Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6111 del 09/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 09/03/2017, (ud. 24/01/2017, dep.09/03/2017),  n. 6111

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8244-2015 proposto da:

S.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOACCHINO

GESMUNDO 4, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE LUPO, che la

rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati

CLEMENTINA PULLI, MAURO RICCI, EMANUELA CAPANNOLO giusta procura a

margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

MINISTERO ECONOMIA E FINANZE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 294/2014 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 26/3/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/1/2017 dal Consigliere Dott. CATERINA MAROTTA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

– la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza del Tribunale di Lamezia Terme che aveva respinto la domanda di S.L. (“factotum di trattoriola a conduzione familiare” – così in ricorso -), intesa ad ottenere l’assegno ordinario di invalidità in relazione alle patologie a carico dell’apparato uditivo, di quello osteoarticolare neurologico nonchè delle patologie a carico del sistema endocrino e del connesso sistema cardiocirolatorio. I giudici di appello hanno ritenuto) di condividere il giudizio medico-legale (negativo) già espresso dal c.t.u. officiato in primo grado ritenendolo logico, coerente e immune da contraddizioni, giudizio rispetto al quale l’appellante si era limitata a contestazioni generiche prive di riscontri clinici;

– avverso tale sentenza S.L. propone ricorso per cassazione affidato a due motivi;

– l’I.N.P.S. resiste con controricorso;

– il Ministero è rimasto intimato;

– la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata;

– la ricorrente ha depositato memoria;

– il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

– con i motivi la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione della L. n. 222 del 1984, art. 1 nonchè omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio. Lamenta che la Corte territoriale non abbia tenuto conto dei rilievi critici mossi dall’appellante alla consulenza di primo grado ed abbia omesso di considerare che l’ausiliare non aveva fatto alcun cenno ai c.d. indici medi di valutazione della residua capacità dell’assicurata nè rapportato il giudizio alle occupazioni confacenti alle sue attitudini. Si duole della omessa considerazione ovvero della sottovalutazione di infermità decisive specie in rapporto all’attività svolta dalla S. (“factotum di una trattoriola di paese” poi chiusa per le sue condizioni di salute – così in memoria -), costretta a stare in piedi tutto il giorno, ad avere contatti con clientela e fornitori;

– la Corte di appello non è incorsa nella denunciata violazione di legge avendo innanzitutto tenuto conto, nella valutazione della capacità lavorativa dell’assicurata, dell’attività dalla stessa svolta; il giudizio, espresso correttamente, non è stato solo di tipo biologico ovvero solo riferito ad una generica riduzione della capacità di lavoro astrattamente considerata, essendo stato incentrato) sulla possibilità per l’assicurata di svolgere attività confacenti alle sue attitudini, avuto riguardo alla personalità professionale (titolare di una piccola trattoria) e, dunque, alle sue esperienza di lavoro e capacità di adattamento;

– quanto all’ulteriore rilievo, pur con una intitolazione conforme al testo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, nella formulazione disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 1, lett. b) convertito in L. n. 134 del 2012, la parte, in realtà, critica la sufficienza del ragionamento logico posto alla base dell’interpretazione di determinati atti del processo, e dunque un caratteristico vizio motivazionale non più proponibile in seguito alla indicata modifica legislativa che rende insindacabile l’accertamento del fatto compiuto dal giudice di merito in presenza di motivazione idonea a rivelare la ratio decidendi, dovendosi considerare in tali limiti ridotto il controllo di legittimità sulla motivazione (Cass., Sez. Un., n. 8053/2014);

– l’omesso esame deve riguardare un fatto inteso nella sua accezione storico-fenomenica (e quindi non un punto o un profilo giuridico), un fatto principale o primario (ossia costitutivo, impeditivo, estintivo o modificativo del diritto azionato) o secondario (cioè un fatto dedotto in funzione probatoria). Tuttavia il riferimento al fatto secondario non implica – e la citata sentenza n. 8053/2014 delle S.U. lo precisa chiaramente – che possa denunciarsi ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 anche l’omessa o carente valutazione di determinati elementi probatori: basta che il fatto sia stato esaminato, senza che sia necessario che il giudice abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie emerse all’esito dell’istruttoria come astrattamente rilevanti;

– nel caso in esame i fatti controversi da indagare (da non confondersi con la valutazione delle relative prove) sono stati manifestamente presi in esame dalla Corte territoriale; sicchè non può certo trattarsi di omesso esame, ma di accoglimento di una tesi diversa da quella sostenuta dall’odierna ricorrente;

– la motivazione, poi, non è assente o meramente apparente, nè gli argomenti addotti a giustificazione dell’apprezzamento fattuale risultano manifestamente illogici o contraddittori;

– la Corte territoriale, lungi da una acritica adesione alla consulenza espletata in primo grado, ha esplicitato in modo chiaro le ragioni per le quali le conclusioni dell’ausiliare, correttamente e convincentemente fondate sulla documentazione medica in atti e sugli esiti di una accurata visita medica, non erano state adeguatamente incrinate da specifici e convincenti rilievi dell’appellante, supportati da riscontri clinici;

– peraltro, qualora il giudice respinga o accolga la domanda avvalendosi del parere di un consulente tecnico d’ufficio, lo stesso non è tenuto a giustificare diffusamente le ragioni della propria adesione alle conclusioni di tale consulente, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti o esse non siano specifiche, potendo, in tal caso, limitarsi a riconoscere quelle conclusioni come giustificate dalle indagini svolte dall’esperto e dalle spiegazioni contenute nella relativa relazione, mentre non può esimersi da una più puntuale motivazione allorquando le critiche mosse alla consulenza siano specifiche e tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr., ex plurimis, Cass. n. 1660/2014);

– la ricorrente, che invero non enuclea una totale obliterazione di circostanze decisive che avrebbero potuto condurre ad una diversa decisione ovvero una manifesta illogicità nell’attribuire agli elementi di giudizio un significato fuori dal senso comune od ancora un difetto di coerenza tra le ragioni esposte per assoluta incompatibilità razionale degli argomenti ed insanabile contrasto) tra gli stessi, si limita a far valere la non rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito al diverso convincimento soggettivo patrocinato dalla parte ed a prospettare una difforme valutazione, in senso a lei più favorevole, dell’incidenza del quadro diagnostico, senza dimostrare – al di là delle apodittiche affermazioni in tal senso – per quali ragioni le non condivise conclusioni del consulente d’ufficio si tradurrebbero in una effettiva devianza dei canoni fondamentali della medicina legale;

– i rilievi in esame si sostanziano, così, in una invocata revisione delle valutazioni espresse dal giudice di merito, tesa a conseguire una nuova pronuncia sul fatto, non consentita perchè estranea alla natura ed alla finalità del giudizio di legittimità;

– la proposta va, pertanto, condivisa e il ricorso va rigettato;

– difettando i presupposti per l’esonero dal pagamento delle spese di cui all’art. 152 disp. att. c.p.c., tali spese sono regolate secondo il principio della soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo;

– va dato atto dell’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell’I.N.P.S. che liquida in Euro 100,00 per esborsi ed Euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge e rimborso forfetario in misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2017

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