Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6111 del 04/03/2021
Cassazione civile sez. III, 04/03/2021, (ud. 04/11/2020, dep. 04/03/2021), n.6111
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –
Dott. RUBINO Lina – Consigliere –
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 34153-2019 proposto da:
B.R., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CORTE
SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato RAFFAELE
FIORESTA;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che
lo rappresenta e difende;
– resistente –
avverso la sentenza n. 1463/2019 della CORTE D’APPELLO DI VENEZIA,
depositata il 04/04/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
4/11/2020 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI.
Fatto
RILEVATO
Che:
B.R., cittadino del (OMISSIS), ha chiesto alla competente commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:
(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato politico, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 7 e ss.;
(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;
(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (nel testo applicabile ratione temporis);
a sostegno della domanda proposta, il ricorrente ha dedotto di essere fuggito dal proprio paese per il timore di essere sottoposto a violenze o ritorsioni a seguito del rifiuto dell’affiliamento dallo stesso opposto a taluni gruppi terroristici di matrice islamica;
la Commissione Territoriale ha rigettato l’istanza;
avverso tale provvedimento B.R. ha proposto, ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35 ricorso dinanzi al Tribunale di Venezia, che l’ha rigettato con ordinanza in data 2/11/2017;
tale ordinanza, appellata da B.R., è stata confermata dalla Corte d’appello di Venezia con sentenza in data 4/4/2019;
a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evidenziato l’insussistenza dei presupposti per il riconoscimento delle forme di protezione internazionale invocate dal ricorrente, tenuto conto: 1) del difetto di attendibilità del racconto di vita del richiedente; 2) della mancanza, nei territori di provenienza del ricorrente, di condizioni tali da integrare, di per sè, gli estremi di una situazione generalizzata di conflitto armato; 3) della insussistenza di un’effettiva situazione di vulnerabilità suscettibile di giustificare il riconoscimento dei presupposti per la c.d. protezione umanitaria;
il provvedimento della Corte d’appello è stato impugnato per cassazione da B.R. con ricorso fondato su tre motivi;
il Ministero dell’Interno, non costituito in termini mediante controricorso, ha depositato atto di costituzione ai fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa.
Diritto
CONSIDERATO
Che:
l’odierno ricorso deve ritenersi inammissibile, siccome privo del requisito dell’esposizione sommaria dei fatti, prescritto, a pena di inammissibilità, dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3;
detta esposizione, costituendo (in forza della norma richiamata) un requisito di contenuto-forma del ricorso, deve consistere in un sintetico resoconto dei fatti di causa idoneo a garantire, alla Corte di cassazione, l’acquisizione di una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Sez. U, Sentenza n. 11653 del 18/05/2006, Rv. 588770 – 01);
sulla base di tale premessa, è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l’indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed in fine del tenore della sentenza impugnata;
l’assoluta mancanza di detti elementi nel corpo dell’odierno ricorso – ivi ricompresa l’esposizione dei motivi, eventualmente idonei a darne conto (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 17036 del 28/06/2018, Rv. 649425 01) – ne impone la dichiarazione di inammissibilità;
non vi è luogo per l’adozione di alcuna statuizione in ordine alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità, attesa la mancata tempestiva costituzione del Ministero intimato;
dev’essere viceversa attestata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte di cassazione, il 4 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2021