Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6111 del 04/03/2020

Cassazione civile sez. VI, 04/03/2020, (ud. 11/12/2019, dep. 04/03/2020), n.6111

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28012-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

GESTIONI INNOVATIVE SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIULIO CESARE 2,

presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE GRILLO, rappresentata e

difesa dagli avvocati ALESSANDRA VILLECCO, RAFFAELE SCIONTI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1092/1/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CALABRIA, depositata il 16/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 11/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CONTI

ROBERTO GIOVANNI.

Fatto

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, contro la società Gestioni Innovative srl, impugnando la sentenza resa dalla CTR Calabria indicata in epigrafe, che ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dalla stessa avverso la pronunzia della giudice di primo grado, con la quale era stato annullato l’avviso di accertamento per la ripresa a tassazione di IVA relativa all’anno 2004, in quanto l’impugnazione venne ritenuta priva dei caratteri di specificità.

La parte intimata si è costituita con controricorso.

L’Agenzia prospetta la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53.

Secondo la ricorrente la CTR non avrebbe adeguatamente considerato la specificità del motivo di gravame che, avendo la CTP ritenuto decisiva ed assorbente la questione del termine di 60 giorni di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 7, avrebbe puntualmente contestato l’assunto del giudice di primo grado, riproponendo il contenuto delle ulteriore questione sollevata in primo grado e ritenuta assorbite dal giudice.

La censura è fondata.

Ed invero, questa Corte ha più volte chiarito che “la specificità dei motivi di appello (finalizzata ad evitare un ricorso generalizzato e poco meditato al giudice di seconda istanza) esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell’appellante, volte ad incrinare il fondamento logico giuridico delle prime, ragion per cui alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Tale esigenza, tuttavia, non può impedire che il dissenso della parte soccombente investa la decisione impugnata nella sua interezza e che esso si sostanzi proprio in quelle argomentazioni che suffragavano la domanda disattesa dal primo giudice, essendo innegabile che, in tal caso, sottoponendo al giudice d’appello dette argomentazioni – perchè ritenute giuste e idonee al conseguimento della pretesa fatta valere -, si adempia pienamente all’onere di specificità dei motivi – cfr. Cass. n. 14908/2014, Cass.n. 22510/2015, Cass.n. 13007/2015 -.

Si è ancora aggiunto, di recente, proprio dalle Sezioni Unite di questa Corte, che “…gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l’atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado – cfr. Cass. S. Un. 27199/2017 -.

Orbene, la CTR ha ritenuto l’appello carente di specificità rispetto alla decisione di primo grado non considerando che, per converso, lo stesso – riprodotto nel ricorso per cassazione alle pagg. 10 e seguenti, ha specificamente riguardato la questione relativa al termine di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, riproponendo le questioni concernenti il raddoppio del termine di decadenza pure agitate dalla parte contribuente in primo grado e che la CTP aveva esaminato e disatteso.

In tal modo deve escludersi l’assenza di specificità dei motivi che la ricorrente ha posto a base dell’odierna censura.

Sulla base di tali considerazioni, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio ad altra sezione della CTR Calabria anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità

P.Q.M.

Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Calabria anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2019,

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2020

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