Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6110 del 24/02/2022

Cassazione civile sez. VI, 24/02/2022, (ud. 15/09/2021, dep. 24/02/2022), n.6110

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14317-2021 proposto da:

J.H., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato ANDREA CANNATA, con procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, in VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistenti –

avverso il decreto n. cronol. 3679/2021 del TRIBUNALE di NAPOLI,

depositato il 04/05/2021;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 16/12/2021 dal Consigliere relatore, Dott. ROSARIO

CAIAZZO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

J.H., cittadino del Gambia, ha adito il Tribunale di Napoli impugnando il provvedimento con cui la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale ha respinto la sua richiesta di protezione internazionale, nelle forme dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria.

Il Tribunale ha rigettato il ricorso, osservando che: il racconto del ricorrente non era credibile in quanto generico ed incoerente, in ordine alla vicenda narrata per cui lo zio rappresenterebbe per il ricorrente ancora un pericolo attuale e concreto (relativamente ad un’asserita relazione con la moglie dello zio, rimasta incinta di lui), essendo trascorsi undici anni dall’espatrio del ricorrente dal Gambia; esclusa la ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, ex lett. a) e b), erano insussistenti anche i requisiti per la protezione ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), sulla base delle COI consultate e menzionate, e per il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 nonché dell’art. 19, commi 1 e 1.1, in considerazione della non credibilità del ricorrente, della mancata allegazione di circostanze di particolare vulnerabilità soggettiva, del lungo percorso migratorio del ricorrente in cui ha attraversato diversi Paesi, dell’assenza di riferimenti famigliari nel Paese di origine, e della non raggiunta l’integrazione sociale in Italia, pur considerando che il ricorrente ha documentato la frequentazione del corso di lingua italiana nonché i moduli di domanda di iscrizione alla Federazione Italiana Gioco Calcio per partecipare ai tornei dilettantistici per gli anni 2019-2020 e 2020-2021; per quanto riguarda la condizione di salute del ricorrente, “il richiedente non ha documentato quei problemi di salute (asma bronchiale e “altre patologie”: cfr. pag. 7 del ricorso), menzionati nell’atto introduttivo. Infatti, proprio la produzione in giudizio del certificato medico del (OMISSIS), che attesta l’idoneità all’attività sportiva agonistica del calcio, il cui esercizio certamente sarebbe impedito da problemi respiratori, esclude la fondatezza dell’assunto”; era irrilevante il transito in Libia in assenza di allegazioni circa gravi conseguenze psico-fisiche dovute al transito.

Avverso il predetto decreto J.H. ricorre in cassazione, con tre motivi. Il Ministero dell’Interno ha depositato atto di costituzione al fine di poter eventualmente partecipare alla discussione orale.

Diritto

RITENUTO

che:

Il primo motivo denunzia violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 5,6 e 14, e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, censurando la valutazione negativa sulla credibilità del ricorrente, fondata su parametri diversi da quelli normativi e per non avere il Tribunale calato la vicenda personale del ricorrente nella situazione generale del Paese.

Il secondo motivo denunzia violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per aver il Tribunale escluso la ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria, senza considerare il mancato rispetto nel paese di origine dei diritti fondamentali e in particolare del diritto alla salute e alla protezione dall’indigenza.

Il terzo motivo denunzia violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, in relazione all’art. 360 c.p.c. n. 5, non avendo il Tribunale considerato le condizioni di sicurezza, sociali, politiche, ed economiche del Paese di origine, nonché la violazione dei diritti umani.

Il ricorso è inammissibile.

Il primo motivo è del tutto generico, diretto al riesame dei fatti, esprimendo una doglianza non contenente nessi specifici con la fattispecie concreta.

Il secondo motivo è parimenti inammissibile in quanto generico e non riferito a specifiche condizioni individuali di vulnerabilità del ricorrente.

Il terzo motivo è del pari inammissibile, tendendo al riesame dei fatti in ordine ai presupposti della protezione sussidiaria. Nulla per le spese, considerato che il Ministero non ha depositato il controricorso.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2022

 

 

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