Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6110 del 12/03/2010

Cassazione civile sez. lav., 12/03/2010, (ud. 11/01/2010, dep. 12/03/2010), n.6110

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – rel. Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 3712-2009 proposto da:

B.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TARO 25,

presso lo studio dell’avvocato MAGARAGGIA DEBORA, rappresentato e

difeso dagli avvocati DELL’ANNA PIERLUIGI, PAPADIA FRANCESCO V.,

giusta mandato speciale in calce il ricorso;

– ricorrente –

contro

RETE FERROVIARIA ITALIANA – SOCIETA’ PER AZIONI, in persona

dell’institore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUIGI GIUSEPPE

FARAVELLI 22, presso lo Studio dell’avvocato DE LUCA TAMAJO RAFFAELE,

che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso La sentenza, n. 121/2008 della CORTE D’APPELLO di LECCE del

22/1/08, depositata, l’11/02/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’1/01/2010 dal Presidente Relatore Dott. BRUNO BATTIMIFLLO;

udito per il ricoprente l’Avvocato Papadia Francesco, che si riporta

agli scritti, insistendo per l’accoglimento del incorso;

è presente il P.G. in persona del Dott. CARLO DESTRO che nulla

osserva rispetto alla relazione scritta.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’appello di Lecce, con sentenza n. 121/2008 pubblicata il 1 gennaio 2008, ha ritenuto preclusa l’azione risarcitoria comune per l’illegittimità del licenziamento collettivo determinata dalla violazione delle procedure previste dalla L. n. 223 del 1991, in quanto il lavoratore licenziato, odierno ricorrente, non aveva impugnato nei termini il provvedimento espulsivo, la cui eliminazione costituiva il presupposto necessario per domandare il risarcimento dei danni, nè aveva prospettato profili di illegittimità del recesso diversi da quelli previsti dalla normativa sui licenziamenti.

Ricorre per cassazione il lavoratore soccombente B. F., con due motivi.

Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. resiste con controricorso.

A seguito di relazione ex art. 380 bis c.p.c. è stata fissata l’adunanza della Corte per la decisione del ricorso in camera di consiglio.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione della L. n. 223 del 1991, artt. 4 e 5 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, il ricorrente rileva che la “Società ferroviaria …

non ha osservato i rigori della procedura di cui alla L. n. 233 del 1991, in particolare le procedure di cui agli artt. 4 e 5 della stessa legge, e quindi da ciò non può che conseguire la illegittimità del licenziamento”.

Il motivo è inammissibile, perchè il ricorrente non indica le affermazioni della sentenza impugnata che si porrebbero in contrasto con la tesi sopra enunciata; tesi che peraltro esula dall’unica questione posta con la presente controversia, che attiene appunto alla possibilità di agire per il risarcimento dei danni secondo le regole comuni allorchè il licenziamento, che si assume illegittimo, non sia stato impugnato nei termini.

Con il secondo motivo, denunciando violazione dell’art. 2043 c.c. e vizio di motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, il ricorrente critica l’impugnala f), sentenza per non avere considerato che in ipotesi di licenziamento illegittimo, qualora si sia verificata la decadenza dall’impugnazione, il lavoratore può esperire l’ordinaria azione risarcitoria in base ai principi generali che la disciplinano, non essendo vincolato alla denuncia di vizi specifici, ma potendo prospettare, ai sensi dell’art. 2043 c.c., qualunque inadempimento e dunque qualunque profilo d’illegittimità del licenziamento, anche di natura meramente formale – come la violazione della L. n. 223 del 1991, artt. 4 e 5 – quale causa di un danno ingiusto cagionato al lavoratore, come nella specie la perdita delle retribuzioni. In particolare, la Corte d’appello non avrebbe “preso in esame la denunciata illiceità dell’iter procedimentale seguito dalla società ferroviaria, ritenendo erroneamente che il ricorrente abbia voluto esperire l’azione risarcitoria sulla base della sola violazione delle norme previste sulla disciplina dei licenziamenti”.

Il motivo non è fondato. La sentenza impugnata, secondo cui in caso di decadenza dall’impugnativa del licenziamento, sia questo individuale o collettivo, non è possibile chiedere la tutela risarcitoria di diritto comune, essendo precluso l’accertamento giudiziale dell’illegittimità del recesso, che costituisce il presupposto necessario per esperire l’azione risarcitoria – è conforme alla giurisprudenza della Corte consolidatasi da tempo, secondo cui “la decadenza dall’impugnativa del licenziamento, individuale o collettivo, preclude l’accertamento giudiziale dell’illegittimità del recesso e la tutela risarcitoria di diritto comune, venendo a mancare il necessario presupposto, l’inadempimento del datore di lavoro, del diritto al risarcimento del danno riconosciuto dall’art. 1218 cod. civ.” (Cass. n. 21833/2006, n. 18216/2006; conf. n. 245/2007, n. 5545/2007, n. 11035/2007, n. 10235/2009). Essa pertanto supera le censure che le vengono mosse.

Essendo pacifico che vi è stata decadenza dall’impugnativa del licenziamento, resta assorbita ogni altra questione posta con l’odierno ricorso, come quella che attiene ai vizi della procedura di licenziamento collettivo.

Il ricorso va pertanto rigettato, con le conseguenze di legge in ordine alle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, in Euro 10,00 per esborsi e in Euro 1500,00 (millecinquecento) per onorario, oltre a spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2010

 

 

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