Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6110 del 09/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 09/03/2017, (ud. 24/01/2017, dep.09/03/2017),  n. 6110

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 793-2015 proposto da:

C.A., elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Cavour,

presso la Corte Suprema di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’avvocato ROSARIO SANTESE;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Direttore Centrale e Presidente, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto,

rappresentata e difesa dall’avvocato ANTONINO SGROI, unitamente agli

avvocati CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, GIUSEPPE MATANO,

SCIPLINO ESTER ADA, LELIO MARITATO;

– resistente –

avverso la sentenza n. 5336/2012 del TRIBUNALE di SALERNO, depositata

il 07/11/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/01/2017 dal Consigliere Dott. PAOLA GHINOY.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. La Corte d’ appello di Salerno, con ordinanza in data 6.6.2014, resa ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da C.A. avverso la sentenza del Tribunale di Salerno, letta all’udienza del 7.11.2012, che aveva rigettato la domanda tesa ad ottenere l’accertamento del diritto ad essere iscritta per l’anno 2006 nelle liste dei braccianti agricoli dai quali l’Inps l’aveva cancellata.

2. Per la cassazione della sentenza del Tribunale C.A. ha proposto ricorso; l’Inps ha depositato procura.

3. Il Collegio ha autorizzato la redazione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

1. La ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione di norme di diritto e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

2. La censura investe sostanzialmente la valutazione del materiale probatorio acquisito al processo sia sotto il profilo della violazione degli artt. 2094 e 2700 c.c. e art. 115 c.p.c. sia sotto il profilo del vizio di motivazione.

Sostiene la ricorrente che il giudice di prime cure avrebbe errato nel ritenere inidonee a contrastare le risultanze del verbale ispettivo le dichiarazioni rese dai colleghi di lavoro che, al contrario, direttamente erano a conoscenza delle modalità di svolgimento dell’attività prestata dalla C..

Ugualmente errata sarebbe poi l’attribuzione al verbale redatto dagli ispettori di una fede privilegiata che avrebbe indotto il Tribunale, e poi anche il giudice di appello, a non dare ingresso alla prova articolata dalla ricorrente.

3. Il ricorso è inammissibile.

Come è noto, l’iscrizione di un lavoratore nell’elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria ai fini dell’attribuzione di prestazioni previdenziali che viene meno qualora l’INPS, a seguito di un controllo, disconosca l’esistenza del rapporto di lavoro, esercitando la facoltà di cui al D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 9. In tal caso, il lavoratore ha l’onere di provare l’esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all’iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale.

4. Nella specie, il Tribunale ha verificato che le dichiarazioni dei testi escussi erano inidonee a comprovare l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, tenuto conto altresì del fatto che, come accertato dagli ispettori, il preteso datore di lavoro non era iscritto alla Camera di commercio, non era proprietario o affittuario di fondi agricoli e, solo dal 2.7.2007 era titolare di partita Iva per colture frutticole.

5. Si tratta di valutazione di merito incensurabile in sede di legittimità, tenuto conto del fatto che l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel testo vigente a seguito della sua riformulazione ad opera del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134, ed applicabile ratione temporis nel presente giudizio, come interpretato dalle Sezioni Unite di questa Corte, consente di denunciare in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali, cosicchè tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione. Dall’altro, l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr, Cass., SU, nn. 8053 ed 8354 del 2014 ed altre successive).

5. In definitiva, con le formulate censure si pretende dalla Cassazione un nuovo e diverso esame delle emergenze istruttorie, non consentito in sede di legittimità.

6. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese in favore dell’Inps, considerato che il rigetto del ricorso per cassazione non comporta, in favore della parte intimata che si sia limitata a depositare la procura speciale, nè la liquidazione degli onorari, non costituendo detta procura un elemento univocamente indicativo della prestazione relativa allo studio della controversia, nè l’attribuzione delle spese della procura stessa, siccome attinenti ad un atto che non si è tradotto in alcuna specifica utilità processuale ed è rimasto sostanzialmente superfluo, così da legittimare il potere di esclusione dalla ripetizione previsto dall’art. 92 c.p.c., comma 1, (Cass. 04/02/1994 n. 1153, Cass. 24/09/2004 n. 19274).

7. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2017

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