Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6110 del 04/03/2020

Cassazione civile sez. VI, 04/03/2020, (ud. 11/12/2019, dep. 04/03/2020), n.6110

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17323-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

B.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 7057/17/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 04/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 11/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CONTI

ROBERTO GIOVANNI.

Fatto

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

La CTR Lazio, con la sentenza indica in epigrafe, dichiarò inammissibile l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate contro la sentenza del giudice di primo grado depositata il 10.9.2014 che aveva annullato l’atto di accertamento spiccato nei confronti di B.M., ritenendo decorso il termine semestrale d’impugnazione in quanto l’Ufficio aveva provveduto alla proposizione dell’appello con atto del 16.3.2015.

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo.

La parte intimata non si è costituita.

L’Agenzia ha dedotto la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 51, comma 1, e art. 38, comma 3, nonchè dell’art. 327 c.p.c..

La CTR avrebbe omesso di considerare che nel procedimento in esame, soggetto alla disciplina del termine di sospensione del periodo feriale di 45 giorni, non applicandosi la disciplina di cui al D.L. n. 132 del 2014, art. 16, comma 1, conv. con modif. dalla L. n. 162 del 2014 – che ha ridotto il periodo feriale fissandolo dall’1 al 31 agosto di ogni anno -, in vigore dall’1.1.2015, l’impugnazione avvenuta il 16.3.2015 doveva considerarsi tempestiva proprio in ragione della sospensione del periodo feriale nel corso del quale era stata depositata la sentenza di primo grado, prendendo a decorrere il termine lungo di impugnazione il giorno 16.9.2014.

La censura è fondata.

Ed invero, questa Corte è ferma nel ritenere che in tema d’impugnazioni delle decisioni tributarie di appello, al termine lungo annuale per la proposizione del ricorso per cassazione, di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62 e all’art. 327 c.p.c., quest’ultimo nella versione vigente “ratione temporis”, va aggiunto il periodo di sospensione feriale che, a decorrere dall’1 gennaio 2015, è stato ridotto di quindici giorni dal D.L. n. 132 del 2014, art. 16, comma 1, conv., con modif., dalla L. n. 162 del 2014, che l’ha fissato dall’1 al 31 agosto – cfr. Cass. n. 24867/2016. In modo ancora più preciso si è poi ritenuto che ai fini della determinazione della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, – nella specie, per il computo del termine di impugnazione cd. lungo, ex art. 327 c.p.c., comma 1 – la modifica di cui al D.L. n. 132 del 2014, art. 16, comma 1 (conv., con modif., dalla L. n. 162 del 2014), che, sostituendo la L. n. 742 del 1969, art. 1, ha ridotto il periodo di sospensione da 46 giorni a 31 giorni (dall’1 al 31 agosto di ciascun anno), trova applicazione, in mancanza di una disciplina transitoria, a partire dalla sospensione dei termini relativa al periodo feriale dell’anno solare 2015, non rilevando, a tal fine, la data dell’impugnazione o quella di pubblicazione della sentenza – cfr. Cass. n. 11758/2017 -.

Peraltro, non si è mancato di sottolineare che ai fini della determinazione della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale – nella specie, per il computo del termine di impugnazione cd. lungo, ex art. 327 c.p.c., comma 1 – occorre verificare, in mancanza di una disciplina transitoria, se l’impugnazione sia stata proposta anteriormente o successivamente alla data dell’1 gennaio 2015, di efficacia del D.L. n. 2014 n. 132, art. 16, comma 1 (conv., con modif., dalla L. n. 162 del 2014), che, sostituendo la L. n. 742 del 1969, art. 1, ha ridotto il periodo di sospensione da 46 giorni a 30 giorni (dall’1 al 31 agosto di ciascun anno), operando la nuova disciplina solo nel secondo caso – cfr. Cass. n. 27338/2016 -.

Orbene, nel caso di specie risulta evidente l’errore nel quale è incorso il giudice di appello che, decidendo un giudizio incardinato prima dell’1.1.2015, ha ritenuto tardivo l’appello senza considerare che il termine di impugnazione, per effetto della sospensione dei 46 giorni applicabile al giudizio, decorreva dal 16.9.2014, andando quindi a scadere proprio il 16.3.2015, termine entro il quale venne effettuata la notifica alla parte appellata, come risulta dalla sentenza qui esaminata. Sulla base delle superiori considerazioni e in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio ad altra sezione della CTR Lazio anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Lazio anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2020

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