Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 611 del 12/01/2011

Cassazione civile sez. trib., 12/01/2011, (ud. 10/11/2010, dep. 12/01/2011), n.611

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 25792-2007 proposto da:

P.W., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA EDOARDO

D’ONOFRIO 43, presso lo studio dell’avvocato CASSANO UMBERTO, che lo

rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– controricorrente –

e contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1/2007 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

di ROMA del 19/01/07, depositata il 28/02/2007;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/11/2010 dal Consigliere Relatore Dott. GIOVANNI GIACALONE;

udito l’Avvocato Cassano Umberto, difensore del ricorrente che si

riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. MAURIZIO VELARDI che nulla

osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Nella causa indicata in premessa, nella quale la parte erariale ha svolto attività difensiva, è stata depositata in cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.: “Il contribuente ricorre per cassazione avverso la sentenza della CTR di Roma, la quale confermava la sentenza della CTP di Roma sfavorevole allo stesso, avente ad oggetto la cartella di pagamento afferente ad imposte IRPEF ed IVA. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze resiste con controricorso.

Il ricorrente lamenta l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia per omesso esame di un fatto, nel caso di specie omesso esame del deposito di copia dell’atto d’appello presso la segreteria della Ctp ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53.

Il ricorso è inammissibile.

Prescindendo dall’insanabile contraddizione logico-giuridica della formulazione del quesito (una motivazione può essere omessa o contraddittoria ma non può essere omessa e contraddittoria), l’omesso esame di un documento decisivo che il giudice erroneamente ritenga non allegato, come in questo caso sostenuto dal ricorrente, non può costituire oggetto di ricorso per cassazione sotto il profilo di un error in iudicando, restando esperibile il solo rimedio della revocazione ex art. 395 c.p.c., n. 4 quando si versi in ipotesi di travisamento di un fatto. (Cass. Sez. 5^ n. 12904/07)”.

La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti costituite.

La parte contribuente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione, non intaccati da quanto asserito nella memoria del ricorrente, dal momento che le argomentazioni proposte si limitano a contestare l’obiter dictum, relativo alla contraddittoria impostazione del motivo, mancante per altro del prescritto momento di sintesi.

Pertanto, ribaditi i principi di diritto sopra enunciati, il ricorso deve essere rigettato e le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 2.000, di cui Euro 1.900 per onorario, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 10 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2011

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