Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6109 del 09/03/2017

Cassazione civile, sez. VI, 09/03/2017, (ud. 24/01/2017, dep.09/03/2017),  n. 6109

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 696-2015 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Direttore Centrale e Presidente, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto,

rappresentata e difeso dall’avvocato ANTONINO SGROI, unitamente agli

avvocati CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, GIUSEPPE MATANO, LELIO

MARITATO;

– ricorrente –

contro

A.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GREGORIO VII

108, presso lo studio dell’avvocato BRUNO SCONOCCHIA, rappresentata

e difesa dagli avvocati PIERGIORGIO PARISELLA, MAURIZIO CINELLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 611/2014 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 31/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/01/2017 dal Consigliere Dott. PAOLA GHINOY.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. La Corte d’ appello di Ancona, in riforma della sentenza del Tribunale di Macerata, ha accertato l’insussistenza dell’obbligo di iscrizione e contribuzione nella gestione commercianti di A.C., socia accomandataria della Eredi Giaconi s.a.s., compensando le spese del primo grado di giudizio oltre che quelle del giudizio di appello.

2. La Corte territoriale ha accertato che l’attività della società di cui la A. è socia accomandataria era limitata al godimento dei frutti civili delle proprietà immobiliari, senza alcuno svolgimento di attività di organizzazione di beni e servizi, nè gestione di un’ impresa o attività di intermediazione immobiliare.

Escluso quindi lo svolgimento di una attività commerciale da parte della ricorrente, la Corte di merito ha ritenuto che non trovasse applicazione la L. n. 1397 del 1960, art. 1, lett. c) e ss.mm., da ultimo da parte della L. n. 662 del 1996, art. 1 essendo stata inoltre esclusa la partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza.

3. Per la cassazione della sentenza l’Inps ha proposto ricorso, affidato ad un motivo, cui ha resistito con controricorso A.C..

4. Il Collegio ha autorizzato la redazione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

1. l’Inps denuncia la violazione e falsa applicazione della L. n. 662 del 1996, art. 1, commi 202, 203 e 208.

In sostanza l’Inps contesta che l’attività svolta dalla A. fosse esclusa da quelle per le quali è prevista l’iscrizione alla Gestione commercianti assumendo, al contrario, che la stessa possedeva carattere commerciale, così come si evinceva dalla visura camerale della società, della quale la A. era l’unico socio accomandatario.

2. Il ricorso è manifestamente infondato, alla luce dei principi affermati da questa Corte in fattispecie analoghe (cfr. Cass. 6.9.2016 n. 17643, 25.8.2016 n. 17328).

2.1. Si è infatti ribadito che presupposto per l’iscrizione alla gestione commercianti, in forza della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203, che ha modificato la L. n. 160 del 1975, art. 29 e della L. n. 45 del 1986, art. 3 è lo svolgimento da parte dell’interessato di attività commerciale.

2.2. Si è poi aggiunto che la società di persone che svolga un’ attività destinata alla locazione di immobili di sua proprietà ed a percepire i relativi canoni di locazione non svolge un’attività commerciale ai fini previdenziali, a meno che detta attività non si inserisca in una più ampia di prestazione di servizi quale l’attività di intermediazione immobiliare (Cass. n. 3145 del 2013, Cass. n. 17643 del 2016, Cass. ord. n. 25017 del 2016). Dovendosi considerare lo svolgimento in concreto di un’attività commerciale, non rileva poi di per sè il contenuto dell’oggetto sociale (Cass. ord. n. 25017 del 2016).

2.3. Con specifico riferimento alle società in accomandita semplice, si è anche chiarito che la qualità di socio illimitatamente responsabile non è sufficiente a far sorgere l’obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, la cui prova è a carico dell’istituto assicuratore (Cass. 26/2/2016 n. 3835).

3. L’accertamento della sussistenza (o meno) dei requisiti necessari per l’iscrizione è stato compiuto dalla Corte di merito che, in coerenza con i suesposti principi regolatori della materia, ha argomentato il proprio convincimento con motivazione adeguata ed immune da vizi, evidenziando che la A. non svolgeva alcuna attività di intermediazione e si limitava a riscuotere i canoni degli immobili locati ed a goderne i frutti. In concreto, secondo il condiviso ragionamento dei giudici d’appello, si trattava di un’attività che non era finalizzata alla prestazione di servizi in favore di terzi, nè ad atti di compravendita o di costruzione, per cui la stessa non esorbitava da quella che era la semplice gestione degli immobili concessi in locazione.

4. Segue il rigetto del ricorso e la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate come da dispositivo.

5. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

Rigetta il ricorso. Condanna l’Inps al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.000,00 per compensi, oltre ad Euro 100,00 per esborsi, rimborso delle spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2017

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