Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6109 del 04/03/2021

Cassazione civile sez. III, 04/03/2021, (ud. 20/10/2020, dep. 04/03/2021), n.6109

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20641-2016 proposto da:

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO,

che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

G.F., D.F.A., V.P.,

VE.CL., M.V., T.M., L.M.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GALLONIO 18, presso lo studio

dell’avvocato MARCELLO FREDIANI, rappresentati e difesi

dall’avvocato STEFANO CHIARIGLIONE;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 961/2016 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 08/06/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/10/2020 dal Consigliere Dott. ENRICO SCODITTI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

T.M., M.V., D.F.A., G.F., V.P., Ve.Cl. e L.M., premesso di avere conseguito i diplomi di specializzazione medica in anestesia e rianimazione a seguito di corsi frequentati presso l’Università degli Studi di Torino nel periodo 1994 – 2004, convennero in giudizio innanzi al Tribunale di Torino la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministero dell’Istruzione e dell’Università chiedendo l’accertamento della responsabilità per il ritardato adempimento degli obblighi comunitari imposti dalla Direttiva CE 93/16 e la condanna al risarcimento del danno, da determinarsi nella differenza fra quanto percepito durante la specializzazione in base al D.Lgs. n. 257 del 1991 e gli importi previsti dal D.P.C.M. 7 marzo 2007. Il Tribunale adito dichiarò il difetto di legittimazione passiva del Ministero e rigettò la domanda. Avverso detta sentenza proposero appello i medici. Con sentenza di data 8 giugno la Corte d’appello di Torino accolse l’appello, condannando la Presidenza del Consiglio dei Ministri a pagare in favore di T.M., M.V., D.F.A., G.F., V.P., Ve.Cl. la somma di Euro 55.586,00 ciascuno ed in favore di L.M. la somma di Euro 41.190,00, oltre interessi.

Ha proposto ricorso per cassazione la Presidenza del Consiglio dei Ministri sulla base di un motivo e resiste con controricorso la parte intimata. La trattazione del ricorso venne fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. dinanzi alla Sesta Sezione-3, la quale, con ordinanza interlocutoria n. 6047 del 2019 la rimise, però, alla Terza Sezione in attesa della decisione delle Sezioni Unite sulla questione ad esse rimessa con l’ord. n. 28884 del 2018.

La trattazione è stata, quindi, rifissata in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis. 1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

va premesso che, alla stregua di Cass. Sez. U. 25/3/2019 n. 8312, il ricorso è procedibile stante il mancato disconoscimento da parte dei controricorrenti della copia informe della relazione di notifica e della sentenza.

Con il motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 11 preleggi, D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6, D.Lgs. n. 368 del 1999, artt. 37, 39, 41 e 46, L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 300, artt. 234 e 249 Trattato Cee, art. 13 direttiva n. 82/76 Cee e art. 1 direttiva 93/16, D.L. n. 384 del 1992, art. 7 ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Il motivo è fondato. La fondatezza del motivo risiede nelle seguenti ragioni:

la disciplina del trattamento economico dei medici specializzandi prevista dal D.Lgs. n. 368 del 1999, art. 39 si applica, per effetto dei differimenti, in favore dei medici iscritti alle relative scuole solo a decorrere dall’anno accademico 2006-2007 e non a quelli iscritti negli anni antecedenti, che restano soggetti alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 257 del 1991, sia sotto il profilo ordinamentale che economico, e questo perchè la direttiva 93/16/CEE non ha introdotto alcun nuovo e ulteriore obbligo con riguardo alla misura della borsa di studio di cui alla normativa del 1991 (Cass., 14/03/2018, n. 6355, con motivazione ampiamente ricostruttiva; coni., ad esempio, Cass., 29/05/2018, n. 13445, Cass., 16/10/2019, n. 26240);

il recepimento delle direttive comunitarie che hanno previsto un’adeguata remunerazione per la frequenza delle scuole di specializzazione (direttive non applicabili direttamente nell’ordinamento interno, in considerazione del loro carattere non dettagliato) è avvenuto con la L. 29 dicembre 1990, n. 428 e con il D.Lgs. n. 257 del 1991, che ha riconosciuto agli specializzandi la borsa di studio annua, e non in forza del nuovo ordinamento delle scuole di specializzazione di cui al D.Lgs. n. 368 del 1999;

quest’ultimo decreto, nel recepire la direttiva n. 93/16 – che ha codificato, raccogliendole in un testo unico, le precedenti direttive n. 75/362 e n. 75/363, con le relative successive modificazioni – ha riorganizzato l’ordinamento delle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia, istituendo e disciplinando un vero e proprio contratto di formazione (inizialmente denominato “contratto di formazione lavoro” e successivamente “contratto di formazione specialistica”) da stipulare, e rinnovare annualmente, tra Università (e Regioni) e medici specializzandi, con un meccanismo di retribuzione articolato in una quota fissa e una quota variabile, in concreto periodicamente determinate da successivi decreti ministeriali;

tale contratto, peraltro, secondo l’indirizzo ormai consolidato di questa Corte, non dà luogo a un rapporto inquadrabile nell’ambito del lavoro subordinato, nè è riconducibile alle ipotesi di parasubordinazione, non essendo ravvisabile una relazione sinallagmatica di scambio tra l’attività degli specializzandi e gli

emolumenti previsti dalla legge, restando

conseguentemente inapplicabili l’art. 36 Cost. e il principio di adeguatezza della retribuzione ivi contenuto (v. Cass., 19/11/2008, n. 27481, Cass., 22/09/2009, n. 20403, Cass., 27/07/2017, n. 18670);

ai sensi della L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 300, gli effetti delle nuove disposizioni, contenute nel D.Lgs. n. 368 del 1999, negli artt. da 37 a 42 (le quali prevedono sia la stipula del nuovo contratto di formazione, con gli specifici obblighi che ne derivano, sia il corrispondente trattamento economico), sono applicabili, come anticipato, solo a decorrere dall’anno accademico 2006/2007;

il trattamento economico spettante ai medici specializzandi in base al contratto di formazione specialistica è stato in concreto fissato con i D.P.C.M. 7 marzo, D.P.C.M. 6 luglio e D.P.C.M. 2 novembre 2007;

per gli iscritti alle scuole di specializzazione negli anni accademici precedenti al 2006/2007 è stato quindi espressamente disposto che continuasse a operare la precedente disciplina del 1991, sia sotto il profilo ordinamentale che sotto quello economico;

la direttiva n. 93/16, che costituisce, in modo manifesto, un testo meramente compilativo, di coordinamento e aggiornamento delle precedenti disposizioni comunitarie già vigenti, non ha dunque registrato un carattere innovativo con riguardo alla misura dei compensi da riconoscersi agli iscritti alle scuole di specializzazione;

la previsione di un’adeguata remunerazione per i medici specializzandi è infatti contenuta nelle precedenti direttive n. 75/362, n. 75/363 e n. 82/76 (le cui disposizioni la direttiva n. 93/16 si limita a recepire e riprodurre senza alcuna modifica), e, si ripete, i relativi obblighi risultano già attuati dallo Stato italiano con l’introduzione della borsa di studio di cui al D.Lgs. n. 257 del 1991;

l’importo della predetta borsa di studio è da ritenersi di per sè sufficiente e idoneo adempimento agli indicati obblighi comunitari, rimasti immutati dopo la direttiva n. 93/16, quanto meno sotto il profilo economico, come confermano le pronunce di questa Corte che ne hanno riconosciuto l’adeguatezza, nella sua iniziale misura, anche a prescindere dagli ulteriori incrementi annuali connessi alla svalutazione monetaria, originariamente previsti dallo stesso testo legislativo e poi sospesi dalla successiva legislazione, sottolineando che “nella disciplina comunitaria non è rinvenibile una definizione di retribuzione adeguata, nè sono posti i criteri per la determinazione della stessa (Cass. 26/05/2001 n. 11565)” (Cass., 15/06/2016, n. 12346; Cass., 23/09/2016, n. 18710; l’indirizzo trova indiretta conferma nella sentenza n. 432 del 23 dicembre 1997 della Corte Costituzionale, che ha escluso l’illegittimità costituzionale delle disposizioni legislative che avevano disposto la sospensione degli adeguamenti della borsa alla svalutazione monetaria);

in particolare, ai sensi della L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 32, comma 12 e della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 36, comma 1, l’importo delle borse di studio dei medici specializzandi iscritti negli anni accademici dal 1998 al 2005 non è soggetto all’adeguamento triennale previsto dal D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6, comma 1 (cfr., anche, di recente, Cass., 23/02/2018, n. 4449, Cass., 19/02/2019, n. 4809);

il fatto che la normativa comunitaria non abbia stabilito una definizione di adeguata remunerazione ferma la non irrisorietà della quantificazione nazionale è stato ribadito con chiarezza anche dalla pronuncia della Corte di giustizia, 24 gennaio 2018, C-616/16 e C617-16;

conclusivamente, il nuovo ordinamento delle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia introdotto con il D.Lgs. n. 368 del 1999, e il relativo meccanismo di retribuzione, non possono ritenersi il primo atto di effettivo recepimento e adeguamento dell’ordinamento italiano agli obblighi derivanti dalle direttive comunitarie, in particolare per quanto riguarda la misura della remunerazione spettante ai medici specializzandi, ma costituiscono il frutto di una successiva quanto legittima scelta discrezionale del legislatore nazionale, non vincolata o condizionata dai suddetti obblighi;

l’inadempimento dell’Italia agli obblighi comunitari, sotto il profilo in esame, è dunque cessato con l’emanazione del D.Lgs. n. 257 del 1991;

stante quanto sopra non vi è alcuna violazione della normativa sovranazionale, e alcuna irragionevolezza o disparità di trattamento posto che l’incremento previsto nell’esercizio della discrezionalità legislativa per i corsi di specializzazione collocati in tempi successivi, non escludendo l’adeguatezza della remunerazione precedente, è stato espressione di una scelta che rientra nelle opzioni legislative di regolare diversamente situazioni successive nel tempo (cfr., anche, di recente, Cass., 19/02/2019, n. 4809, cit.): anche sotto questo profilo non sussistono i presupposti nè per una questione di legittimità costituzionale, nè per un rinvio pregiudiziale.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, con il rigetto della domanda. Il consolidarsi dell’orientamento della giurisprudenza di questa Corte in epoca successiva alla domanda ed alla proposizione dell’appello costituisce ragione di compensazione delle spese processuali sia per i gradi di merito che per il giudizio di legittimità.

PQM

accoglie il ricorso; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e, decidendo la causa nel merito, rigetta la domanda;

dispone la compensazione delle spese processuali sia per i gradi di merito che per il giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA