Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6108 del 12/03/2010

Cassazione civile sez. lav., 12/03/2010, (ud. 11/01/2010, dep. 12/03/2010), n.6108

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – rel. Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 3626-2009 proposto da:

IPOST – ISTITUTO POSTELEGRAFONICI – GESTIONE COMMISSARIALE FONDO

BUONUSCITA POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del procuratore speciale

e Commissario, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PASUBIO 15,

presso lo studio degl’avvocato BUZZELLI DARIO, che lo rappresenta e

difende, giunta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.R.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 561/2 008 della CORTE D’APPELLO di TORINO

dell’8/5/08, depositata il 14/05/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’11/01/2010 dal Presidente Relatore Dott. BRUNO BATTIMIELLO; è

presente il P.G. in persona del Dott. CARLO DESTRO.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’appello di Torino, con sentenza n. 561/2008 depositata il 14.5.2008, accogliendo l’appello del lavoratore, ha condannato l’IPOST – Gestione Commissariale – al ricalcolo dell’indennità di buonuscita erogata a C.R., da computarsi alla data del 28.2.1998 in base al trattamento retributivo in godimento alla (successiva) data di cessazione del rapporto di lavoro, e al pagamento delle conseguenti differenze, determinate in Euro 779,63, oltre rivalutazione e interessi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro al saldo e le spese dei doppio grado di giudizio.

La Corte ha ritenuto di condividere, perchè conforme al tenore letterale delle disposizioni legislative in materia e rispondente a criteri di equità, il principio secondo cui l’indennità di buonuscita del dipendente postale va liquidata sulla base del trattamento economico finale percepito dal lavoratore all’atto del pensionamento.

Avverso questa decisione l’IPOST Gestione Commissariale Fondo Buonuscita Poste Italiane s.p.a. ricorre per cassazione con due motivi.

C.R. non si è costituito.

A seguito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte per la decisione del ricorso in camera di consiglio.

L’IPOST ha depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo del ricorso l’IPOST sostiene che il testo delle norme di legge applicabili in materia (L. n. 449 del 1997, art. 53, comma 6 e D.P.R. n. 1032 del 1973, art. 3) impone di ritenere che la buonuscita del dipendente postale, da calcolarsi alla data di trasformazione dell’Ente Poste Italiane in società per azioni (28.2.1998), deve avere come base di computo il trattamento retributivo in godimento a tale data e non quello finale percepito al momento della cessazione del rapporto di lavoro. Ha quindi formulato il coerente quesito di diritto nei seguenti termini: “dica la Corte se l’indennità di buonuscita spettante ai dipendenti postali cessati dal servizio successivamente alla data di trasformazione dell’Ente Poste in Poste Italiane s.p.a. (28.2.1998) deve essere calcolata, ai sensi della L. n. 449 del 1997, art. 53, comma 6 e del D.P.R. n. 1032 del 1973, art. 3, inserendo nella base di calcolo di cui al D.P.R. n. 1032 del 1973, artt. 3 e 38 l’ultimo stipendio goduto dal lavoratore alla predetta data di trasformazione, senza prendere in considerazione eventuali miglioramenti o incrementi stipendiali successivi a tale data”.

Il motivo è manifestamente fondato alla stregua della recente sentenza di questa Corte n. 28281/2008 nella quale, sulla scorta anche dei principi enunciati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 366/2006, il cui contenuto è stato confermato dalla successiva ordinanza n. 444/2007, è stato esaminato ogni aspetto della questione, pervenendosi alla conclusione che la data alla quale occorre fare riferimento per il calcolo della buonuscita è quella del 28.2.1998, momento a partire dal quale il dipendente postale matura non più detta indennità ma il tfr. In particolare, è stato ritenuto del tutto improponibile il confronto con la normativa che ha disciplinato il passaggio dei dipendenti del disciolto ONMI agli enti locali, trattandosi di situazioni non comparabili. Infatti, mentre a questi ultimi va liquidato un complessivo trattamento di fine servizio di carattere previdenziale, in relazione all’intera durata dell’unico rapporto e in base all’ultima retribuzione percepita presso l’ente di destinazione, con applicazione dei distinti elementi di calcolo previsti, riguardo ai due periodi di lavoro presso l’ONMI e presso gli enti locali, dai rispettivi ordinamenti, per i quali rileva sempre l’ultima retribuzione (Cass., sez. un., n. 11647/1993 e n. 8682/1995), ai dipendenti postali spetta il tfr, avente natura retributiva, di cui l’importo della buonuscita costituisce soltanto una componente. L’irrilevanza degli incrementi retributivi successivi al 28.2.1998 deriva anche dal fatto che da tale data non sono più dovuti contributi dal datore di lavoro (art. 53, comma 6, cit), mentre quelli a carico dei lavoratori, dovuti fino al 31.12.2002 (L. n. 388 del 2000, art. 68, comma 4), non sono più correlati all’ammontare della indennità (Corte Cost. n. 259/2002). Per quanto riguarda la perdita del potere di acquisto, la Corte costituzionale ha rilevato, a chiusura della sentenza n. 366, che la violazione dell’art. 36 Cost. non deriva automaticamente dalla mancata previsione di un meccanismo di adeguamento di una componente del trattamento retributivo complessivo, quando la svalutazione monetaria non abbia raggiunto livelli inconsueti, come negli anni successivi alla trasformazione dell’Ente Poste in s.p.a..

Ad analoghe conclusioni è pervenuta la sentenza di questa Corte n. 17987/2009.

Il secondo motivo, con il quale l’Istituto lamenta la condanna al pagamento di rivalutazione monetaria ed interessi, che assume pronunciata in violazione del termine dilatorio di cui al D.L. 28 marzo 1997, n. 79, art. 3, convertito in L. 28 maggio 1997, n. 140, è assorbito.

In conclusione, va accolto il primo motivo del ricorso principale, con assorbimento del secondo. La sentenza impugnata va quindi cassata; e, non risultando necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto della domanda.

L’onere delle spese dei giudizi di merito e di cassazione segue la soccombenza.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda. Condanna C.R. al pagamento delle spese dei giudizi di merito e di cassazione, liquidate, per il primo, in complessivi Euro 587,00, di cui Euro 157,00 per diritti e Euro 420,00 per onorario, per il secondo in complessivi Euro 802,00 di cui Euro 157,00 per diritti e Euro 635,00 per onorario, e per il giudizio di legittimità in Euro 30,00 per esborsi e in Euro 305,00 per onorario;

oltre a spese generali, IVA e CPA per ciascuno dei tre giudizi.

Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2010

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