Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6108 del 04/03/2020

Cassazione civile sez. VI, 04/03/2020, (ud. 03/12/2019, dep. 04/03/2020), n.6108

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Maria Margherita – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29845-2018 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso FAVVOCATURA CENTRALE

DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati D’ALOISIO

CARLA, SGROI ANTONINO, DE ROSE EMANUELE, MARITATO LELIO;

– ricorrente –

contro

CACCIATORI DI STELLE SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 173/2018 del TRIBUNALE di VICENZA, depositata

il 10/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 03/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. RIVERSO

ROBERTO.

Fatto

RITENUTO

Che:

con sentenza del 10.4.2018 il tribunale di Vicenza ha ritenuto, per quanto qui interessa, che, in relazione all’opposizione proposta da Cacciatori di Stelle srl avverso alcuni avvisi di addebito dell’Inps, il ricorso della ricorrente fosse parzialmente fondato relativamente agli avvisi di addebito indicati, per i quali l’Inps non aveva fornito la prova della notificazione vertendosi in ipotesi di notifica inesistente. Riteneva inoltre il tribunale che non potesse essere neppure affermata la fondatezza nel merito delle pretese creditorie dell’Inps relativamente agli stessi avvisi di addebito(posto che una simile valutazione postula una domanda riconvenzionale che nella fattispecie mancava; mentre non poteva neppure applicarsi al caso di specie l’orientamento secondo cui nel caso in cui l’opposizione abbia ad oggetto della pretesa contributiva l’oggetto del giudizio non si risolve nella mera verifica circa la regolarità formale del titolo esecutivo, ma comporta anche l’indagine in ordine alla sussistenza dei presupposti costitutivi del credito fatto valere dall’ente impositore, senza che occorra quindi alcuna specifica domanda riconvenzionale; e ciò perchè nel caso di specie l’opposizione era riconducibile all’art. 617 c.p.c. sicchè l’INPS avrebbe dovuto proporre domanda riconvenzionale per allargare l’ambito del giudizio dalla sola regolarità formale del titolo al merito della pretesa impositiva.

Contro la sentenza l’INPS ha proposto ricorso per cassazione con un motivo. La controparte è rimasta intimata.

E’ stata comunicata alle parti la proposta del giudice relatore unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

RITENUTO

Che:

1. – Con l’unico motivo di ricorso l’INPS denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 3 (art. 360 c.p.c., n. 3) in guanto la tesi sostenuta dal tribunale appariva in contrasto col principio consolidato (su cui da ultimo Cass. 17858/2018) secondo cui l’illegittimità dell’iscrizione a ruolo non esime il giudice dall’esame della fondatezza della domanda di pagamento secondo i principi che governano l’opposizione a decreto ingiuntivo e senza che occorra una domanda riconvenzionale

2. – Il ricorso deve ritenersi inammissibile per difetto di specificità, avendo il giudice del gravame fondato la propria decisione sull’art. 617 c.p.c. in quanto trattavasi di un’opposizione agli atti esecutivi per motivi formali. Ed in relazione a tale assorbente ratio decidendi il ricorso dell’Inps nulla dice e non spiega perchè la decisione del giudice sarebbe da ritenere erronea.

3. – Il principio, del necessario esame del merito da parte del giudice che rilevi l’illegittimità della iscrizione a ruolo o dell’emissione di un avviso di addebito, richiamato dall’INPS a contenuto della censura sollevata col motivo di ricorso, si riferisce – come confermato dalla stessa giurisprudenza ivi citata – all’opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24 (norma su cui si fonda lo stesso motivo di ricorso). Mentre nel caso in esame, come già detto, si verte in un’ipotesi di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c. per i vizi formali del procedimento di esecuzione (compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero della cartella di pagamento nonchè alla notifica della cartella o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora).

Si tratta di un’azione (v. Cass. 6704/2016) totalmente differente dalla prima (ma anche dall’altra azione relativa all’opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c.) che necessitava quindi, per essere adeguatamente censurata, di uno specifico motivo di impugnazione appalesandosi altrimenti il ricorso inammissibile ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 4.

4. – Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere quindi dichiarato inammissibile. Nulla deve essere disposto sulle spese perchè la controparte è rimasta intimata.

5. – Avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso sussistono i presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater.

P.Q.M.

Dichiara l’inammissibilità del ricorso. Nulla spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, all’adunanza camerale, il 3 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2020

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