Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6106 del 24/02/2022

Cassazione civile sez. VI, 24/02/2022, (ud. 16/12/2021, dep. 24/02/2022), n.6106

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21890-2020 proposto da:

F.F., elettivamente domiciliato in ROMA, in VIALE

ANGELICO, n. 38, presso lo studio dell’avvocato MARCO LANZILAO, che

lo rappresenta e difende, con procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, in VIA DEI PORTOGHESI n. 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende;

– intimata –

avverso il decreto n. cronol. 22777/2020 del TRIBUNALE di ROMA,

depositato il 25/06/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 16/12/2021 dal Consigliere relatore, Dott. ROSARIO

CAIAZZO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Con decreto del 25.6.2020 il Tribunale di Roma ha rigettato il ricorso proposto da F.F. avverso il provvedimento della Commissione tecnica di diniego dell’istanza di riconoscimento della protezione internazionale, sussidiaria ed umanitaria, osservando che: il racconto del ricorrente-afferente ad una disputa con fratelli del padre per un terreno in conseguenza della quale era partito dalla Nigeria – non era credibile; esclusa la ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale e sussidiaria, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, ex lett. a), b) e c), il Tribunale ha anche escluso i requisiti per la protezione sussidiaria ai sensi dello stesso D.Lgs., art. 14, lett. c), sulla base delle COI consultate e menzionate; era da escludere anche la sussistenza dei presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in quanto non erano emersi particolari elementi di vulnerabilità soggettiva pur dando atto del certificato in atti della ASL, in quanto “il medico non ha prescritto alcun percorso psicoterapeutico, non risulta una presa in carico da parte di strutture sanitarie e neanche una terapia medica incompatibile con il rimpatrio”.

Avverso il predetto decreto F.F. ricorre per cassazione, con unico motivo. Il Ministero ha depositato atto di costituzione al solo fine di poter eventualmente partecipare alla discussione orale.

Diritto

RITENUTO

che:

Con l’unico motivo di ricorso è censurata la parte del decreto impugnato in cui era stata esclusa la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, ex lett. c), rilevando che, nonostante il ricorrente avesse indicato fonti informative aggiornate, il Tribunale aveva ritenuto in maniera apodittica e semplicistica, senza esporre il proprio ragionamento, che il ricorrente non correrebbe ragionevolmente alcun pericolo in caso di rimpatrio, con un mero richiamo formale ad una fonte citata solo con un riferimento ad un link telematico, senza alcuna rappresentazione del contenuto della fonte stessa, rendendo così impossibile la comprensione del ragionamento e la sua critica. Il ricorrente rileva altresì che la fonte citata dal giudice non è aggiornata (risalendo al biennio 2017-2018) e che il Tribunale avrebbe dovuto considerare un numero maggiore di fonti informative onde valutare la situazione al momento della decisione (giugno 2020), poiché in base ai rapporti aggiornati indicati emergeva una serie di problematiche non valutate a proposito della specifica zona del (OMISSIS).

L’unico motivo è fondato. Invero, il Tribunale ha pronunciato sulla protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), sulla base di una unica fonte, proveniente da Amnesty International del 2018 e, dunque, non aggiornata, specie in relazione alla situazione della regione specifica di provenienza del ricorrente, il quale ha trascritto un rapporto della stessa Amnesty del 2019.

Pertanto, il decreto impugnato va cassato, con rinvio al Tribunale di Roma, anche perché provveda sul regime delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del grado di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2022

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