Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6106 del 09/03/2017

Cassazione civile, sez. VI, 09/03/2017, (ud. 11/01/2017, dep.09/03/2017),  n. 6106

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18013-2015 proposto da:

Z.C., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

ANTONIO MEDIATI giusta procura in calce al ricorso introduttivo del

giudizio di merito;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

80078750587, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la

sede DELL’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso

unitamente e disgiuntamente dagli avvocati MAURO RICCI, EMANUELA

CAPANNOLO e CLEMENTINA PULLI giusta procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 209/2015 del TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA,

emessa e depositata il 17/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSANA

NL1NCINO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. Il Tribunale di Reggio Calabria, all’esito del giudizio di merito conseguente all’accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., rigettava la domanda e condannava l’attuale ricorrente al pagamento delle spese di lite, ritenendo la dichiarazione in atti, concernente l’esonero dal pagamento del contributo unificato, inidonea agli effetti dell’art. 152 disp. att. c.p.c.;

2. per la cassazione della sentenza ricorre Z.C., ex art. 111 Cost., deducendo omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione e violazione di norme di diritto;

3. l’INPS ha resistito con controricorso;

4. il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

5. quanto al dedotto vizio motivazionale, basta rilevare che con la novella dell’art. 360 c.p.c., n. 5 disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 1, lett. b) convertito in L. n. 134 del 2012, applicabile ratione temporis, è deducibile solo il vizio di omesso esame di un fatto decisivo che sia stato oggetto di discussione tra le parti e il controllo della motivazione è confinato sub specie nullitatis, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 (nel senso chiarito da Cass., Sez. Un., n. 8053/14);

6. l’omesso esame deve riguardare un fatto inteso nella sua accezione storico-fenomenica (e quindi non un punto o un profilo giuridico), un fatto principale o primario (ossia costitutivo, impeditivo, estintivo O modificativo del diritto azionato) o secondario (cioè un fatto dedotto in funzione probatoria;

7. nel caso in esame i fatti controversi da indagare (da non confondersi con la valutazione delle relative prove) sono stati manifestamente presi in esame dalla Corte territoriale, sicchè non può certo trattarsi di Omesso esame, ma di dissenso diagnostico non rappresentabile in questa sede di legittimità.

8. anche la dedotta violazione di legge si sostanzia nella censura del vizio di motivazione – in relazione all’apprezzamento della condizione sanitaria per accedere alla prestazione richiesta insindacabile in sede di legittimità.

9. peraltro inammissibilmente non sono riportate le parti della consulenza tecnica d’ufficio che si assumono in contrasto con la documentazione invocata a suffragio del mezzo d’impugnazione, e neanche risulta depositata, presso questa Corte, unitamente al ricorso, la predetta consulenza tecnica su cui lo stesso ricorso è fondato;

10. il ricorso va dichiarato inammissibile;

11. l’ammissione al gratuito patrocinio, documentata con decreto in data 11 maggio 2015 dell’Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria nel quale risulta non compilata l’intera parte dispositiva (relativa ai nominativi della parte istante e del difensore e alle indicazioni in ordine allo studio legale e alla regolare iscrizione dell’avvocato patrocinatore), quand’anche valida nei termini in cui e stata allegata al ricorso per cassazione, deve ritenersi rinunciata con il conferimento della procura al difensore e la richiesta di distrazione delle spese, ai sensi dell’art. 93 c.p.c., formulata dal difensore nell’atto introduttivo del giudizio e riferibile (per effetto della procura) alla parte (v., in termini, Cass., 7 giugno 1983, n.3901);

12. le spese di lite seguono, pertanto, la soccombenza;

13. La circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 (sulla ratio della disposizione si rinvia a Cass. Sez. Un. 22035/2014 e alle numerose successive conformi) e di provvedere in conformità.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 100,00 per esborsi, Euro 2.500,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario spese generali. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dichiara sussistenti i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso ex art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2017

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