Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6106 del 04/03/2021

Cassazione civile sez. III, 04/03/2021, (ud. 20/10/2020, dep. 04/03/2021), n.6106

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4689-2018 proposto da:

S.A., in proprio e nella qualità di esercente la

potestà sui figli minori M.A.M. e

MI.AL.MA. elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE LIBIA 25, presso

lo studio dell’avvocato ANTONIO TIGANI SAVA, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrenti –

contro

STATO ITALIANO, MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA’ RICERCA (OMISSIS),

MINISTERO DELLA SALUTE (OMISSIS), MINISTERO ECONOMIA FINANZE

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e

difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 4438/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 04/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/10/2020 dal Consigliere Dott. ENRICO SCODITTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. m.a.m. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Roma i Ministeri della Salute, dell’Economia e delle Finanze, nonchè dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. Espose in particolare parte attrice di avere conseguito in data 5 dicembre 1992 il diploma di specializzazione in Medicina Legale e delle Assicurazioni, dopo avere frequentato il relativo corso senza percepire durante il quadriennio di specializzazione, fra l’anno accademico 1988-1989 e l’anno accademico 1991-1992, alcuna remunerazione.

Chiese quindi il risarcimento del danno a causa della mancata tempestiva attuazione della disciplina comunitaria, quantificato in Euro 44.415,28 (Euro 11.103,10 per ciascun anno del corso). Si costituì la parte convenuta chiedendo il rigetto della domanda ed eccependo la prescrizione. Fu disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. Il Tribunale adito rigettò la domanda per prescrizione.

3. Avverso detta sentenza propose appello il M.. Si costituì la parte appellata chiedendo il rigetto dell’appello.

4. Con sentenza di data 4 luglio 2017 la Corte d’appello di Roma rigettò l’appello. Superata l’eccezione di prescrizione per la presenza di atto interruttivo, osservò la corte territoriale che il decreto ministeriale del 31 ottobre 1991 che, secondo il ricorrente, ricomprendeva nell’elenco delle specializzazioni conformi alle norme comunitarie quella del ricorrente, non era stato prodotto e che con riferimento ai decreti ministeriali, in quanto atti amministrativi, non valeva il principio iura novit curia. Aggiunse che la specializzazione dell’appellante risaliva ad epoca antecedente all’ottobre 1991, o comunque ad epoca “a cavallo” circa l’ultimo periodo.

5. Hanno proposto ricorso per cassazione S.A., in proprio e nella qualità di esercente la potestà sui figli minori M.A.M. e Mi.Al.Ma., tutti nella qualità di eredi di m.a.m., sulla base di quattro motivi. Resiste con controricorso la parte intimata. Con ordinanza di data 16 luglio 2019 è stato disposto il rinvio alla pubblica udienza. E’ stata depositata memoria di parte.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 1 e 2 preleggi, D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 1, D.M. 31 ottobre 1991, art. 1 ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la parte ricorrente che il decreto ministeriale 31 ottobre 1991, stante la sua generalità ed astrattezza, ha valore normativo e dunque applicabile è il principio iura novit curia.

1.1. Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c.. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, rispetto alla quale il motivo non offre elementi per mutare l’orientamento, la natura di atti meramente amministrativi dei decreti ministeriali rende ad essi inapplicabile il principio “iura novit curia” di cui all’art. 113 c.p.c., da coordinarsi, sul piano ermeneutico, con il disposto dell’art. 1 preleggi, che non comprende, appunto, i detti decreti tra le fonti del diritto (Cass. Sez. U. 29 aprile 2009, n. 9941; Cass. 2 luglio 2014, n. 15065; 15 ottobre 2019, n. 25995).

2. Con il secondo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 101 c.p.c., artt. 24 e 111 Cost, D.M. 31 ottobre 1991, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Osserva la parte ricorrente che il giudice di appello ha omesso di sollecitare il contraddittorio sulla questione della mancata produzione del decreto ministeriale.

2.1. Il motivo è infondato. In tema di contraddittorio, le questioni di esclusiva rilevanza processuale, siccome inidonee a modificare il quadro fattuale ed a determinare nuovi sviluppi della lite non presi in considerazione dalle parti, non rientrano tra quelle che, ai sensi dell’art. 101 c.p.c., comma 2, (nel testo introdotto dalla L. n. 69 del 2009, art. 45, comma 13), se rilevate d’ufficio, vanno sottoposte alle parti, le quali, per altro verso, devono avere autonoma consapevolezza degli incombenti cui la norma di rito subordina l’esercizio delle domande giudiziali (fra le tante da ultimo Cass. 4 marzo 2019, n. 6218).

La questione dell’omessa produzione di documento costituisce questione processuale, sia sotto il profilo della mancanza della produzione documentale, sia sotto il profilo della tempestività della produzione stessa (cui non può certo rimediarsi sollecitando il contraddittorio sul punto). Costituisce inoltre questione processuale la stessa applicazione del principio, contemplato dall’art. 113 c.p.c., “iura novit curia”.

3. Con il terzo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 1, D.M. 31 ottobre 1991, art. 1, art. 111 Cost., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la parte ricorrente che il giudice di appello ha omesso di scrutinare il D.M. 31 ottobre 1991 e conseguentemente di riconoscere come rientrante nell’elenco comune a tutti gli Stati membri anche la specializzazione conseguita dal ricorrente.

4. Con il quarto motivo si denuncia violazione o falsa applicazione della L. n. 370 del 1999, artt. 11, artt. 3 e 111 Cost., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la parte ricorrente, in relazione alla esclusione comunque del diritto ratione temporis secondo il giudice di appello, che con la L. n. 370 del 1999 (che in base all’art. 11 era inizialmente volta a quantificare il risarcimento del danno solo in favore dei medici iscritti a corsi dal 1983 al 1991 e che avevano ottenuto una sentenza favorevole innanzi al giudice amministrativo) lo Stato italiano ha reso palese il proprio obbligo risarcitorio a tutti i medici specializzati iscritti a decorrere dall’anno accademico 1983 – 1984 (Cass. n. 17068 del 2013).

5. Il mancato accoglimento di primo e secondo motivo determina l’assorbimento di terzo e quarto motivo. La decisione è retta da una duplice ratio decidendi, il profilo temporale e quello, che la sentenza definisce “dirimente”, della mancata produzione del decreto ministeriale. Permanendo questa seconda ratio, ogni altra questione resta priva di decisività.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene rigettato, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il comma 1 – quater al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso, con assorbimento di terzo e quarto motivo. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, alle spese prenotate a debito, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2021

 

 

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