Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6105 del 12/03/2010

Cassazione civile sez. lav., 12/03/2010, (ud. 11/01/2010, dep. 12/03/2010), n.6105

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – rel. Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 28708-2008 proposto da:

POSTE ITALIANE SPA, in persona del Responsabile della Direziona

Affari Legali della Società, elettivamente domiciliala in ROMA,

VIALE EUROPA 190, presso la sede legale cella Società, rappresentata

e difesa dall’avvocato URSINO ANNA MARIA, giusta delega a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

O.E.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1219/2007 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

del 18/10/07, depositata il 29/11/2007;

udita la relazione della, causa svolta nella camera di consiglio

dell’11/01/2010 dal Presidente Relatore Dott. BRUNO BATTIMIELLO;

è presente il P.G. in persona del Dott. CARLO DESTRO.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Poste Italiane s.p.a. ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello de L’Aquila n. 1219/2007 depositata il 29.11.2007 che, respingendo l’appello, ha confermato la sentenza di primo grado che aveva riconosciuto, con decorrenza dal 26.11.1994, il diritto di O.E.L., dipendente di area operativa, al superiore inquadramento in area Quadri di secondo livello, per averne esercitato le mansioni per più di sei mesi.

L’intimata non si è costituita.

A seguito di relazione ex art. 380 bis c.p.c. è stata fissata l’adunanza della Corte per la decisione del ricorso in camera di consiglio.

Poste ha depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione dell’art. 2103 c.c. e falsa applicazione della L. n. 190 del 1985, art. 6 in relazione all’art. 38, commi 1 e 7, del CCNL del 26.11.1994.

Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1363 c.c. in riferimento agli artt. 50, 51, 53 CCNL del 26.11.1994 nonchè in relazione agli accordi integrativi del 23.5.1995 e del 26.10.1995.

Il ricorso è improcedibile per inosservanza della prescrizione di cui all’art. 369 c.p.c., n. 4. Infatti non risultano depositati nè il CCNL nè gli accordi integrativi sui quali il ricorso si fonda (Cass. n. 2855/2009). Di detti documenti non è menzione tra le produzioni indicate in calce al ripetuto ricorso. E non rileva che essi si trovassero allegati ai fascicoli di merito depositati assieme al ricorso, nè che in questo fosse riportato il contenuto delle norme negoziali denunciate. Infatti, l’osservanza del disposto dell’art. 369 c.p.c., n. 4 esige che gli atti e i documenti debbano essere specificamente e nominativamente depositati, non rilevando a tal fine il deposito del fascicolo di parte che in ipotesi tali atti e documenti contenga, nè il generico deposito del “fascicolo degli atti e documenti sui quali il ricorso si fonda”, se il suddetto fascicolo viene indicato in modo generico senza individuare e specificare i singoli atti e documenti in esso contenuti sui quali il ricorso è fondato.

Nulla per le spese, non essendosi l’intimata costituita.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso improcedibile, Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2010

 

 

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