Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6105 del 09/03/2017
Cassazione civile, sez. VI, 09/03/2017, (ud. 11/01/2017, dep.09/03/2017), n. 6105
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CURZIO Pietro – Presidente –
Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –
Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –
Dott. GHINOY Paola – Consigliere –
Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 9964-2015 proposto da:
P.B., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ALBALONGA 7,
presso lo studio dell’avvocato CLEMENTINO PALMIERO, rappresentato e
difeso dagli avvocati RAFFAELE ANATRIELLO e VINCENZO COLALILLO
giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALI DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.
(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la
sede dell’avvocatura dell’Istituto medesimo, rappresentato e difesa
unitamente e disgiuntamente dagli avvocati MAURO RICCI, EMANUELA
CAPANNOLO e CLEMENTINA PULLI giusta procura speciale a margine del
ricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 9124/2014 del TRIBUNALE di NAPOLI, emessa e
depositata 1’8/10/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata dell’11/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSANA
MANCINO.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
1. Il Tribunale di Napoli, all’esito del giudizio di merito conseguente all’accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., condannava l’attuale ricorrente al pagamento delle spese di lite, ritenendo la dichiarazione in atti, concernente l’esonero dal pagamento del contributo unificato, inidonea agli effetti dell’art. 152 disp. att. c.p.c.;
2. per la cassazione della sentenza ricorre P.B., ex art. 111 Cost., deducendo nullità della sentenza per contrasto con la normativa delle spese in materia previdenziale;
3. l’INPS ha resistito con controricorso;
4. il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
5. il motivo d’impugnazione, che si sostanzia nella censura del vizio di motivazione – in relazione al reputato erroneo esame della dichiarazione presente nelle conclusioni dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado e dell’allegata dichiarazione sostitutiva di certificazione – è inammissibile;
6. al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività del documento che si assume erroneamente non valutato, occorre che la ricorrente precisi – mediante integrale trascrizione del contenuto dell’atto nel ricorso – la risultanza che asserisce decisiva e non valutata o insufficientemente valutata, dato che solo tale specificazione consente alla Corte di cassazione, alla quale è precluso l’esame diretto degli atti di causa, di delibare la decisivita della risultanza stessa;
7. tanto vale ancor più nella specie, atteso che solo la sottoscrizione della dichiarazione effettuata di persona dalla parte (non bastando quella del difensore), assume rilievo ai fini dell’esenzione dal pagamento di spese, competenze e onorari, nei giudizi per prestazioni previdenziali (v., sulla dichiarazione sostitutiva di certificazione delle condizioni reddituali, da inserire nelle conclusioni dell’atto introduttivo ex art. 152 disp. att. c.p.c., sostituito dal D.L. n. 269 del 2003, art. 42, comma 11, convertito nella L. n. 326 del 2003, Cass., n. 5363 del 2012);
8. la ricorrente assume di aver effettuato la dichiarazione nelle conclusioni dell’atto introduttivo del giudizio, senza tuttavia riportarla per esteso, comprensiva della sottoscrizione;
9. il ricorso va dichiarato inammissibile, con condanna al pagamento delle spese processuali, in difetto di allegazione dimostrativa di aver assolto all’onere autocertificativo per il diritto all’esonero, nel senso chiarito da Cass. n. 5896 del 2014;
10. la circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (sulla ratio della disposizione si rinvia a Cass. Sez. Un. 22035/2014 e alle numerose successive conformi) e di provvedere in conformità.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 100,00 per esborsi, Euro 2.500,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario spese generali. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dichiara sussistenti i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso ex art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2017.
Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2017