Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6105 del 04/03/2021

Cassazione civile sez. III, 04/03/2021, (ud. 20/10/2020, dep. 04/03/2021), n.6105

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3571-2018 proposto da:

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO,

che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

A.J.;

nonchè sul ricorso proposto da:

AC.AL., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

SAVORELLI 63, presso lo studio dell’avv. ISABELLA NEGRO, che lo

rappresenta e difende;

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI;

– intimato –

avverso la sentenza n. 4912/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 19/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/10/2020 dal Consigliere Dott. ENRICO SCODITTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO ALBERTO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. A.J., Ac.Al. e altri medici convennero in giudizio innanzi al Tribunale di Roma la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il Ministero della Salute ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze, chiedendo l’accertamento del diritto alla corresponsione dell’omessa remunerazione per gli anni del corso di specializzazione, oltre l’ulteriore danno. Si costituirono i convenuti eccependo la prescrizione e chiedendo comunque il rigetto della domanda.

2. Il Tribunale adito rigettò la domanda per prescrizione.

3. Avverso detta sentenza proposero appello gli originari attori. Si costituì la parte appellata chiedendo il rigetto dell’appello.

4. Con sentenza di data 19 luglio 2017 la Corte d’appello di Roma accolse l’appello, condannando la Presidenza del Consiglio al pagamento della somma di Euro 6.714,00 oltre interessi per ciascun anno di frequenza del corso di specializzazione, salvo che per Ac.Al. e Ab.Ei.Ma., per i quali rigettò l’appello. Osservò la corte territoriale, esclusa la ricorrenza della prescrizione, che trovava applicazione la L. n. 370 del 1999, art. 11 e che legittimata passiva era la Presidenza del Consiglio dei Ministri, dovendosi negare quella dei Ministeri e delle Università presso le quali i medici avevano conseguito le specializzazioni. Aggiunse che Ac.Al., titolare già di specializzazione in altra materia, non aveva provato la perdurante necessità di sopperire ad esigenze materiali per l’attuazione a tempo pieno della formazione e che comunque il corso in Medicina dello Sport non era presente nell’elenco delle specializzazioni comuni a tutti gli Stati membri o a due o più di essi e menzionate dalle direttive (così anche per Ab.Ei.Ma.).

5. Ha proposto ricorso per cassazione la Presidenza del Consiglio dei Ministri sulla base di due motivi. Successivamente è stato proposto ricorso da Ac.Al. sulla base di due motivi. Disposta la riunione delle impugnazioni, con ordinanza di data 16 luglio 2019 è stato disposto il rinvio alla pubblica udienza, successivamente alla trattazione presso la sesta sezione. E’ stata depositata memoria di parte.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Muovendo dal ricorso proposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con il primo motivo si denuncia violazione del D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6, comma 2, D.Lgs. n. 368 del 1999, art. 39, comma 4, artt. 99 – 101 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Premette la parte ricorrente che A.J. ha proposto la domanda in relazione al corso di specializzazione in Chirurgia d’urgenza e Pronto Soccorso, frequentato dall’anno accademico 1993/1994 all’anno accademico 1997/1998, all’esito del quale conseguiva la specializzazione. Osserva quindi che la domanda doveva essere qualificata in termini di azione di adempimento contrattuale in relazione al D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6 applicabile agli iscritti a decorrere dall’anno accademico 1991/1992, sicchè legittimata passivamente era l’Università degli Studi ove era stata conseguita la specializzazione, come previsto dall’art. 6, comma 2 citato (e il D.Lgs. n. 368 del 1999, art. 39, comma 4, ha confermato che il trattamento economico è corrisposto mensilmente dall’Università).

1.1. Il motivo è inammissibile. Risulta in primo luogo violato l’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 perchè la citazione introduttiva viene indicata a pag. 6 come “doc. 5”, ma senza specificare a che cosa si riferisca tale numerazione, che, del resto non trova alcun possibile termine di riferimento in chiusura del ricorso.

In secondo luogo nell’articolazione della censura viene prospettata una questione di contenuto revocatorio che non poteva farsi valere con il ricorso per cassazione ma con il rimedio ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4. Avendo la corte di merito espressamente affermato che tutti gli attori “esponevano di essere tutti specializzati in varie discipline mediche, e che avevano conseguito i relativi diplomi di specializzazione nel periodo compreso tra gli anni 1983/1984, essendosi iscritti ai corsi tra gli anni 1982 e 1991”, il motivo, là dove sostiene che l’intimato aveva nella citazione dedotto l’iscrizione dall’anno accademico 1993/1994 all’anno accademico 1997/1998, ha un’evidente portata revocatoria.

E’ comunque appena il caso di rammentare che in tema di borse di studio per i medici specializzandi, e relativi meccanismi di rivalutazione automatica, istituite dal D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6 e finanziate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, sulla base di un decreto interministeriale adottato dal MIUR e dai Ministri della Salute e dell’Economia, sussiste carenza di legittimazione passiva in senso sostanziale dell’Università degli Studi che ne provvede alla mera corresponsione materiale, senza che le possa essere imputato alcun comportamento inerte in tema di violazione degli obblighi di attuazione e recepimento delle direttive comunitarie in materia (Cass. 23 settembre 2016, n. 18710).

2. Con il secondo motivo si denuncia violazione degli artt. 1173 e 2043 c.c., artt. 5 e 189 Trattato istitutivo della Comunità Europea, art. 117 Cost., comma 1, art. 16 direttiva 82/76/CEE, artt. 5 e 7 direttiva 75/362/CEE, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la parte ricorrente che la specializzazione di A.J. in Chirurgia d’urgenza e Pronto Soccorso è diversa da quelle comuni a tutti gli Stati membri o a due o più di essi e non è menzionata dagli artt. 5 o 7 della direttiva 75/362/CEE e che il medico in questione non ha neanche allegato elementi fattuali sulla cui base verificare l’equivalenza alle specializzazioni contemplate dalla direttiva (da cui l’assenza per la parte convenuta di un onere di contestazione).

2.1 Il motivo è inammissibile, sotto più profili. In primo luogo ricorre la violazione del disposto di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 per la medesima ragione indicata a proposito del motivo precedente.

In secondo luogo, ed in linea generale, la censura muove da un presupposto di fatto (la natura della specializzazione conseguita dal medico) non accertato dal giudice di merito. Lo scrutinio del motivo comporta pertanto un’indagine di merito preclusa nella presente sede di legittimità, nè risulta proposta rituale denuncia di vizio motivazionale.

2.2. In terzo luogo, e trattasi di profilo collegato al precedente in quanto pur sempre relativo al giudizio di fatto, va rammentato che l’obbligo di “adeguata remunerazione” dei medici iscritti alle scuole di specializzazione, imposto agli Stati membri dall’art. 1 dell'”Allegato” Direttiva 75/363/CEE, aggiunto dall’art. 13 Direttiva 82/76/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1982, è subordinato alla circostanza non già della mera corrispondenza nominale tra la scuola di specializzazione frequentata e quelle previste dalla suddetta direttiva 75/363/CEE, ma della loro equipollenza sostanziale. Tale equipollenza va accertata in punto di fatto, ad es. comparando il contenuto concreto degli insegnamenti impartiti (Sez. U., Sentenza n. 13909 del 24/06/2011, Rv. 617754, secondo cui “il mancato inserimento di una scuola di specializzazione in medicina e chirurgia, attivata presso una Università, nell’elenco delle specializzazioni di tipologia e durata conformi alle norme comunitarie, previsto dal D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 275, art. 1, comma 2, non è di ostacolo al riconoscimento in favore dello specializzando del diritto alla borsa di studio prevista nello stesso D.Lgs. n. 275, art. 6, quando si tratti di specializzazione del tutto analoga a quelle istituite in almeno altri due Stati membri”).

Da ciò discende, come da ultimo affermato da Cass. n. 8375 del 2020, per l’attore, l’onere di allegare e provare i fatti giustificativi del requisito della equipollenza; e per l’amministrazione convenuta l’onere di contestare la sussistenza di essa. La relativa eccezione, per le ragioni appena esposte, non costituisce dunque soltanto una difesa in iure, ma una eccezione mista di fatto-diritto, e come tale non prospettabile per la prima volta in sede di legittimità (ex plurimis, in tal senso, Sez. 3, Sentenza n. 23199 del 15/11/2016, Rv. 642976-01; Sez. U, Sentenza n. 29345 del 16/12/2008, Rv. 605944).

La questione della equipollenza deve pertanto considerarsi “nuova”, e come tale non ammissibile in sede di legittimità, laddove parte ricorrente non comprovi come e quando sia stata posta nei precedenti gradi del giudizio (cfr., in tal senso, con ampiezza di argomentazioni: Sez. 3, Sentenza n. 23199 del 15 novembre 2016; in precedenza, nel medesimo senso: Sez. 3, Sentenza n. 16667 del 9 agosto 2016; Sez. L, Sentenza n. 190 del 11/01/2016; Sez. 6-3, Sentenza n. 6471 del 31/03/2015).

La circostanza che sia mancata l’allegazione di parte attrice quanto ai fatti giustificativi del requisito della equipollenza, secondo quanto affermato dalla ricorrente, non muta i termini del problema perchè la questione, per il suo profilo fattuale, doveva comunque avere ingresso nei gradi di merito prima di essere posta nella presente sede di legittimità. E peraltro, anche a voler ritenere rilevante la circostanza della mancata allegazione di parte attrice quanto ai fatti giustificativi del requisito della equipollenza, in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 la parte ricorrente ha omesso di indicare lo specifico contenuto della domanda attorea in modo da desumerne, secondo la prospettazione di parte ricorrente, l’assenza di onere di contestazione per la parte convenuta.

3. Passando al ricorso proposto da Ac.Al., con il primo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 2, comma 2 e art. 6, comma 1,. Osserva la parte ricorrente che unico requisito di corresponsione della borsa è la frequentazione del corso. Con il secondo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 5 e 7 direttiva 75/362 CE e D.M. 30 gennaio 1998. Osserva il ricorrente che la specializzazione in Medicina dello Sport risulta inserita nell’elenco delle specializzazioni contenuto dal D.M. citato.

3.1. Il ricorso è inammissibile per carenza della procura speciale. Il ricorso, come si legge nell’epigrafe del medesimo, risulta proposto “in virtù di procura in calce all’atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado”.

4. Nulla per le spese relativamente ai ricorsi, in mancanza di controricorso della parte intimata.

In caso di ricorso per cassazione dichiarato inammissibile per difetto di una valida procura rilasciata al difensore, deve provvedersi alla dichiarazione di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come novellato dalla L. n. 228 del 2012, sicchè, trattandosi di attività processuale della quale il legale assume esclusivamente la responsabilità, su di lui e non sulla parte grava la pronuncia relativa al raddoppio dell’importo dovuto a titolo di contributo unificato (Cass. 9 dicembre 2019, n. 32008; 10 ottobre 2019, n. 25435; 20 giugno 2006, n. 14281). Non deve provvedersi invece alla dichiarazione di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater in relazione all’Amministrazione dello Stato.

PQM

Dichiara inammissibili il ricorso proposto per la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il ricorso proposto per Ac.Al..

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del difensore del ricorrente Ac.Al., dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2021

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