Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6105 del 04/03/2020

Cassazione civile sez. VI, 04/03/2020, (ud. 25/09/2019, dep. 04/03/2020), n.6105

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26635-2018 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, V. CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE

DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati VITA SCIPLINO

ESTER ADA, D’ALOISIO CARLA, DE ROSE EMANUELE, SGROI ANTONINO, MATANO

GIUSEPPE, MARITATO LELIO;

– ricorrente –

contro

B.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TITO OMBONI,

49, presso lo studio dell’avvocato MANCINELLA MIRIAM, rappresentata

e difesa dall’avvocato DELLA PORTA MARIO;

– controricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 101/2018 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata l’08/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. RIVERSO

ROBERTO.

Fatto

CONSIDERATO

Che:

la Corte d’appello di Salerno, in parziale accoglimento dell’appello proposto da B.A.M., ha accertato e dichiarato la prescrizione quinquennale dei crediti per contributi INPS del 2008 relativi alla cartella in discussione (cui si riferiva la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria notificata in data 7/1/2015 oggetto di domanda di annullamento).

Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Inps con un motivo al quale ha resistito con controricorso B.A.M..

E’ stata comunicata alle parti la proposta del giudice relatore unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata.

Diritto

RILEVATO

Che:

1. – con l’unico motivo di ricorso l’INPS deduce la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10 dal momento che nel caso di specie la cartella di pagamento era stata notificata con raccomandata il giorno 24 gennaio 2012 mentre il preavviso di iscrizione ipotecaria era stato notificato il 7 gennaio 2015. Il collegio d’appello non aveva quindi tenuto in alcuna considerazione che la cartella portante il credito relativo all’anno 2008 era stata regolarmente notificato il 24 gennaio 2012 con la conseguenza che non era mai decorso il termine quinquennale. La stessa circostanza era stata accertata dal giudice di prime cure.

2. – Il ricorso è inammissibile per difetto di specificità, dal momento che non riproduce l’atto di notificazione di cui si tratta, che nemmeno indica tra i documenti prodotti. E poichè tale onere integra un requisito di ammissibilità del ricorso per cassazione a nulla può valere che il controricorrente abbia ammesso la notifica contestando solo la tardività della relativa produzione documentale nel giudizio di merito per tardiva costituzione. Nemmeno può valere che la sentenza di primo grado ne parli, mentre nulla dica la sentenza impugnata.

3. – Infatti secondo la giurisprudenza di questa Corte “I requisiti di contenuto-forma previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 6, devono essere assolti necessariamente con il ricorso e non possono essere ricavati da altri atti, come la sentenza impugnata o il controricorso, dovendo il ricorrente specificare il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata indicando precisamente i fatti processuali alla base del vizio denunciato, producendo in giudizio l’atto o il documento della cui erronea valutazione si dolga, o indicando esattamente nel ricorso in quale fascicolo esso si trovi e in quale fase processuale sia stato depositato, e trascrivendone o riassumendone il contenuto nel ricorso, nel rispetto del principio di autosufficienza (sentenza n. 29093 del 13/11/2018). E’ invero costantemente affermato da questa Corte che ” Il ricorrente per cassazione, il quale intenda dolersi dell’omessa od erronea valutazione di un documento da parte del giudice di merito, ha il duplice onere – imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6) – di produrlo agli atti (indicando esattamente nel ricorso in quale fase processuale ed in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione) e di indicarne il contenuto (trascrivendolo o riassumendolo nel ricorso); la violazione anche di uno soltanto di tali oneri rende il ricorso inammissibile ed impedisce di valutare la rilevanza e la decúività dei documenti che si assume non essere stati esaminati dalla Corte d’appello (tra le tante, Cass. n. 7513/2018)

4. Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ex art. 360-bis c.p.c., n. 1.

5. Le spese del giudizio seguono la soccombenza con distrazione in favore dell’avv. D.P.M. che si è dichiarato antistatario.

6. Nulla sulle spese nei confronti della parte rimasta intimata.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

Dichiara l’inammissibilità del ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in favore della controricorrente in Euro 1000,00 per compensi, oltre ad 200,00 per esborsi, rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge, con distrazione in favore dell’avv. D.P.M. antistatario. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 25 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA