Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6104 del 09/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 09/03/2017, (ud. 11/01/2017, dep.09/03/2017),  n. 6104

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9482-2015 proposto da:

S.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE AMERICA

11, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO BIANCOLILLO rappresentato

e difeso dall’avvocato CESARE SANTONOCITO in virtù di mandato in

calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la

sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso

unitamente e disgiuntamente dagli avvocati MAURO RICCI, EMANUELA

CAPANNOLO e CLEMENTINA PULLI giusta procura speciale a margine del

ricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 188/2014 del TRIBUNALE di BARCELLONA POZZO DI

GOTTO, depositato il 27/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSANA

MANCINO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. S.G. presentava istanza per accertamento tecnico preventivo, ai sensi dell’art. 445-bis c.p.c., per la verifica della condizione sanitaria per beneficiare della pensione di inabilità e/o dell’indennità di accompagnamento;

2. il consulente tecnico officiato accertava l’insussistenza del requisito sanitario e avverso tali conclusioni medico-legali non venivano mosse contestazioni;

3. il Tribunale, con decreto ai sensi dell’art. 445 bis c.p.c., comma 5, omologava l’accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del ctu (negative per l’assistito), ponendo a carico della parte privata le spese di ctu;

4. la parte privata ricorre avverso il predetto decreto, con ricorso, ulteriormente illustrato con memoria, con il quale deduce violazione o falsa applicazione di norme di diritto;

5. l’INPS ha resistito con controricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

6. avverso il decreto di omologa (che segue automaticamente nel caso in cui non sorgano contestazioni) non vi sono rimedi perchè questo è espressamente dichiarato, dal legislatore che ha novellato il codice di rito, “non impugnabile”, quindi non soggetto ad appello e neanche a ricorso straordinario ex art. 111 Cost.;

7. il rimedio concesso a chi intenda contestare le conclusioni del consulente tecnico c’è ma si colloca esclusivamente in un momento anteriore, ossia prima della omologa e nel termine fissato dal giudice per muovere contestazioni alla consulenza tecnica;

8. in assenza di contestazioni si chiude definitivamente la fase dell’accertamento sanitario e le conclusioni del c.t.u. sono definitive;

9. sarebbe illogico attribuire un rimedio impugnatorio avverso l’omologa alla parte che, quando le era concesso di farlo, non ha contestato le conclusioni del c.t.u. su cui l’omologa si fonda (cfr. Cass. 17 marzo 2014, n. 6085);

10. se invece una delle parti contesta le conclusioni del c.t.u., si apre un procedimento contenzioso (v. Cass. 27 aprile 2015, n. 8533 e Cass. 4 maggio 2015, n. 8878) in cui si rimettono quindi in discussione le conclusioni cui il c.t.u. era pervenuto nella fase anteriore ed il giudice può disporre ulteriori accertamenti, nonchè apprezzare direttamente anche le questioni sanitarie;

11. il decreto di omologa del requisito sanitario non incide sulle situazioni giuridiche soggettive perchè non conferisce nè nega alcun diritto, dal momento) che non statuisce sulla spettanza della prestazione richiesta e sul conseguente obbligo dell’I.N.P.S. di erogarla (cfr. Cass. 17 marzo 2014, n. 6085);

12. il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., avverso il decreto di omologazione dell’accertamento del requisito sanitario operato dal c.t.u., è ammissibile limitatamente alla statuizione sulle spese, sia legali che di consulenza, trattandosi, solo in parte qua, di provvedimento definitivo, di carattere decisorio, incidente sui diritti patrimoniali delle parti e non altrimenti impugnabile;

13. il ricorso all’esame, proponibile solo quanto alla criticata regolazione delle spese di consulenza tecnica, non è tuttavia ammissibile giacchè il ricorrente non ha in questa sede riprodotto o allegato o richiamato la dichiarazione sostitutiva sottoscritta personalmente, allegata al ricorso per accertamento tecnico preventivo;

14. ne consegue l’inammissibilità del ricorso con compensazione delle spese del giudizio, in considerazione della novità delle questioni poste;

15. la circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 (sulla ratio della disposizione si rinvia a Cass. Sez. Un. 22033/2014 e alle numerose successive conformi) e di provvedere in conformità.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso, spese compensate. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dichiara sussistenti i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso ex art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2017

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