Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6104 del 04/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 04/03/2021, (ud. 03/02/2021, dep. 04/03/2021), n.6104

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRAZIOSI Chiara – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 31765-2019 proposto da:

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

R.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FILIPPO EREDIA

12, presso lo studio dell’avvocato CARLO TESTA, che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1805/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 15/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 03/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. PELLECCHIA

ANTONELLA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. R.C. convenne, dinanzi il Tribunale di Roma, la Presidenza del Consiglio dei Ministri al fine di sentirla condannare al risarcimento di tutti i danni subiti in seguito a un tentato omicidio di cui era stata vittima nel 2010.

In particolare, l’attrice dedusse di aver subito un’aggressione da persona a lei sconosciuta e che per tali fatti l’autore del delitto venne condannato con sentenza penale definitiva per tentato omicidio.

Chiesto il risarcimento dei danni in via stragiudiziale e accertata l’indigenza dell’autore del delitto, l’attrice ravvisò una responsabilità dello Stato per la mancata attuazione della Direttiva 2004/90/CE che imporrebbe un sistema di indennizzo equo ed adeguato alle vittime reati intenzionali violenti.

Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 2581/2015, ha condannato la convenuta al risarcimento di Euro 30,000.00, accertando l’inadempimento dello Stato italiano per la mancata attuazione della Direttiva summenzionata.

2. La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 1805/2019, pubblicata il 15 marzo 2019, ha rigettato l’appello principale proposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e l’appello incidentale proposto da R.C., la quale chiedeva di ottenere un importo superiore a titolo di risarcimento dei danni, nella misura di Euro 100.000,00.

I giudici di merito hanno, in primo luogo, respinto l’istanza della Presidenza volta a far dichiarare l’improcedibilità della domanda attrice per sopravvenuta mancanza di interesse o la cessazione della materia del contendere alla luce della L. n. 167 del 2017. Hanno poi confermato la pronuncia di prime cure, ribadendo l’inadempimento dello Stato italiano e hanno dichiarato la nullità della sentenza nella parte in cui si presentava un contrasto tra la motivazione, in cui si liquidava l’indennizzo in Euro 25,000.00 e il dispositivo, in cui il riferimento era a 30,000.00 Euro, confermando quest’ultimo importo.

3. Avverso la suddetta pronuncia la Presidenza del Consiglio dei Ministri propone ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi.

3.1. R.C. resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la “violazione della L. n. 122 del 2016, artt. 11, 12, 13 e 14 e della L. n. 167 del 2017, art. 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, in quanto la Corte avrebbe erroneamente respinto l’istanza della Presidenza volta a far accertare l’improcedibilità della domanda attrice per sopravvenuta carenza di interesse o la cessazione della materia del contendere. Invero, lo ius superveniens costituito dalla L. n. 167 del 2017, art. 6, commi 2 e 3, in vigore dal 12 dicembre 2017, comporterebbe l’improcedibilità della domanda risarcitoria per sopravvenuta carenza di interesse o cessazione della materia del contendere, avendo lo Stato esteso l’indennizzo anche alle vittime, non sono transfrontaliere ma anche interne, dei reati commessi dopo il 30 giugno 2015.

4.1. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la “violazione degli artt. 1173,1223,2043 e 2056 c.c., della Direttiva 2004/80/CE, considerando 7), art. 12, falsa applicazione della L. 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, commi 593-596 (Finanziaria 2019), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”. La Corte d’appello avrebbe erroneamente ritenuto la normativa Europea applicabile a tutte le situazioni e non solo quelle transfrontaliere, comprendendo le situazioni in cui il cittadino è vittima di un reato violento commesso nel territorio del proprio Stato.

4.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la “violazione degli artt. 1173 e 2043 c.c., dei principi comunitari sulla responsabilità dello Stato per mancato recepimento di Direttive non self executive, con riferimento al carattere “grave e manifesto” della violazione dell’art. 12 della Direttiva 2004/80/CE, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3″ in quanto l’art. 12 par. 2 avrebbe un contenuto indeterminato, tale da demandare al legislatore interno sia la scelta delle singole fattispecie di reato cui riconnettere l’indennizzo ivi previsto, sia la determinazione della misura equa della somma da riconoscere in favore della vittima.

4.4. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta la “violazione degli artt. 1773,1223,1226,2043 e 2056 c.c., della L. n. 122 del 2016, art. 11, comma 3, del D.I. 31 agosto 2017, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”.

La Corte d’appello avrebbe dovuto liquidare il risarcimento del danno non parametrandolo nella somma liquidabile a titolo risarcitorio a carico del reo, ma in base al decreto interministeriale del 31 agosto 2017 che ha determinato gli importi dell’indennizzo da liquidare L. n. 122 del 2016 ex art. 11, alla stregua del quale il risarcimento avrebbe dovuto esser di molto inferiore agli Euro 30,000.00.

5. La Corte ritenedola a ciò congrua rinvia la causa all’udienza pubblica della Terza Sezione civile.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa all’udienza pubblica della Terza Sezione civile.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte suprema di Cassazione, il 3 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2021

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