Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6104 del 04/03/2020
Cassazione civile sez. VI, 04/03/2020, (ud. 25/09/2019, dep. 04/03/2020), n.6104
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DORONZO Adriana – Presidente –
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –
Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –
Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 26146-2018 proposto da:
S.F., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ADALBERTO 6
presso lo studio dell’avvocato ORLANDO GENNARO che lo rappresenta e
difende;
– ricorrente –
contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE;
– intimato –
avverso la sentenza n. 858/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,
depositata i109/03/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 25/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. RIVERSO
ROBERTO.
Fatto
CONSIDERATO
Che:
la Corte d’appello di Napoli, con la sentenza n. 858 del 2018, decidendo in sede di giudizio di revocazione, rigettava l’appello proposto avverso la sentenza del tribunale di Napoli e sosteneva che, pur essendo evidente l’errore di fatto in cui era incorsa la Corte d’appello nel precedente giudizio – nel ritenere che il CTU avesse restituito gli atti per mancata presentazione alla visita dell’assistita tuttavia, alla luce del nuovo giudizio di revocazione, l’appello appariva comunque infondato posto che la CTU, la cui copia era stata prodotta nel giudizio dalla stessa appellante, aveva infatti evidenziato come la Scutto fosse affetta da patologie che comportavano una percentuale di invalidità pari all’80% insufficiente per il riconoscimento delle prestazioni richieste (pensione d’invalidità ed ancor più dell’indennità di accompagnamento).
Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione S.F. con un motivo illustrato da memoria. L’Inps è rimasto intimato.
Diritto
RILEVATO
Che:
1. – con l’unico motivo di ricorso si sostiene la nullità della sentenza, resa nel giudizio di revocazione, per error in procedendo ex artt. 101 e 195 c.p.c. comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, nonchè per violazione o falsa applicazione dell’art. 195 c.p.c., 3 comma, artt. 101 e 115 c.p.c., artt. 24 e 111 Cost. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 per avere il giudice della revocazione fatta propria la CTU elaborata in via definitiva senza trasmettere prima la bozza alle parti costituite e senza effettuare il rituale deposito nel fascicolo d’ufficio.
2. – Il motivo risulta inammissibile atteso che parte ricorrente si duole di una violazione del contraddittorio, concernente la comunicazione ed il deposito della relazione peritale elaborata dal consulente tecnico d’ufficio, che si sarebbe consumata nel processo di appello oggetto di istanza di revocazione. Orbene, va anzitutto ricordato che, secondo la giurispudenza consolidata, per tale genere di violazioni procedurali opera il regime di sanatoria delle nullità stabilito dall’art. 157 c.p.c. in base al quale l’eventuale nullità della consulenza tecnica, avendo carattere relativo, deve ritenersi sanata se non è fatta valere nella prima istanza o difesa successiva al deposito della relazione del consulente (cfr.: Cass. n. 15747 del 15/06/2018Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2251 del 2013; Cass. 15 aprile 2002, n. 5422; Cass. 14 agosto 1999 n. 8659; Cass. 24 giugno 1984 n. 3743; Cass. n. 5775 del 2001, 10870/1999).
3. – Inoltre, nel caso di specie, il ricorrente, non solo, non allega (nè tantomeno fornisce elementi utili a dimostrare) di avere tempestivamente eccepito tale difetto alla prima udienza successiva al deposito della stessa ctu nell’ambito del primo giudizio di appello. Ma neppure il ricorrente deduce di aver eccepito la stessa invalidità nel successivo ricorso per revocazione all’esito del quale è stata pronunciata la sentenza oggi impugnata per cassazione (mentre a nulla rileva che nel verbale del 5.2.2018 il presidente della Corte dia ‘atto della presenta agli atti di una copia cortesia mai depositata nè nel fasciolo d’uffico nè in quello presente”).
4. – In altri termini non avendo il ricorrente dedotto di aver correttamente sollevato prima e devoluto dopo la nullità in oggetto al giudice del merito, la stessa questione procedurale risulta tardivamente sollevata solo in questo ricorso per cassazione.
5. – Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile. Nulla va disposto sulle spese non avendo l’INPS svolto attività difensiva. Avuto riguardo all’esito del giudizio sussistono i presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater.
P.Q.M.
dichiara l’inammissibilità del ricorso. Nulla spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, all’adunanza camerale, il 25 settembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2020