Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6103 del 04/03/2020

Cassazione civile sez. VI, 04/03/2020, (ud. 25/09/2019, dep. 04/03/2020), n.6103

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25942-2018 proposto da:

A.S.P., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR presso la CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato MATARAZZO GIUSEPPE;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, V. CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE

DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati VITA SCIPLINO

ESTER ADA, MARITATO LELIO, D’ALOISIO CARLA, DE ROSE EMANUELE, SGROI

ANTONINO, MATANO GIUSEPPE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 22/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO

RIVERSO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che la Corte d’appello di Milano rigettava l’appello proposto dall’ing. A.S.P. avverso la sentenza che aveva respinto la sua domanda volta ad ottenere l’accertamento dell’inesistenza dell’obbligo di iscriversi alla Gestione separata di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, e la condanna dell’INPS a restituirgli la somma versata a titolo di contributi in relazione all’attività libero-professionale svolta in concomitanza con l’attività di lavoro dipendente per la quale egli era iscritto presso altra gestione assicurativa obbligatoria;

che avverso tale pronuncia A.S.P. ha proposto ricorso per cassazione deducendo due motivi di censura;

che l’INPS ha resistito con controricorso;

che è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITIO

che con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12, convertito con modifiche nella L. n. 111 del 2011, di interpretazione autentica della L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, in relazione agli artt. 11 e 14 preleggi;

che con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12, convertito con modifiche nella L. n. 111 del 2011, di interpretazione autentica della L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, in relazione alla L. n. 335 del 1995, art. 2, commi 25 e 26 della (art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la Corte di merito ritenuto, in virtù della norma di interpretazione autentica cit., che sussistesse l’obbligo di iscriversi alla Gestione separata presso l’INPS a carico degli ingegneri e degli architetti che, pur esercitando abitualmente la libera professione, non possano iscriversi all’INARCASSA per essere contemporaneamente iscritti presso altra gestione previdenziale obbligatoria;

che i motivi sono manifestamente infondati, essendosi ormai consolidato il principio di diritto secondo cui gli ingegneri e gli architetti, che siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie e che non possano conseguentemente iscriversi all’INARCASSA, rimanendo obbligati verso quest’ultima soltanto al pagamento del contributo integrativo in quanto iscritti agli albi, sono tenuti comunque ad iscriversi alla Gestione separata presso l’INPS, in quanto la ratio universalistica delle tutele previdenziali cui è ispirato la L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, induce ad attribuire rilevanza, ai fini dell’esclusione dell’obbligo di iscrizione di cui alla norma d’interpretazione autentica contenuta nel D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12, (conv. con L. n. 111 del 2011), al solo versamento di contributi suscettibili di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale, ciò che invece non può dirsi del c.d. contributo integrativo, in quanto versamento effettuato da tutti gli iscritti agli albi in funzione solidaristica (Cass. n. 30344 del 2017, cui ha dato seguito, a seguito di ordinanza interlocutoria di questa Sesta sezione n. 19124 del 2018, Cass. n. 32166 del 2018);

che, essendosi la Corte di merito conformata all’anzidetto principio di diritto, la sentenza impugnata si sottrae alle censure di cui al ricorso che va quindi rigettato;

che sussistono i presupposti per la compensazione delle spese processuali considerato che l’indirizzo di legittimità di cui è stata fatta applicazione è intervenuto solo di recente e comunque dopo la proposizione del giudizio;

che, in considerazione del rigetto del ricorso sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, ove dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 25 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2020

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