Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6102 del 12/03/2010

Cassazione civile sez. lav., 12/03/2010, (ud. 21/12/2009, dep. 12/03/2010), n.6102

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAVAGNANI Erminio – Presidente –

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 2737-2009 proposto da:

M.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE G. MAZZINI

134 presso lo studio dell’avvocato ROSELLA ZOFREA, (Studio legale

Politano), rappresentata e difesa dall’avvocato ZOFREA GIUSEPPE,

giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in Persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 12, presso l’AVVOCATURA

CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli Avvocati FABIANI

GIUSEPPE, TADRIS PATRIZIA, DE ROSE EMANUELE, giusta mandato speciale

in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 169/2008 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO

del 29/1/07, depositata il 31/01/2008; è presente il P.G. in persona

del Dott. CARLO DESTRO.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO E DIRITTO

M.R. si rivolse al giudice del lavoro di Catanzaro per ottenere l’indennità di disoccupazione agricola per gli anni 2000 e 2001.

Accolta la domanda solo per l’armo 2000, proponevano appello principale l’INPS ed appello incidentale la M.. Acquisito un verbale di ispezione effettuato dall’Ispettorato del lavoro, la Corte di appello di Catanzaro con sentenza del 29.1.07-31.1.08, rilevato che non poteva ritenersi accertata l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato per gli anni in questione, accoglieva l’impugnazione principale e rigettava l’incidentale, rigettando integralmente la domanda.

Proponeva ricorso la M. lamentando carenza di motivazione, in quanto il giudice di merito non avrebbe correttamente apprezzato, quanto all’anno 2000, le circostanze di fatto risultanti dal verbale di accertamento dell’Ispettorato della Direzione provinciale del lavoro e, quanto all’anno 2001, non avrebbe tenuto conto che dal modello amministrativo C2 risultava lo svolgimento di 101 giornate lavorative.

Rispondeva l’INPS con controricorso.

Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. che è stata comunicata al Procuratore generale ed è stata notificata ai difensori costituiti. M. ha depositato memoria.

Il ricorso non è fondato.

Il giudice di merito, valutando le dichiarazioni rese all’Ispettorato dalla M., dalla persona indicata quale suo datore di lavoro (tale S.) e da una sua presunta collega di lavoro (tale I.), ha evidenziato insanabili contraddizioni tra le dichiarazioni stesse (a proposito della durata del rapporto, del numero delle giornate lavorative, della retribuzione corrisposta, della coesistenza dei rapporti di lavoro delle due donne) ed ha ritenuto inattendibile la denunzia del rapporto di lavoro subordinato tra la ricorrente e detto datore di lavoro per gli anni 2000 e 2001, nella sostanza ritenendo insussistente il presupposto (l’esistenza di un rapporto di lavoro) fondamentale per la corresponsione della indennità richiesta.

Le contestazioni mosse dalla ricorrente a detta motivazione sono del tutto generiche e non ne scalfiscono la congruità e la logicità argomentativa, mirando esclusivamente ad ottenere un diverso accertamento di fatto, del tutto inammissibile in sede di legittimità.

Il ricorso è, dunque, infondato e deve essere rigettato.

Nulla per le spese, trattandosi di richiesta di prestazione previdenziale proposta prima dell’ottobre 2003.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, nulla statuendo per le spese.

Così deciso in Roma, il 21 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2010

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