Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6102 del 04/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 04/03/2021, (ud. 19/01/2021, dep. 04/03/2021), n.6102

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 32830-2019 proposto da:

AC SOLUZIONI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOVANNI BETTOLO N. 9, presso

lo studio dell’avvocato MAURO BOTTONI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ALESSANDRO MANNO;

– ricorrente –

contro

VITTORIA ASSICURAZIONI SPA, B.P., FALLIMENTO (OMISSIS) SRL;

– intimate –

avverso la sentenza n. 5975/2019 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il

20/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GORGONI

MARILENA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

AC Soluzioni S.r.l. deduce di aver agito in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Roma, per ottenere la somma di Euro 720,00, dovutale, per servizi di noleggio, da B.P. che, in luogo dell’adempimento, le aveva ceduto parte del credito risarcitorio spettantele, per essere rimasta vittima di un incidente stradale, da Vittoria Assicurazioni e da (OMISSIS) S.r.L.

Il Giudice di Pace, ritenuto che, cedendolo parzialmente, B.P. avesse realizzato una illegittima parcellizzazione del credito vantato nei confronti della compagnia assicuratrice, respingeva la domanda e compensava tra le parti le spese di lite.

AC Soluzioni e Vittoria Assicurazioni impugnavano, in via principale, la decisione dinanzi al Tribunale di Roma; B.P. proponeva appello incidentale. Il Fallimento (OMISSIS) restava contumace.

Il Tribunale di Roma riteneva inammissibili l’appello principale della odierna ricorrente ex artt. 339 e 342 c.p.c. e quello incidentale di B.P.. Compensava le spese tra B.P. ed Ac Soluzioni, condannava AC Soluzioni a rifondere le spese processuali a favore di Vittoria Assicurazioni.

AC Soluzioni S.r.L. ricorre per la cassazione della sentenza n. 5975/2019 del Tribunale di Roma, pubblicata il 20 marzo 2019, articolando due motivi, deducendo, con il primo, la violazione e falsa applicazione dell’art. 339 c.p.c., commi 2 e 3, dell’art. 113 c.p.c., comma 2, e dell’art. 342 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, e, con il secondo, la violazione o falsa applicazione dell’art. 102 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, per non essere stato integrato il contraddittorio nei confronti della Royal Autocarri S.r.L., proprietaria del veicolo responsabile del sinistro.

Nessuna attività difensiva risulta svolta dalle intimate.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– AC Soluzioni S.r.L., in data odierna, ha fatto pervenire a questa Corte una richiesta di concessione di termine per ottenere la ricevuta postale attestante la avvenuta consegna della notifica del ricorso a Vittoria Assicurazioni S.p.a., non essendo tornata al mittente la cartolina di ritorno e non essendo riuscita a rinvenirla dal sito di Poste Italiane; si rende necessario garantire la integrità del contraddittorio.

P.Q.M.

La Corte dispone il rinvio a nuovo della causa in attesa della dimostrazione dell’avvenuta notifica del ricorso a Vittoria Assicurazioni e, in mancanza, per la notifica del ricorso Vittoria Assicurazioni nel termine di novanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2021

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