Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6102 del 04/03/2020

Cassazione civile sez. VI, 04/03/2020, (ud. 25/09/2019, dep. 04/03/2020), n.6102

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16399-2018 proposto da:

G.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TUSCOLANA

739, presso lo studio dell’avvocato VANI DOMENICO, rappresentato e

difeso dall’avvocato CLEMENTE ENZO;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, V. CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE

DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati PREDEN SERGIO,

PATTERI ANTONELLA, CALIULO LUIGI, CARCAVALLO LIDIA;

– controricorrente –

contro

INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI

SUL LAVORO (OMISSIS), in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio

dell’avvocato ROMEO LUCIANA, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato FAVATA EMILIA;

– resistente –

avverso la sentenza n. 5934/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 28/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. RIVERSO

ROBERTO.

Fatto

RILEVATO

Che:

La Corte d’appello di Roma, con la sentenza n. 5934/2017, in accoglimento del gravame dell’INPS ed in riforma della pronuncia impugnata, rigettava il ricorso proposto da G.M. inteso ad ottenere il riconoscimento del beneficio contributivo previsto dalla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8 per i lavoratori esposti all’amianto per oltre un decennio;

sosteneva la Corte che la domanda giudiziale proposta da G.M. con il ricorso depositato il 2 marzo 2009 fosse stata azionata ben oltre il termine di decadenza di tre anni e trecento giorni previsto dal D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, comma 2, computato a far tempo dalla domanda amministrativa all’INPS del 12.6.2003

avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione G.M. con un motivo al quale ha resistito l’INPS con controricorso;

è stata comunicata alle parti la proposta del giudice relatore unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

con l’unico motivo di ricorso viene dedotta la violazione del D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, comma 2 in materia di decadenza dall’azione giudiziale per conseguire prestazioni previdenziali, atteso che nel caso in cui la domanda ammnistrativa sia presentata, come nella specie, da soggetto già pensionato, la stessa risulta diretta esclusivamente all’incremento della prestazione pensionistica già in godimento, con inapplicabilità della decadenza in argomento, secondo la distinzione operata dalle Sezioni Unite n. 12720 del 2009;

il ricorso è manifestamente infondato alla stregua della giurisprudenza consolidata; ed invero, secondo l’indirizzo interpretativo, qui condiviso, che con precipuo riferimento alla disciplina della decadenza in materia di azione giudiziale volta a conseguire i c.d. benefici contributivi di cui alla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8 e succ. mod. – si è sviluppato, a partire dal 2008 (con la sentenza n. 12685/2018), e via via consolidato, attraverso molte pronunce (anche di manifesta infondatezza, cfr., in particolare, Cass. sent. nn. 3605, 4695 e 6382 del 2012; ord. nn. 7138, 8926, 12052 del 2011, n. 1629 del 2012 e n. 11400 del 2012; n. 9416/2014), la stessa disciplina della decadenza in discorso (anche prima della modifica apportata al citato D.P.R., art. 47 con l’introduzione del comma 6 da parte del D.L. n. 98 del 2011, convertito in L. 15 luglio 2011, n. 111) si applica a tutte le tipologie di azioni aventi ad oggetto il riconoscimento del beneficio contributivo per esposizione ad amianto; “siano esse promosse da pensionati ovvero da soggetti non titolari di alcuna pensione” (Cass. ordinanza 9416/2014).

La tesi risulta giustificata, per un verso, in quanto i benefici previdenziali non attengono alla rivalutazione dei ratei di pensione, ma soltanto alla rivalutaione dei contributi (sentenza n. 12685/2008). E, per altro verso, poichè si tratta di prestazione previden. ziale autonoma ancorchè dotata di una sua indubbia strumentalità ai fini del conseguimento e/o dell’aumento delle prestazioni pensionistiche (Cass. 14531/2012, 4409/2014, 14472/2012, 11093/2012, Cass. 3605/2012).

Ne consegue, perciò, che ai benefici contributivi in questione non possa riconoscersi l’esenzione dal regime decadenziale che prima della novellazione del D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47 (operata dal D.L. n. 98 del 2011 convertito in L. 15 luglio 2011 n. 111 cit.) veniva invece riconosciuta nei casi di azioni in materia di adeguamento delle prestazioni pensionistiche già riconosciute in-un importo inferiore a quello dovuto (secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite, sentenza n. 6491/1996 e n. 12720/2009).

Come già detto, tale indirizzo, secondo la giurisprudenza di questa Corte, vale sia per i lavoratori pensionati sia per quelli non pensionati (Cass. n. 1269/2012, n. 14472/2012) in quanto la disciplina della decadenza ex art. 47 D.P.R. cit si applica anche alla rideterminazione, per sopravvenuto mutamento della posizione contributive, dell’esposto già pensionato.

Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile ex art. 360-bis c.p.c.. Le spese seguono la soccombenza come dispositivo, in favore dell’INPS Non si provvede sulle spese nei condronti della parte resistente che non ha svolto sostanziale attività difensiva

Avuto riguardo all esito del giudizio sussistono processuali per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto, di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater.

PQM

Dichiara l’inammissibilità del ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle processuali in favore dell’INPS che liquida in complessivi Euro 1800 di cui Euro 1600 per compensi professionali, oltre al 15% di spese generali ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, se dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, all’adunanza camerale, il 25 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2020

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