Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6101 del 12/03/2010

Cassazione civile sez. lav., 12/03/2010, (ud. 21/12/2009, dep. 12/03/2010), n.6101

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAVAGNANI Erminio – Presidente –

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 2637-2009 proposto da:

T.N., elettivamente domiciliata in ROMA, CIRCONVALLAZIONE

CLODIA 36, presso lo studio dell’avvocato NOBILIO GIULIA, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIORGI GIOVANNI, giusta

procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in ….. persona

del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17, presso l’AVVOCATURA

CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli Avvocati

ALESSANDRO RICCIO, NICOLA VALENTE, SERGIO PREDEN, M. giusta procura

in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 797/2008 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE del

20/05/08, depositata il 03/06/2008; è presente il P.G. in persona

del Dott. CARLO DESTRO.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO E DIRITTO

Con ricorso al giudice del lavoro di Livorno, T.N. chiedeva la rivalutazione dell’anzianità contributiva prevista dalla L. 28 aprile 1992, n. 257, art. 13, comma 8, in ragione dell’esposizione al rischio amianto subita nel corso del suo lavoro di aiuto-magazziniere addetto al controllo merci nel porto di quella città.

Respinta la domanda, l’assicurato proponeva appello contestando la consulenza tecnica di ufficio espletata dal primo giudice. La Corte di appello di Firenze con sentenza 20.5-3.6.08 riteneva che per ottenere il richiesto beneficio la ricorrente avrebbe dovuto provare di essere stata esposta al rischio amianto in misura almeno pari a quella prevista dal D.Lgs. n. 277 del 1991 sulla base di accertamenti tecnici o di elementi di fatto tali che, pur in difetto di detti accertamenti, consentano di ritenere superati quei valori con rilevante probabilità. Avendo la consulenza tecnica espletata dal primo giudice ritenuto che la ricorrente fosse stata esposta ad un rischio meramente ambientale, non avendo la lavoratrice svolto mansioni che la ponessero a contatto diretto con le polveri di amianto, la Corte di merito rigettava l’impugnazione.

Proponeva ricorso per cassazione la T. deducendo violazione:

1) dell’art. 437 c.p.c. nonchè carenza di motivazione, non avendo il giudice ritenuto di espletare diretta istruttoria circa la esposizione effettiva dell’attrice alle polveri di amianto nonostante le formali richieste e le sollecitazioni in tal senso mosse dall’appellante in entrambi i gradi di merito; 2) degli artt. 115 e 116 c.p.c. e carenza di motivazione per avere il giudice ritenuto irrilevanti le prove richieste in punto di inquinamento dell’ambiente di lavoro e per non avere attivato al riguardo i suoi poteri officiosi; 3) della L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, e dell’art. 2697 c.c., nonchè carenza di motivazione, sotto gli stessi profili denunziati sub n. 2.

Rispondeva l’INPS con controricorso.

Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. che è stata comunicata al Procuratore generale ed è stata notificata ai difensori costituiti. T. ha depositato memoria.

Il ricorso è infondato.

La Corte d’appello parte dal principio affermato dalla giurisprudenza di questa Corte che “il disposto della L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, … va interpretato … nel senso che tale beneficio va attribuito unicamente agli addetti a lavorazioni che presentino valori di rischio per esposizione a polveri d’amianto superiori a quelli consentiti dal D.Lgs. n. 277 del 1991, artt. 24 e 31”; per cui “nell’esame della domanda volta ad ottenere tale beneficio, il giudice di merito deve accertare – nel rispetto dei criteri di ripartizione dell’onere probatorio, ex art. 2697 c.c. – se colui che ha proposto la domanda, oltre ad aver provato la specifica lavorazione praticata e l’ambiente in cui ha svolto per più di dieci anni … tale lavorazione, abbia anche dimostrato che in tale ambiente erano presenti polveri di amianto con valori limite superiori a quelli indicati nel suddetto decreto n. 277 del 1991” (v.

per tutte Cass. 1.8.05 n. 16118).

In fatto lo stesso giudice rigetta la domanda sulla base del rilievo che, pur essendo possibile pervenire all’accertamento del superamento della soglia di legge sulla base di criteri di ragionevole probabilità, nel caso concreto la lavoratrice non aveva svolto mansioni che la esponessero a contatto diretto e continuato con la polvere di amianto. A tale conclusione perviene sulla scorta della consulenza tecnica espletata che ritiene esaustiva sul piano probatorio e insuscettibile di essere contrastata dalla prova per testi richiesta, essendo quest’ultima “del tutto insufficiente, anche in ipotesi di conferma delle circostanze capitolate, a comprovare il rischio”.

Il ricorso censura tale accertamento lamentando sotto vari profili la violazione da parte del giudice dell’obbligo di procedere all’accertamento del fatto sulla base della prova richiesta dalla parte o mediante l’ammissione officiosa di ulteriori necessari mezzi istruttori. Al riguardo deve rilevarsi che la giurisprudenza di questa Corte è nel senso di ritenere che “nel rito del lavoro, l’art. 437 c.p.c., comma 2, stabilendo che il collegio può ammettere, anche d’ufficio, i mezzi istruttori ritenuti indispensabili ai fini della decisione della causa, attribuisce al giudice del merito un potere discrezionale fondato sopra una mera valutazione di opportunità, il cui esercizio è insindacabile in sede di legittimità anche quando manchi un’espressa motivazione in ordine all’indispensabilità del mezzo istruttorio ammesso, dovendosi la motivazione ritenere implicita nella stessa ammissione di questo” (Cass. 11.8.00 n. 10640).

Considerato che nel caso di specie il giudice ha tenuto un atteggiamento ancora più garantista, spiegando i motivi della non ammissione e che la motivazione è coerente e logicamente articolata, deve ritenersi che sul punto della non esposizione egli sia pervenuto ad un accertamento di fatto, come tale non suscettibile di riesame in sede di legittimità, in quanto congruamente motivato (Cass. 13.2.07 n. 3095).

Il ricorso è, dunque, infondato e deve essere rigettato.

Nulla per le spese, trattandosi di richiesta di prestazione previdenziale proposta prima dell’ottobre 2003.

PQM

La Corte rigetta il ricorso, nulla statuendo per le spese.

Così deciso in Roma, il 21 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2010

 

 

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