Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6101 del 04/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 04/03/2021, (ud. 19/01/2021, dep. 04/03/2021), n.6101

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. GIAIME GUIZZI Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso n. 785-2020 proposto da:

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, elettivamente domiciliata in

ROMA, presso la sede dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

G.C.C., elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo

studio dell’avvocato FRANCESCO FARO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2221/2019 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 14/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. DELL’UTRI

MARCO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

con sentenza resa in data 14/10/2019, la Corte d’appello di Catania, decidendo sull’appello proposto da G.C.C., in riforma della decisione di primo grado, ha condannato l’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS) al risarcimento, in favore del G., del danno da quest’ultimo subito per effetto dell’erronea certificazione, da parte dell’amministrazione dei Monopoli, del risultato di un evento sportivo; certificazione che aveva indotto l’ente concessionario delle scommesse (nella specie Bwin s.r.l.) a rifiutare al G. il pagamento della vincita che lo stesso avrebbe avuto diritto a conseguire in ragione dell’esito effettivo dell’evento oggetto della scommessa;

a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha sottolineato come l’amministrazione dei Monopoli dovesse ritenersi responsabile della mancata rettificazione del contenuto dell’erronea certificazione originariamente trasmessa alla società concessionaria delle scommesse, spettando a detta amministrazione dei Monopoli l’obbligo di assumere informazioni certe e corrispondenti all’esito effettivo degli avvenimenti oggetto di scommessa, sì che la mancata successiva comunicazione, in via di rettifica, dell’esito effettivo dell’avvenimento oggetto della scommessa in esame era valsa a renderla responsabile (per colpa propria) del mancato conseguimento, da parte del G., dell’importo corrispondente alla vincita che avrebbe certamente conseguito; e tanto, a prescindere dalla (eventuale) riconducibilità, dell’originario errore sul risultato inizialmente certificato, alle erronee comunicazioni diffuse dall’ente organizzatore (l’Uefa) nell’immediatezza dell’evento oggetto della scommessa;

avverso la sentenza d’appello, l’Amministrazione delle Dogane e dei Monopoli propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo d’impugnazione;

G.C.C. resiste con controricorso;

a seguito della fissazione della camera di consiglio, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., le parti hanno presentato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

le questioni di diritto sollevate dalle parti con i motivi di doglianza proposti avverso la sentenza impugnata e con i contrapposti scritti difensivi, appaiono dotate di particolare rilevanza, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., anche con rifermento ai profili nomofilattici prospettabili con riguardo alla relativa decisione;

che, pertanto, visto l’art. 375 c.p.c., appare opportuno disporre il rinvio della causa a nuovo ruolo, affinchè ne sia fissata la discussione in pubblica udienza.

P.Q.M.

Rinvia la causa a nuovo ruolo per la fissazione della relativa discussione in pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, della Corte Suprema di Cassazione, il 19 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2021

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