Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6100 del 12/03/2010

Cassazione civile sez. lav., 12/03/2010, (ud. 21/12/2009, dep. 12/03/2010), n.6100

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAVAGNANI Erminio – Presidente –

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 536-2009 proposto da:

L.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TEMBIEN

15, presso lo studio dell’avvocato FERRETTI ALESSANDRO, rappresentato

e difeso dall’avvocato CIRILLO LUCA, giusta procura speciale in calce

al ricorso;

– ricorrente –

contro

ERICSSON TELECOMUNICAZIONI SPA, (a cui, con atto del 19 settembre

2008 è stata fusa per incorporazione MARCONI SPA già ERICSSON LAB

ITALY SPA), in persona del Consigliere di Amministrazione e legale

rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI RIPETTA 22,

presso lo Studio legale GERARDO VESCI & PARTNERS,

rappresentata e

difesa dall’Avvocato GERARDO VESCI, giusta delega a margine del

controricorso;

– controricorrente –

e contro

SERVIND SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 73 05/2 007 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

2/11/07, depositata il 21/12/2007;

udito l’Avvocato Schittone Nicolò, (delega Avvocato Gerardo Vesci),

difensore della controricorrente che si riporta agli scritti; è

presente il P.G. in persona del Dott. CARLO DESTRO.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO E DIRITTO

Con ricorso al giudice del lavoro di Roma L.G., premesso di essere stato dipendente di Ericsson Telecomunicazioni fino al 1992 in qualità di dirigente e di essersi dimesso dal rapporto di lavoro, esponeva di aver continuato a lavorare dal gennaio 1993 al marzo 1996 in formale regime di collaborazione coordinata e continuativa, ma in sostanziale regime di subordinazione e chiedeva che fosse accertata la natura subordinata anche della prestazione svolta in quest’ultimo periodo.

Rigettata la domanda, il L. proponeva appello deducendo l’erronea valutazione delle risultanze istruttorie e il carattere interpositorio ex L. n. 1369 del 1960 dei rapporti fittiziamente instaurati con Servind srl ed Erisud spa, società controllate dalla convenuta Ericsson. Costituitisi in giudizio solo gli appellati Ericsson spa e Ericsson Lab Italy spa (nuova denominazione di Erisud spa), con sentenza 2.11- 21.12.07 la Corte di appello di Roma rigettava l’impugnazione.

Condividendo la lettura data alle risultanze istruttorie dal primo giudice, la Corte di merito rilevava che non era stata fornita la prova della natura subordinata della prestazione a carattere dirigenziale che si assumeva svolta, il che escludeva anche la possibilità di qualificare il contratto di consulenza instaurato con Servind ed Erisud in regime di interposizione vietata. A tali conclusioni la Corte perveniva sulla base delle dichiarazioni rese dai testi e della documentazione prodotta in atti, all’esito delle quali concludeva che parte attrice aveva effettivamente continuato a svolgere negli uffici Ericsson la stessa attività precedente, ma che non vi era prova di una sua dipendenza nè gerarchica, nè funzionale (non risultando un obbligo di presenza, un orario di lavoro, un obbligo di uniformarsi a direttive superiori) dai soggetti con cui aveva instaurato i rapporti di consulenza.

Proponeva ricorso per cassazione il L. e deduceva: a) insufficienza e contraddittorietà della motivazione in ordine al fatto controverso e decisivo che il L. fosse inserito nell’organizzazione Ericsson quale responsabile della funzione budget e controllo di gestione e dell’omessa considerazione delle concrete modalità di espletamento della prestazione; b) violazione della L. n. 1369 del 1960 a proposito della sussistenza dell’interposizione fittizia nel rapporto e nelle prestazioni di lavoro.

Rispondeva con controricorso Ericsson Telecomunicazioni spa, mentre non svolgeva attività difensiva Ericsson Lab Italy spa, cui pure risulta notificato il ricorso.

11 relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. che è stata comunicata al Procuratore generale ed è stata notificata ai difensori costituiti. L. ha depositato memoria.

Preliminarmente deve rilevarsi che Servind s.r.l., per espressa dichiarazione del ricorrente, fu posta in liquidazione e cancellata dal registro delle imprese fin dal 9.8.99. La notifica del ricorso alla società in persona del liquidatore non ha avuto esito positivo, atteso che il soggetto reperito all’indirizzo indicato ha dichiarato di non avere rapporti con detto liquidatore nè con la società. Non risultando notificato ed essendo ormai scaduti i termini di impugnazione, il ricorso deve essere dunque ritenuto inammissibilmente proposto nei confronti di Servind s.r.l.

Tanto premesso, deve rilevarsi l’infondatezza del ricorso nei confronti delle altre due società in causa.

Il giudice di merito ha posto in evidenza la particolarità della prestazione offerta dall’attore, chiamato a svolgere una funzione di consulenza aziendale, ed ha rilevato che in ragione del particolare inquadramento richiesto e degli intrinseci profili di autonomia e discrezionalità della figura del dirigente, che attenuano l’evidenza del vincolo gerarchico, avrebbe dovuto essere fornita una rigorosa prova della subordinazione.

Con il primo motivo il ricorrente non contesta tale assunto ma ritiene di aver dato la prova richiesta, assumendo la carenza della motivazione offerta dal giudice, che non avrebbe correttamente valutato il contenuto delle risultanze istruttorie. La valutazione delle prove effettuata dalla pronunzia impugnata è, invece, analiticamente e logicamente effettuata, avendo come riferimento quell’obiettivo della “prova rigorosa” che il giudice si era ripromesso di raggiungere. Il motivo in questione si presenta, invece, come una mera contestazione del risultato valutativo e si risolve nella inammissibile richiesta di procedere ad un nuovo giudizio di fatto in sede di legittimità.

Tali considerazioni valgono, in particolare, a proposito degli organigrammi aziendali graficamente raffigurati sui documenti prodotti nel giudizio di merito, sul significato dei quali il giudice di merito ha dato esauriente motivazione, ponendone in evidenza l’inidoneità – ai fini probatori – a dar prova dell’esistenza del vincolo di soggezione gerarchica necessario a configurare la subordinazione.

Il secondo motivo è, invece, inammissibile. Con riferimento alla posizione assunta dal L. presso le due società controllate da Ericsson spa si sostiene che una interposizione fittizia sarebbe configurabile quando la società capogruppo utilizzi la posizione lavorativa di personale solo formalmente dipendente da società collegate. Non viene tenuta in considerazione la premessa da cui parte il giudice di merito, e cioè che nella specie non è riscontrabile il rapporto di lavoro subordinato e, in particolare, non viene sottoposto alla Corte ex art. 366 bis c.p.c. un idoneo quesito di diritto che sintetizzi la questione giuridica in relazione alla particolare conformazione del rapporto dirigenziale invocato dal L..

Il ricorso è, dunque, infondato e deve essere rigettato.

Quanto alle spese, in ragione della soccombenza il ricorrente va condannato nei confronti della società controricorrente, mentre nulla deve statuirsi nei confronti della società che non ha svolto attività difensiva.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese in favore di Ericsson Telecomunicazioni s.p.a. nella misura di Euro 30,00 per esborsi e di Euro 2.500 per onorari, oltre spese generali, Iva e Cpa, nulla statuendo per le spese nei confronti dell’altra intimata. Dichiara inammissibile il ricorso nei confronti di Servind s.r.l. in liquidazione, nulla statuendo in punto di spese nei confronti della stessa.

Così deciso in Roma, il 21 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA