Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6100 del 04/03/2021
Cassazione civile sez. VI, 04/03/2021, (ud. 03/12/2020, dep. 04/03/2021), n.6100
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –
Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 1272-2019 proposto da:
SITA SPA IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SANTA CATERINA DA SIENA N.
46, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE GRECO, che la
rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
REGIONE BASILICATA, in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NIZZA 56, presso lo studio
dell’avvocato FAUSTINA DEMURO, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE (OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 5188/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 25/07/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 03/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CRICENTI
GIUSEPPE.
Fatto
RITENUTO
CHE:
Ricorre la società SITA spa in liquidazione, la quale ha avuto per lungo tempo la concessione di servizi di trasporto nella Regione Basilicata.
Ai sensi della L. n. 18 del 1987, la Regione Basilicata ha riconosciuto a favore della società ricorrente un contributo per disavanzi di esercizio (per gli anni 1982-1986).
La società ha ritenuto insufficiente, in base ai criteri della legge citata, l’integrazione offerta dalla Regione e ne ha impugnato la delibera innanzi alla Giustizia amministrativa, ottenendo l’annullamento, a seguito del quale la ricorrente ha rideterminato la somma dovuta pretendendo il pagamento della differenza.
La Regione Basilicata in un primo tempo ha notificato una Delib. di Giunta (n. 1498 del 2000) con cui ha manifestato l’intenzione di aderire ad una transazione, ma successivamente l’ha revocata (n. 1793 del 2000).
La SITA spa ha dunque agito in giudizio, sia contro la Regione Basilicata che contro il Ministero dell’Economia e Finanze, per avere riconosciuta la differenza spettante, assumendo che con la prima delibera di Giunta, la Regione aveva riconosciuto il debito, salvo a revocare illegittimamente quel riconoscimento.
Dopo una prima pronuncia di difetto di giurisdizione, annullata dalla Corte di Appello, il Tribunale in sede di rinvio ha ritenuto che la prima delibera non contenesse in realtà un riconoscimento di debito, ma una proposta di transazione che validamente poteva revocata; che comunque la transazione non si è mai conclusa per difetto di forma, non essendo mai stato stipulato l’atto imposto dalla natura pubblica di una delle parti.
Questa decisione è stata confermata in Corte di Appello, integralmente.
La SITA ricorre con tre motivi. Si sono costituiti con controricorso sia il Ministero che la Regione Basilicata.
Diritto
CONSIDERATO
Che:
– Pare opportuna la rimessione in pubblica udienza sulla questione se sia applicabile ad una transazione relativa a contributi in favore di concessionario di pubblico servizio (in particolare il maggior danno da ritardato pagamento die contributi per disavanzo di esercizio) la regola della non necessaria consacrazione della volontà in un unico documento prevista dal R.D. n. 2240 del 1923, art. 17, per i contratti stipulati con ditte commerciali.
P.Q.M.
La Corte rimette alla 3^ sez. civile per la fissazione in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2021