Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6099 del 04/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 04/03/2021, (ud. 03/12/2020, dep. 04/03/2021), n.6099

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 5558-2019 proposto da:

M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato BERNARDINO PASANISI;

– ricorrente –

contro

MA.MA.MI., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

GREGORIO VII, 150, presso lo studio dell’avvocato ARCANGELO BRUNO,

rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPE PIO CAPOGROSSO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 20170/2018 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata il 30/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 03/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. GRAZIOSI

CHIARA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

M.G. ha proposto ricorso di revocazione in riferimento a Cass. sez. 3, 30 luglio 2018 n. 20170, che ha rigettato il ricorso ordinario presentato dallo stesso M.G. avverso sentenza della Corte d’appello di Lecce, sezione di Taranto, del 31 maggio 2014, la quale aveva respinto l’appello di M.G. avverso sentenza del 1 settembre 2009 con cui il Tribunale di Taranto aveva a sua volta respinto la domanda attorea di condannare Ma.Ma.Mi. a risarcirgli i danni che egli avrebbe subito in conseguenza di reati di ingiuria e minaccia commessi dalla Ma., e aveva invece accolto la domanda riconvenzionale della convenuta e condannando pertanto M.G. a risarcirle i danni che ella avrebbe patito per la occupazione di immobile senza titolo da parte dell’attore.

Il ricorso denuncia “vizio revocatorio della sentenza ex art. 391 bis c.p.c. ed art. 395 c.p.c., n. 4, sulla dichiarazione di inammissibilità del secondo motivo di ricorso”. Questa Suprema Corte avrebbe ritenuto essersi formato un giudicato interno in ordine alla esistenza “dei danni da occupazione sine titulo in quanto, dalla sentenza d’appello (in particolare al sesto capoverso di pag.6) emergerebbe che nella sentenza di primo grado si era accertata in difetto di contestazione del M. l’esistenza dei danni risarcibili”; e non essendo stata appellata la sentenza di primo grado sulla mancanza di contestazione in primo grado dei danni, al riguardo si sarebbe formato appunto il giudicato, “il che avrebbe anche dovuto esonerare la Corte di merito dal giudicare il capo di impugnazione sui danni”. Tutto ciò sarebbe “fondato su una circostanza, l’affermazione nella sentenza di primo grado di un difetto di contestazione sull’esistenza dei danni conseguenza, errata in fatto”. Il Tribunale, come risulterebbe dal passo riportato nel presente ricorso, “riferiva la mancata contestazione all’evento lesivo”, cioè ai periodi di occupazione dell’immobile. Pertanto questa Suprema Corte, seguendo quanto affermato dalla corte territoriale per cui nella sentenza di primo grado sarebbe stata accolta la domanda di risarcimento dei danni per mancata contestazione, e non percependo “direttamente” la sentenza di primo grado, avrebbe “presupposto una realtà processuale errata”, che l’avrebbe indotta a “ipotizzare la formazione di un giudicato a monte della sentenza d’appello per difetto di impugnazione di una statuizione in realtà inesistente”.

Il Tribunale, in realtà, non avrebbe mai affermato che l’attuale ricorrente non avesse contestato il danno conseguenza, bensì avrebbe soltanto rilevato che “i periodi di tempo dell’occupazione abusiva, quindi del fatto lesivo o danno evento, erano provati documentalmente” e neanche contestati.

Questo errore di fatto su un punto incontroverso (“l’eccezione è stata rilevata d’ufficio”) avrebbe “precluso l’esame del fondo del motivo” come si rinviene sub D del presente ricorso, ove è riportato il secondo motivo del ricorso ordinario.

Ma.Ma.Mi. si è difesa con controricorso.

Entrambe le parti hanno poi depositato memoria.

Il ricorso appare ammissibile in quanto quel che è lamentato costituisce doglianza astrattamete compatibile con la richiesta revocazione. Pertanto è luogo a procedersi oltre rimettendo la causa alla Terza Sezione Civile.

P.Q.M.

Rimette la causa alla Terza Sezione Civile per la pubblica udienza.

Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2021

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