Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6098 del 09/03/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 09/03/2017, (ud. 20/12/2016, dep.09/03/2017),  n. 6098

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3599-2015 proposto da:

R.R., C.F. (OMISSIS), domiciliato in ROMA, PIAZZA GIUSEPPE

MAZZINI 27, presso lo studio dell’avvocato GIACINTO FAVALLI, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati PAOLO ZUCCHINALI,

MARINA TONA, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

DELOITTE FINANCIAL ADVISORY S.R.L., P.I. (OMISSIS), già DELOITTE

FINANCIAL ADVISORY SERVICES S.P.A., in persona del Presidente e

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, PIAZZA CAVOUR, 19, presso lo studio dell’avvocato FRANCO

TOFFOLETTO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati

PAOLA PUCCI, FEDERICA PATERNO’, ALDO BOTTINI, RAFFAELE DE LUCA

TAMAJO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 698/2014 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 24/07/2014 R.G.N. 816/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/12/2016 dal Consigliere Dott. FEDERICO BALESTRIERI;

udito l’Avvocato CHIODETTI GUIDO per delega verbale Avvocato

ZUCCHINALI PAOLO;

udito l’Avvocato GAROFALO BENEDETTA per delega verbale Avvocato

PATERNO’ FEDERICA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per l’estinzione del giudizio.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 23.3.12, R.R. proponeva impugnazione avverso la sentenza con cui il Tribunale di Milano aveva respinto il suo ricorso, diretto alla declaratoria di illegittimità o comunque di ingiustificatezza del licenziamento intimatogli con lettera del 12.8.09 da DELOITTE FINANCIAL ADVISORY SERVICES S.P.A. della quale egli era stato dirigente e socio, e conseguentemente condannare la società al pagamento degli importi di Euro 207.935,70 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, oltre ai relativi contributi previdenziali, di Euro 15.087,97 a titolo di incidenza di detta indennità sul t.f.r., di Euro 473.005,03 (o quanto meno di Euro 363.850,02) a titolo di indennità supplementare, nonchè al risarcimento dei danni patiti nella misura di Euro 50.000,00, oltre accessori.

In particolare il primo giudice, ravvisata la sussistenza tra le parti oltre che di un rapporto societario anche di un rapporto di lavoro subordinato con qualifica dirigenziale, aveva ritenuto che la missiva inviata al R. da Deloitte il 29.7.09, potesse essere considerata quale idonea e tempestiva contestazione disciplinare in ordine ai chiarimenti richiesti alla società dalla CONSOB il 18.6.09.

Valutati i regolamenti ed i sistemi interni all’azienda volti a garantire la riservatezza e trasparenza dei soci con particolare riferimento agli investimenti dagli stessi operati a titolo personale, il Tribunale ritenne dimostrate le irregolarità contestate al R. in ordine alle operazioni di compravendita da quest’ultimo poste in essere su azioni delle società MARRAZZI GROUP, GUALA CLOSURES e PERMASTEELISA (c.d. “cliente C”), in ordine alle quali DELOITTE aveva svolto attività di due diligence prodromiche ad OPA successivamente attuate, considerando raggiunta la prova dell’abuso di informazioni privilegiate da parte del dirigente.

L’appellante lamentava che la missiva del 29.7.09 fosse stata ritenuta contestazione disciplinare conforme all’art. 7 S.L., benchè la società, costituendosi in giudizio, avesse negato la sussistenza di alcun rapporto di lavoro subordinato e, quindi, non l’avesse formulata con le specifiche finalità previste dalla legge ed in modo comunque generico, oltre che parzialmente difforme rispetto ai fatti indicati nella nota riepilogativa della delibera assembleare, allegata alla lettera di licenziamento.

L’appellante si doleva, inoltre, che il primo Giudice non avesse adeguatamente risposto alla propria eccezione di tardività di tale contestazione, nonostante fosse stata documentata la conoscenza dei fatti in essa descritti in capo alla società fin dai mesi di settembre/ottobre dell’anno precedente, allorquando era stata condotta una verifica sulle operazioni di acquisto di titoli dallo stesso effettuate nel periodo intercorso da aprile a giugno 2008, dalla quale erano emersi gli acquisti di azioni MARRAZZI e PERMASTEELISA ed il tardivo inserimento dei relativi dati nel sistema informatico GIMS, adottato da DELOITTE per il monitoraggio degli investimenti dei soci, senza che fosse adottata nei confronti del dirigente sanzione alcuna.

Sotto il profilo sostanziale, l’appellante si doleva del fatto che il primo Giudice avesse ravvisato la giusta causa di licenziamento sulla base del ritenuto abuso di informazioni riservate non menzionato nella cd. contestazione disciplinare e comunque non in suo possesso.

Resisteva la società.

Con sentenza depositata il 24 luglio 2014, la Corte d’appello di Milano respingeva il gravame.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso il R., affidato a sette motivi, poi illustrati con memoria.

Resiste la società con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Deve pregiudizialmente dichiararsi l’estinzione del processo in presenza di formale rinuncia al presente ricorso, anche in assenza di accettazione della controparte, non avendo tale rinuncia carattere accettizio, (ma pur sempre carattere recettizio, esigendo l’art. 390 c.p.c. che essa sia notificata alle parti costituite o comunicata ai loro avvocati che vi appongono il visto, v. Cass. sez. un. 18.2.2010 n. 3876, Cass. 31.1.2013 n. 2259), non richiedendo cioè l’accettazione della controparte per essere produttiva di effetti processuali, ex art. 390 c.p.c. (Cass. 15 ottobre 2009 n. 21894, Cass. ord. 26 febbraio 2015 n. 3971).

Ciò deriva anche dall’art. 391, comma 4 secondo cui in caso di rinuncia, non è pronunciata condanna alle spese “se alla rinuncia hanno aderito le altre parti personalmente, o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale”.

Nella specie la rinuncia risulta accettata dalla controparte.

PQM

La Corte dichiara estinto il giudizio. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2017

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