Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6097 del 12/03/2010
Cassazione civile sez. lav., 12/03/2010, (ud. 28/01/2010, dep. 12/03/2010), n.6097
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE LUCA Michele – Presidente –
Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –
Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –
Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –
Dott. MELIADO’ Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso
lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato GRANOZZI GAETANO, giusta mandato a margine
del ricorso;
– ricorrente –
contro
Z.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DEI PARIOLI
44, presso lo studio dell’avvocato SICILIANO ROSARIO, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato BILOTTA MARIA giusta
mandato a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 23/2007 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,
depositata il 08/01/2007 r.g.n. 2431/05;
udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del
28/01/2010 dal Consigliere Dott. MELIADO’ Giuseppe;
udito l’Avvocato FIORILLO LUIGI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
FUZIO Riccardo, che ha concluso per cessazione materia del
contendere.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di appello di Catanzaro, con sentenza in data 9.11.2006 – 8.1.2007, in accoglimento dell’appello proposto da Z.S. avverso la sentenza del Tribunale di Paola del 12.5.2005, dichiarava che tra le Poste Italiane e Z.S. si era instaurato un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dal 31.7.2000.
Per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso le Poste Italiane con sei motivi.
Resiste con controricorso Z.S..
E’ stata depositata copia del verbale di conciliazione sindacale stipulato fra le parti il (OMISSIS).
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va dichiarato inammissibile.
Dal verbale di conciliazione prodotto in copia risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia de qua, dandosi atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge e dichiarando che — in caso di fasi giudiziali ancora aperte — le stesse saranno definite in coerenza con il presente verbale.
Osserva il Collegio che il suddetto verbale di conciliazione si palesa idoneo a dimostrare la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo; alla cessazione della materia del contendere consegue pertanto la declaratoria di inammissibilita’ del ricorso in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui e’ proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione, in relazione alla quale, ed in considerazione della domanda originariamente formulata, va valutato l’interesse ad agire (Cass. S.U. 29 novembre 2006 n. 25278, Cass. 13/7/2009 n. 16341).
Stante l’esito del giudizio, sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di causa.
PQM
LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso; compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2010