Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6096 del 09/03/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 09/03/2017, (ud. 14/12/2016, dep.09/03/2017),  n. 6096

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25890-2011 proposto da:

M.S., C.F. (OMISSIS), domiciliato in ROMA, VIA ALBERICO II

13, presso lo studio dell’avvocato MARIA CECILIA FELSANI,

rappresentato e difeso dall’avvocato ISIDE STORACE, giusta delega in

atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati LUIGI

CALIULO, GIUSEPPINA GIANNICO, SERGIO PREDEN, ANTONELLA PATTERI,

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 395/2011 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 17/05/2011 R.G.N. 302/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/12/2016 dal Consigliere Dott. ROBERTO RIVERSO;

udito l’Avvocato PREDEN SERGIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con la sentenza 395/2011 la Corte d’appello di Genova rigettava l’appello avverso la sentenza di primo grado che aveva riconosciuto a M.S. il diritto alla rivalutazione della contribuzione per esposizione ad amianto con il coefficiente 1,25 ai sensi del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 47 conv. in L. 24 novembre 2003, n. 326. A fondamento della decisione la Corte osservava che l’appellante al momento dell’entrata in vigore del nuovo più ridotto coefficiente non avesse diritto in base alla disciplina di legge a conservare il trattamento più favorevole precedentemente stabilito dalla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8 secondo il coefficiente di 1,5. Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione M.S. affidato a ad un motivo. L’INPS resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione della L. 27 marzo 1992, n. 257, art. 13, comma 8; D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 47 conv. in L. 24 novembre 2003, n. 326; del D.M. 27 ottobre 2004, art. 1, comma 2; L. n. 247 del 2007; artt. 1, 2 e art. 12 preleggi. Motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5) perchè la Corte d’appello non aveva considerato che ai fini della maturazione del più favorevole regime di maggiorazione contributiva previsto dalla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, era sufficiente aver subito il decennio di esposizione entro il 2.10.2003 ed aver presentato la domanda all’INAIL entro il 15.6.2005 come prevedeva il D.M. 27 ottobre 2004 non disapplicabile dal giudice ordinario.

2. Il motivo è infondato. Esso investe la questione della disciplina intertemporale relativa all’assetto normativo determinatosi dopo la L. n. 326 del 2003 (di conversione del D.L. n. 269 del 2003); dovendosi quindi stabilire fino a quando ed a chi si applichi la più favorevole normativa dei benefici contributivi dettata dalla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8 e succ. mod. e da quando ed a chi occorra applicare la nuova più restrittiva normativa (stabilita dal D.L. n. 269 del 2003, art. 47 conv. con modificazioni dalla L. n. 326 del 2003).

Si tratta di un aspetto importante perchè diversi appaiono nei due ambiti normativi la dimensione oggettiva e la finalità della misura previdenziale in oggetto.

3. La questione risulta da tempo chiarita nei suoi aspetti essenziali da questa Corte con un orientamento giurisprudenziale assestato e che per la sua rispondenza ai principi non appare sottoponibile a revisioni di sorta.

4. Dalle norme di legge in materia si evince anzitutto l’esclusione di qualsiasi effetto retroattivo della nuova più restrittiva disciplina posto che il D.L. n. 269 del 2003, art. 47, comma 6 conv. con mod. dalla L. n. 326 del 2003, ed aggiunto in sede di conversione, fa salva l’applicazione delle disposizioni previgenti per i lavoratori che alla data di entrata in vigore del decreto legge (2.10.1993) abbiano già “maturato il diritto al trattamento pensionistico”; nonchè per coloro che “fruiscono dei trattamenti di mobilità” e per coloro che “abbiano definito la risoluzione del rapporto di lavoro in relazione alla domanda di pensionamento”.

5. Si evince perciò, già sulla scorta di questa prima previsione, che la nuova disciplina non potrebbe applicarsi a tutti coloro che avessero maturato i requisiti contributivi ed anagrafici previsti (dalle norme in vigore fino alla data del 2.10.2003) per ottenere la prestazione pensionistica, anche se la stessa prestazione non fosse stata richiesta dal lavoratore (e dovesse avere una decorrenza successiva alla stessa data).

6. In seguito, la L. 24 dicembre 2003, n. 350, art. 3, comma 132 (legge finanziaria 2004) è di nuovo intervenuto nella materia; ribadendo da una parte che resta salva la normativa previgente “in favore dei lavoratori che abbiano già maturato alla data del 2.10.2003, il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui alla L. 27 marzo 1992, n. 257, art. 13, comma 8, e successive modificazioni”; e dall’altra che la stessa salvezza operi anche nei confronti di chi avesse già fatto domanda all’INAIL, o ottenuto una sentenza favorevole o avesse ottenuto una certificazione dell’INAIL (“coloro che hanno avanzato domanda di riconoscimento all’Inail o che ottengono sentenze favorevoli per cause avviate entro la stessa data. Restano valide le certificazioni già rilasciate dall’Inail.)

7. In sostanza, tale ultima norma ha fatto salvo il diritto di tutti i lavoratori che prima del 2.10.2003 avessero ottenuto o semplicemente richiesto all’Inail la certificazione dell’esposizione all’amianto, riconoscendo come intangibili detti accertamenti; ancorchè gli stessi lavoratori non avessero maturato alla stessa data e nel contempo i requisiti contributivi ed anagrafici per il diritto al trattamento pensionistico, o non avessero effettuato alcuna domanda all’Inps.

8. Solo se la domanda di certificazione all’INAIL fosse stata presentata in data successiva al 2.10.2003 si applica il nuovo regime stabilito dall’art. 47.

9. Dal combinato delle due normative risulta quindi che la più favorevole disciplina di cui alla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8 venga conservata non solo per chi avesse ottenuto sentenze favorevoli, o avesse effettuato domanda di pensionamento all’INPS prima del 2.10.2003, ma anche nei confronti di chi avesse effettuato domanda all’Inali, ed, a fortiori, nei confronti di avesse ottenuto una certificazione dall’INAIL; ed opera pure nei confronti di chi, a prescindere da qualsiasi domanda giudiziaria o amministrativa, avesse maturato il trattamento pensionistico prima della stessa data.

10. Tale corrette conclusioni costituiscono ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte (Cass. 15008/2005, 15679/2006, 8649/2012, 24998/2014) essendo stato da tempo affermato il principio secondo cui “in tema di benefici previdenziali in favore dei lavoratori esposti all’amianto, la L. 24 dicembre 2003, n. 350, art. 3, comma 132, che – con riferimento alla nuova disciplina introdotta dal D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art.47,comma 1 (convertito, con modificazioni, nella L. 24 novembre 2003, n. 326) – ha fatto salva l’applicabilità della precedente disciplina, prevista dalla L. 27 marzo 1992, n. 257, art. 13, per i lavoratori che alla data del 2 ottobre 2003 abbiano avanzato domanda di riconoscimento all’I.N.A.I.L. od ottenuto sentenza favorevoli per cause avviate entro al medesima data, va interpretato nel senso che; a) per maturazione del diritto deve intendersi la maturazione del diritto a pensione; b) tra coloro che non hanno ancora maturato il diritto a pensione, la salvezza concerne esclusivamente gli assicurati che, alla data indicata, abbiano avviato un procedimento amministrativo o giudiziario per l’accertamento del diritto alla rivalutazione contributiva”.

11. Inoltre va pure chiarito che la salvaguardia del regime più favorevole operi anche nei confronti di chi avesse maturato il diritto a pensione per effetto dei medesimi contributi, come si evince oltre, che dalla logica applicazione della stessa legge, dalla lettera dell’art. 47, comma 6 bis (aggiunto in sede di conversione) il quale ha fatto espressamente salva l’applicazione delle stesse previgenti disposizioni per i lavoratori che abbiano già maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, il diritto di trattamento pensionistico “anche in base ai benefici previdenziali di cui alla L. 27 marzo 1992, n. 257, art. 13, comma 8”; con ciò dovendosi ritenere definitivamente acclarato che per stabilire se si sia maturato il diritto a pensione (e quindi per avere diritto ai maggiori benefici di cui alla L. n. 257 del 1992) occorra tener conto anche dell’effetto derivante dalla più favorevole contribuzione stabilita dalla stessa L. n. 257 del 1992.

12. In base a questo quadro normativo, correttamente applicato dal giudice di merito, si evince dunque che non è sufficiente aver subito un’esposizione ultradecennale entro il 2.10.2003 per maturare il diritto all’applicazione dei benefici previdenziali previsti dalla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8 poichè la legge richiede che il lavoratore abbia invece maturato anche il trattamento pensionistico (ovvero i requisiti contributivi ed anagrafici richiesti dalla legge per accedere al pensionamento).

13. Nessuna estensione dell’ambito applicativo dell’art. 13 cit., oltre quello delimitato dalla L. n. 362 del 2003, art. 47, comma 6 bis e della L. n. 350 del 2003, art. 3, comma 132 può derivare dalla successiva previsione del D.M. 27 ottobre 2004, art. 1, comma 2 (avente natura di fonte meramente attuativa) richiamata in ricorso, la quale nello stabilire che le più favorevoli disposizione previgenti si applichino in “favore dei lavoratori che abbiano già maturato alla data del 2 ottobre 2003, il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui alla L. 27 marzo 1992, n. 257, art. 13, comma 8 e successive modificazioni”, non solo non stabilisce che ai fini in questione sia sufficiente che il periodo ultradecennale di esposizione si collochi entro la stessa data (secondo quanto affermato in ricorso). Ma al contrario deve ritenersi semplicemente confermativo di quanto contenuto nella normativa precedente in connessione alla quale deve essere interpretata; dovendosi pertanto essere intesa nel senso che il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali previgenti vada determinato alla luce delle stesse regole legislative esaminate nei punti precedenti, e di cui lo stesso D.M. risulta meramente applicativo.

14. Ancor meno rileva ai fini in discorso la data del 15.6.2005 stabilita dalla stessa normativa regolamentare in questione (art.1, comma 2) per la presentazione della domanda all’INAIL (ovvero entro 180 giorni dall’entrata in vigore del D.M. 27 ottobre 2004). Tale data non solo non vale a prorogare in via autonoma il più favorevole regime precedente dei benefici per esposizione ad amianto, ma semmai, secondo la giurisprudenza di questa Corte, vale soltanto a segnare la fine del nuovo meno favorevole regime. Questa Corte di Cassazione infatti con sentenza n. 24998/2014 ha affermato che il termine di decadenza in discorso non si applichi nei confronti di chi abbia diritto (avendolo conservato anche dopo le modifiche della legislazione del 2003) all’applicazione della precedente disciplina di cui alla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8 (ad es. perchè in pensione prima della stessa legge). La decadenza in oggetto si applica invece – secondo la sentenza cit. – soltanto nei confronti di coloro che abbiano titolo per chiedere i minori benefici introdotti con il D.L. n. 269 del 2003, art. 47 conv. dalla L. n. 326 del 2003; ed il D.M. 27 ottobre 2004 che ha espressamente fissato questo nuovo termine di decadenza per ogni sorta di beneficio (per quelli stabiliti dalla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8 e per quelli previsti dal D.L. n. 269 del 2003, art. 47 conv. dalla L. n. 326 del 2003) non è legittimo e deve essere pertanto disapplicato dai giudici ordinari.

15. E d’altra parte, sarebbe all’evidenza del tutto contraddittorio ed in contrasto con l’ordinamento, ove si affermasse da una parte che il regime della L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8 resti salvo soltanto per coloro che abbiano avanzato domanda di riconoscimento all’Inail entro il 2.10.2003 (secondo quanto espressamente previsto dalla L. 24 dicembre 2003, n. 350, art. 3, comma 132); e nel contempo sostenere che il medesimo regime valga anche per coloro che la domanda all’INAIL l’abbiano invece effettuata più tardi entro il 15.6.2005, per come stabilito dal D.M. 27 ottobre 2004, art. 1, comma 2 avente mera natura attuativa.

16. Nessun fondato dubbio di costituzionalità può essere sollevato sulla tenuta di tale assetto interpretativo, in quanto la normativa più volte richiamata (l’art. 47, comma 6 introdotto dalla Legge di conversione, e la Legge Finanziaria n. 350 del 2003, art. 3, comma 132), disciplina il regime transitorio in considerazione del mutamento delle finalità e dei presupposti della misura previdenziale in oggetto. Tali norme hanno ampliato e non ristretto l’ambito applicativo del regime più favorevole, avendo voluto far salve alcune situazioni ritenute meritevoli di tutela ed introdotto allo scopo disposizioni derogatorie rispetto all’immediata applicazione della nuova disciplina. Per altro verso le stesse disposizioni non hanno prodotto alcuna irragionevole discriminazione come ha riconosciuto dalla Corte Cost. con sentenza 376/2008 con la quale ha dichiarato inammissibile la questione di costituzionalità sollevata in proposito; sulla scorta della considerazione secondo cui per orientamento giurisprudenziale costante salvo il limite di ragionevolezza, qui non oltrepassato – va riconosciuta al legislatore ampia discrezionalità nella fissazione delle norme di carattere transitorio dettate per agevolare il passaggio da un regime ad un altro, tanto più ove si tratti di disciplina di carattere derogatorio comportante scelte connesse all’individuazione delle categorie dei beneficiari delle prestazioni di carattere previdenziale.

17. Le considerazioni sin qui svolte impongono dunque di rigettare il ricorso e di condannare la ricorrente, rimasta soccombente, al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio liquidate in complessivi Euro 2600 di cui Euro 2400 per compensi professionali, oltre 15% di spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2017

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