Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6095 del 04/03/2021

Cassazione civile sez. lav., 04/03/2021, (ud. 26/11/2020, dep. 04/03/2021), n.6095

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TORRICE Amelia – Presidente –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23874-2015 proposto da:

S.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G.

PISANELLI N. 2, presso lo studio dell’avvocato DANIELE CIUTI,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE MASSIMO PUNZI;

– ricorrente –

contro

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI PALERMO, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

MONTE SANTO 2, presso lo studio dell’avvocato FULVIO ROMEO, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIORGIO LI VIGNI,

FRANCESCA LUBRANO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 506/2015 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 17/04/2015 R.G.N. 1021/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/11/2020 dal Consigliere Dott. FRANCESCA SPENA;

il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Dott. FRESA MARIO, ha

depositato conclusioni scritte.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. Con sentenza in data 17 aprile 2015 n. 506 la Corte d’Appello di Palermo confermava la sentenza del Tribunale della stessa sede, che aveva respinto la domanda proposta S.G., già dipendente della AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI PALERMO (in prosieguo: ASP) per il pagamento della indennità sostituiva delle ferie, in relazione a 158 giorni di ferie non goduti e delle relative differenze sul TFR.

2.La Corte territoriale, come già ritenuto dal Tribunale, affermava non essere stata raggiunta la prova del mancato godimento delle ferie.

3. Esponeva che la domanda era stata fondata sulla Delib. 19 aprile 2008, n. 90 e su di un’autorizzazione al pagamento delle ferie del direttore del Presidio Ospedaliero di (OMISSIS), Dott. L.G..

4. La delibera prodotta era una mera proposta di deliberazione, atto interno al procedimento amministrativo; la autorizzazione era sospensivamente condizionata alla verifica dell’effettiva ricorrenza dei motivi di servizio e del numero di giorni di ferie non godute. Come chiarito dal L.G. in sede di esame testimoniale, l’atto era stato redatto sulla base di quanto dichiarato dal dipendente; anche in questo caso si trattava di atto interno, adottato da un soggetto privo del potere di rappresentare l’Azienda.

5. Infine, la richiesta di 28 giorni di ferie, rigettata per motivi di servizio, non documentava l’effettivo svolgimento della prestazione; l’ASP aveva evidenziato l’anomalia del documento, in quanto con il medesimo numero di protocollo esistevano tre richieste di ferie, tra loro incompatibili.

6. Era altresì infondata la doglianza del mancato espletamento, nel primo grado, delle prove ammesse; il giudice aveva implicitamente revocato la ordinanza istruttoria, come era nei suoi poteri.

7. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza S.G., articolato in tre motivi, cui ASP ha resistito con controricorso.

8. Le parti hanno depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Preliminarmente deve essere respinta la eccezione di nullità della notifica del ricorso in cassazione opposta da ASP, sotto il profilo della consegna dell’atto direttamente alla AZIENDA invece che ai difensori costituiti nel grado di appello; la nullità derivante dalla erronea individuazione del soggetto destinatario della notifica è stata, infatti, sanata dalla costituzione della parte, che ha compiutamente articolato le proprie difese.

2.Con il primo motivo il ricorrente ha denunciato – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. nonchè del principio di non contestazione, censurando la sentenza per avere ritenuto non costituire prova del mancato godimento delle ferie la proposta di Delib. n. 90 del 2008.

3. Ha esposto che la delibera conteneva una dichiarazione di scienza, non contestata da controparte, ovvero che dagli atti di ufficio risultava che alla data del collocamento in pensione il dipendente aveva maturato e non fruito giorni 158 di congedo ordinario.

4. Con il secondo mezzo si assume – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 – omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, sempre con riferimento alla proposta di Delib. n. 90 del 2008, evidenziando che in essa erano specificati anche gli anni di riferimento ed il numero di giorni di ferie maturati in ciascun anno.

5. Con la terza critica il ricorrente ha dedotto – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione degli artt. 115,116 e 437 c.p.c. in relazione all’art. 2697 c.c. nonchè dell’art. 132 c.p.c., n. 4 per mancanza assoluta di motivazione.

6. Si censura la condotta del Tribunale, che aveva dapprima ritenuto necessario, d’ufficio, sentire come testi i due funzionari che avevano predisposto la proposta di delibera e poi deciso la causa senza procedere alla loro escussione; si addebita il medesimo errore al giudice dell’appello, per avere ritenuto legittimo il provvedimento del Tribunale e per non avere proceduto all’escussione dei testi nonostante la richiesta formulata in appello, in assenza di motivazione.

7. Il ricorso è inammissibile.

8. Quanto al primo motivo, è da tempo consolidato (Cassazione civile sez. lav., 03/11/2020, n. 24395; Cass. nn. 1229 del 2019, 4699 e 26769 del 2018, 27000 del 2016) il principio secondo cui una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può avere ad oggetto l’erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo il fatto che questi abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti o disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali (art. 115 c.p.c.) ovvero disatteso delle prove legali o considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti a valutazione (art. 116 c.p.c.).

9. Il ricorrente si duole, invece, dell’esito dell’apprezzamento di fatto, compiuto nei due gradi di merito, di inidoneità della proposta di Delib. n. 90 del 2008 a costituire prova del mancato godimento delle ferie.

10. Venendo all’esame del secondo motivo, con il quale si denuncia il vizio di motivazione, appare, in limine preclusiva la ricorrenza dell’ipotesi di cui all’art. 348 ter c.p.c., commi 4 e 5; il giudizio conforme espresso nei due gradi di merito sulla medesima questione di fatto esclude che in sede di legittimità possa essere proposta la censura di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5.

11. A non diverse conclusioni si giunge quanto alla terza critica. Il giudice del merito non è tenuto a motivare la mancata ammissione di una prova nè la revoca di un provvedimento istruttorio assunto d’ufficio; è piuttosto la parte ricorrente il soggetto onerato a dimostrare – sotto il profilo del vizio di motivazione – che dalla assunzione della prova sarebbe emerso un fatto decisivo, che per effetto della omissione istruttoria non è stato esaminato nella sentenza impugnata.

12. Sotto questo profilo la censura incorrerebbe, comunque, nella già rilevata preclusione alla deducibilità del vizio di motivazione di cui all’art. 348 ter c.p.c.

13. Conclusivamente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

14. Le spese di causa, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

15. Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 (che ha aggiunto il comma 1 quater al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13) della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la impugnazione integralmente rigettata, se dovuto (Cass. SU 20 febbraio 2020 n. 4315).

P.Q.M.

La Corte dichiara la inammissibilità del ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 200 per spese ed Euro 6.000 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 26 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2021

 

 

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