Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6094 del 24/02/2022
Cassazione civile sez. trib., 24/02/2022, (ud. 27/01/2022, dep. 24/02/2022), n.6094
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –
Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –
Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –
Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –
Dott. ROSSI Raffaele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9523/2015 R.G. proposto da:
M.G., elettivamente domiciliato in Roma, viale di Villa
Massimo n. 33, presso lo studio dell’Avv. Giorgio Sicari,
rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso
introduttivo, dall’Avv. Andrea Libranti;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,
rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con
domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato;
– controricorrente –
Avverso la sentenza n. 2931/2014 della Commissione tributaria
regionale della Sicilia, depositata il 6 ottobre 2014.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 gennaio
2022 dal Consigliere Raffaele Rossi.
Fatto
RILEVATO
che:
1. All’esito di una verifica condotta attraverso acquisizioni documentali, assunzione di informazioni ed indagini bancarie, l’Agenzia delle Entrate determinava a carico di M.G. per l’anno d’imposta 2006 un maggior reddito di capitale imponibile a fini IRPEF, quale titolare di partecipazioni nelle società, a ristretta base partecipativa, Safes s.r.l., Vittorino Da Feltre s.r.l. e Cesco s.r.l., considerando il reddito accertato in capo alle società presuntivamente distribuito pro quota al socio quale utile extracontabile.
2. L’impugnativa proposta dal contribuente avverso il relativo avviso di accertamento – dopo l’infruttuosa formulazione di istanza di accertamento per adesione – veniva accolta dall’adita Commissione tributaria provinciale di Agrigento che annullava l’atto impositivo.
3. Interposto appello dall’Agenzia delle Entrate, la Commissione tributaria regionale della Sicilia, con la sentenza in epigrafe indicata, ritenuta preliminarmente la tempestività dell’impugnazione, riformava la pronuncia di prime cure, sul rilievo della tardività dell’originario ricorso giurisdizionale del contribuente.
4. Ricorre per cassazione M.G., affidandosi a tre motivi; resiste, con controricorso, l’Agenzia delle Entrate.
5. Il ricorrente ha altresì depositato memoria illustrativa.
Diritto
CONSIDERATO
che:
6. Con il primo motivo, si rileva nullità della sentenza per falsa applicazione dell’art. 156 c.p.c., nonché per violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 22, 51 e 53, degli artt. 324 e 327 c.p.c. e del D.P.R. 29 maggio 1982, n. 655, art. 6 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4.
Assume il ricorrente che in grado d’appello l’Agenzia delle Entrate, dopo aver notificato l’atto introduttivo a mezzo posta, ha omesso di depositare, nel termine di trenta giorni fissato per la costituzione in giudizio, la ricevuta della spedizione postale del piego contenente l’atto, dalla quale desumere la tempestività dell’impugnazione, la quale andava pertanto dichiarata inammissibile: per converso, la C.T.R. ha ritenuto sanato l’eventuale vizio derivante dal mancato deposito per effetto del contegno dell’appellato.
D’altro canto, la controricorrente A.F., oltre a dedurre la tardività dell’eccezione di inammissibilità dell’appello in quanto non sollevata nelle controdeduzioni del giudizio di secondo grado, sostiene di aver correttamente provveduto al deposito delle ricevute di spedizione.
7. La censura denuncia, in sostanza, un error in procedendo, delineando una modalità di svolgimento del processo di appello deviata rispetto al modello configurato dal legislatore.
L’esame degli atti di causa, consentito in ragione della descritta natura della doglianza, appare, nel caso concreto, imprescindibile, onde verificare il regolare adempimento (integrante una condizione di ammissibilità dell’impugnazione: Cass. 11/06/2018, n. 15182) ad opera dell’appellante, in sede di costituzione in giudizio, del deposito di ricevute di spedizione postale dell’atto di impugnazione (non surrogato dall’avviso di ricevimento del plico siccome, nella specie, recante data di spedizione non asseverata dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica o con timbro datario: Cass., Sez. U, 29/05/2017, n. 13452), circostanza in fatto non pacifica, ma anzi oggetto di contrapposte narrazioni delle parti.
8. Occorre, in definitiva, per la delibazione sul motivo (in tutta evidenza preliminare rispetto al secondo mezzo, in quanto idoneo, ove fondato, a condurre alla cassazione senza rinvio della gravata sentenza), disporre, a cura della Cancelleria, l’acquisizione del fascicolo di ufficio, non trasmesso dalla C.T.R. della Sicilia, nonostante la rituale istanza formulata dal ricorrente ai sensi dell’art. 369 c.p.c., u.c..
P.Q.M.
Dispone l’acquisizione del fascicolo di ufficio presso la Commissione tributaria regionale della Sicilia, mandando la Cancelleria per l’adempimento.
Rinvia a nuovo ruolo la trattazione della causa.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Quinta Sezione Civile, il 27 gennaio 2022.
Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2022