Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6094 del 12/03/2010

Cassazione civile sez. lav., 12/03/2010, (ud. 27/01/2010, dep. 12/03/2010), n.6094

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE LUCA Michele – Presidente –

Dott. MONACI Stefano – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore avv.to S.

G.P., in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. –

Societa’ di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati COSSU

BENEDETTA, CORRERA FABRIZIO, CORETTI ANTONIETTA, giusta mandato in

calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

I.F., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato TOMASSONI FRANCESCO, giusta procura speciale in atti;

– resistente con procura –

avverso la sentenza n. 772/2005 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 27/10/2005 r.g.n. 120/04;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

27/01/2010 dal Consigliere Dott. BANDINI Gianfranco;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 19.9 – 27.10.2005 la Corte d’Appello di L’Aquila rigetto’ l’impugnazione avverso la sentenza di prime cure proposta dall’Inps nei confronti di I.F., ritenendo prescritto il credito contributivo afferente agli anni 1990 e 1991 azionato contro quest’ultimo con cartella esattoriale, sul rilievo che il termine di prescrizione, ai sensi della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 10 rimane decennale soltanto nell’ipotesi in cui l’atto interruttivo sia stato posto in essere prima del 17.8.1995 (data di entrata in vigore della suddetta legge).

Avverso l’anzidetta sentenza l’Inps, in proprio e quale mandatario della SCCI spa, ha proposto ricorso per Cassazione fondato su un motivo.

L’intimato I.F. ha depositato procura.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo il ricorrente denuncia violazione di legge (L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10), nonche’ vizio di motivazione, deducendo che erroneamente la Corte territoriale aveva ritenuto che gli atti interruttivi validi al fine del mantenimento del termine di prescrizione decennale fossero solo quelli compiuti anteriormente al 17.8.1995 e non gia’ anche quelli che, come nella specie, erano stati posti in essere nel periodo compreso tra il 17.8.1995 e il 31.12.1995.

2. Le Sezioni Unite di questa Corte, pronunciando in sede di risoluzione di conflitto, hanno affermato il principio secondo cui, in tema di prescrizione del diritto degli enti previdenziali ai contributi dovuti dai lavoratori e dai datori di lavoro, ai sensi della L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10 il termine di prescrizione dei contributi relativi a periodi precedenti l’entrata in vigore della legge (17 agosto 1995) resta decennale nel caso di atti interruttivi compiuti dall’Inps nel periodo tra la data suddetta ed il 31 dicembre 1995, i quali – tenuto conto dell’intento del legislatore di realizzare un “effetto annuncio” idoneo ad evitare la prescrizione dei vecchi crediti – valgono a sottrarre a prescrizione i contributi maturati nel decennio precedente l’atto interruttivo;

dalla data di questo inizia a decorrere un nuovo termine decennale di prescrizione (cfr, Cass., SU, n. 5784/2008).

Non ravvisando il Collegio ragione alcuna per discostarsi da tale orientamento ermeneutico ed avendo la Corte territoriale pronunciato in difformita’ dal medesimo, il motivo all’esame deve ritenersi fondato.

3. Per l’effetto il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio al Giudice indicato in dispositivo, che procedera’ a nuovo esame conformandosi al suddetto principio di diritto e provvedera’ altresi’ sulle spese del presente giudizio di cassazione.

PQM

LA CORTE Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Ancona.

Cosi’ deciso in Roma, il 27 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2010

 

 

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