Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6093 del 04/03/2020

Cassazione civile sez. lav., 04/03/2020, (ud. 05/11/2019, dep. 04/03/2020), n.6093

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – rel. Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24905/2014 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati

ANTONIETTA CORETTI, VINCENZO STUMPO, VINCENZO TRIOLO;

– ricorrente principale –

TRENITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, L.G. FARAVELLI 22, presso lo

studio dell’avvocato ARTURO MARESCA, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato FRANCO BONAMICO;

– controricorrente – ricorrente incidentale –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati

ANTONIETTA CORETTI, VINCENZO STUMPO, VINCENZO TRIOLO;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 265/2014 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 05/05/2014 R.G.N. 775/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/11/2019 dal Consigliere Dott. ENRICA D’ANTONIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VISONA’ Stefano, che ha concluso per il rigetto ricorso principale,

assorbito il ricorso incidentale;

udito l’Avvocato VINCENZO STUMPO;

udito l’Avvocato GAETANO GIANNI’ per delega verbale Avvocato ARTURO

MARESCA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Verbania di accoglimento dell’opposizione proposta da Trenitalia al decreto ingiuntivo ottenuto da B.P. nei confronti dell’ex datore di lavoro P.M. Ambiente spa e di Trenitalia per il pagamento in solido, D.Lgs. n. 276 del 2003, ex art. 29, comma 2, del TFR maturato in relazione al periodo lavorativo nell’ambito dell’appalto intercoso tra le due imprese.

L’opponente Trenitalia aveva chiesto la limitazione della condanna al netto delle ritenute fiscali e del TFR maturato successivamente al 2003; aveva poi formulato una domanda di garanzia nei confronti della P.M. Ambiente e l’accertamento nei confronti dell’Inps – Fondo di garanzia, terzo chiamato, della sussistenza del suo diritto a subentrare ex art. 1203 c.c., nel credito del lavoratore relativo al TFR verso il Fondo di Garanzia.

La Corte ha rilevato, con riferimento all’eccezione proposta dall’Inps del mancato esperimento della procedura amministrativa da parte di Trenitalia, che quest’ultima aveva proposto una domanda di mero accertamento del diritto di surroga per la quale non sussisteva l’obbligo della previa domanda amministrativa. Ha rilevato, inoltre, che, qualificata la domanda di Trenitalia come di mero accertamento del diritto di surroga, non era subordinata all’ammissione del lavoratore per il TFR allo stato passivo della procedura concorsuale della soc. P.M..

Secondo la Corte sussisteva l’interesse ad agire di Trenitalia all’accertamento del suo diritto a presentare domanda di liquidazione del TFR in luogo del lavoratore considerato che nelle more era intervenuta l’insolvenza del datore di lavoro (già sussistente in via di fatto prima della causa), accertata con sentenza del Tribunale di Roma di ammissione della P.M. alla procedura di amministrazione straordinaria e alla successiva conversione in fallimento e che l’accertamento richiesto al giudice avrebbe potuto vincolare l’ente previdenziale ad accettare la successione della società nel diritto dei lavoratori aventi diritto ad accedere al fondo di garanzia, quindi a riconoscere il diritto di Trenitalia a presentare domanda di liquidazione del TFR L. n. 297 del 1982, ex art. 2, in luogo di lavoratori.

2. Avverso la sentenza ricorre l’Inps con due motivi. Resiste Trenitalia con controricorso e ricorso incidentale condizionato. Il lavoratore è rimasto intimato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

3. Con il primo motivo l’Inps denuncia violazione della L. n. 297 del 1982, art. 2, commi 1 e 2, artt. 78, art. 442,443 c.p.c. e art. 148 disp. att. c.p.c., dell’art. 12 preleggi. Censura la sentenza per aver ritenuto non necessaria la domanda amministrativa trattandosi di domanda di mero accertamento del diritto alla surroga.

Deduce che l’art. 443 c.p.c., non contempla alcuna distinzione tra domanda di accertamento o di condanna e che l’obbligazione verso il Fondo di Garanzia ha natura previdenziale ben distinta da quella retributiva del TFR verso il datore di lavoro (SU 19992/2009 ed altre).

4. Con il secondo motivo l’Istituto denuncia violazione dell’art. 100 c.p.c., L. n. 297 del 1982, art. 2, per aver la Corte ritenuto sussistere l’interesse pur in assenza del presupposto legale di cui alla L. n. 297 del 1982, art. 2, dell’ammissione al passivo del TFR nella procedura concorsuale instaurata nei confronti del datore di lavoro. Osserva che la sentenza aveva ritenuto sussistere l’interesse della società in presenza dell’esistenza del credito insoluto e l’insolvenza del datore di lavoro.

5. E’ necessario esaminare con precedenza il secondo motivo in applicazione del principio della “ragione più liquida” affermato da questa Corte secondo cui, ove sussistano cause che impongono di disattendere il ricorso, la stessa Corte di Cassazione è esentata dall’esaminare questioni processuali quale quella posta dal primo motivo circa la proponibilità del ricorso giudiziario (cfr. Cass. Ord. n. 10839/2019, 11287/2018).

6. Va rilevato, da un lato, l’erroneità della sentenza impugnata che sembra pervenire ad attribuire il diritto, in capo a Trenitalia, di surrogarsi al lavoratore anche a prescindere dall’ammissione di quest’ultimo al passivo della P.M. Ambiente e sul presupposto della sufficienza dell’esistenza del credito insoluto e dell’insolvenza del datore di lavoro. Va ricordato, infatti, che la L. n. 297 del 1982, art. 2, dopo aver previsto l’istituzione del Fondo di garanzia “con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto di cui all’art. 2120 c.c., spettante ai lavoratori o loro aventi diritto” stabilisce al comma 2 che “trascorsi 15 giorni dal deposito dallo stato passivo “, “il lavoratore o i suoi aventi diritto possono ottenere a domanda il pagamento, a carico del Fondo, del trattamento di fine rapporto di lavoro e dei relativi crediti accessori, previa detrazione delle somme eventualmente corrisposte”.

7. Dall’altro lato,deve osservarsi che – pur ravvisandosi un concreto interesse di Trenitalia, già convenuta dal lavoratore per ottenere il pagamento del TFR ai sensi del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, ad una pronuncia che accerti il suo diritto a surrogarsi nei diritti del lavoratore verso il Fondo di garanzia sia pure condizionata all’ammissione del lavoratore stesso al passivo della M. Ambiente – va qui ribadita la considerazione, preliminare e assorbente in punto di diritto e scevra dalle difficoltà insite nell’interpretare la reale volontà della Corte d’appello, che comunque la costante giurisprudenza di questa Corte ha escluso che Trenitalia possa essere qualificata come avente diritto del lavoratore e che, quindi, possa surrogarsi nella sua posizione verso il Fondo di garanzia gestito dall’INPS.

8. A riguardo deve preliminarmente escludersi che si sia formato il giudicato interno sul diritto di Trenitalia alla liquidazione del TFR, L. n. 297 del 1982, ex art. 2, in luogo del lavoratore e nei confronti del Fondo di garanzia, in quanto non attinto da alcuna censura in appello (non sembra a riguardo condivisibile quanto diversamente affermato in Cass. 25176/2019).

La riproposizione in appello, e poi nel ricorso in cassazione, da parte dell’Inps delle eccezioni di difetto di domanda amministrativa e di carenza di interesse ad agire di Trenitalia s.p.a. sulla domanda di accertamento del diritto di surroga, hanno impedito il formarsi del giudicato sulla conseguente domanda di accertamento della sussistenza del diritto di Trenitalia di surroga trattandosi di questioni preliminari il cui eventuale accoglimento o rigetto avrebbe effetto sulle parti della sentenza da esse dipendenti ex art. 336 c.p.c., quale appunto quella di accertamento del diritto di surroga.

9. La questione della sussistenza o meno del diritto di surroga di Trenitalia è stata già affrontata nei precedenti di questa Corte (cfr tra le tante Cass. 20.5.2016 nn. 10543 e 10544), qui condivisi, che hanno evidenziato come la posizione giuridica soggettiva della committente (nella specie, Trenitalia s.p.a.) che, in forza del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, corrisponda i trattamenti retributivi ed il TFR ai dipendenti del proprio appaltatore non è riconducibile a quella dell'”avente diritto dal lavoratore”, quest’ultimo beneficiario della garanzia del Fondo istituito ai sensi della L. n. 297 del 1982, art. 2 (a tenore del quale il Fondo di Garanzia si sostituisce al datore di lavoro insolvente nel pagamento del TFR spettante ai lavoratori “o loro aventi diritto”).

Il committente adempie ad un’obbligazione propria nascente dalla legge, e, pertanto, non diviene avente diritto dal lavoratore e non ha titolo per ottenere l’intervento del Fondo di garanzia di cui della L. n. 297 del 1982, art. 2; è,piuttosto, legittimato a surrogarsi nei diritti del lavoratore verso il datore di lavoro appaltatore, ex art. 1203 c.c., n. 3 (cfr. sempre Cass. n. 6333 del 2018 cit., in motivazione; Cass. n. 3884 del 2018 ed ivi ulteriori richiami di giurisprudenza).

10. Per le ragioni che precedono il ricorso principale deve essere accolto.

11. Con il primo motivo del ricorso incidentale condizionato Trenitalia denuncia violazione della L. n. 296 del 2006, art. 1, commi 755-757, D.M. 30 gennaio 2007, art. 1, commi 755-757 e dell’art. 2697, in relazione all’art. 2120, nonchè in relazione al D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2. Eccepisce la carenza di legittimazione passiva in relazione alla L. n. 296 del 2006, art. 1, commi 755-757, con riferimento alle quote di trattamento di fine rapporto maturate dal lavoratore resistente nel periodo successivo all’1/1/2007.

Con il secondo motivo denuncia violazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, anche in relazione alle disposizioni del D.Lgs. n. 163 del 2006, art. 5 e art. 118 e All. VI, nonchè del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, art. 4,5 e 6 non potendo alla fattispecie trovare applicazione il D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29.

12. Il ricorso incidentale condizionato deve essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse poichè propone censure che non sono dirette contro una statuizione della sentenza di merito, bensì a questioni su cui il giudice di appello non si è pronunciato ritenendole assorbite, atteso che in relazione a tali questioni manca la soccombenza che costituisce il presupposto dell’impugnazione.

13. Per le considerazioni che precedono la sentenza impugnata deve essere cassata in accoglimento del ricorso principale e la causa rinviata alla Corte d’appello di Torino in diversa composizione per l’esame delle questioni oggetto del ricorso incidentale, nonchè per la liquidazione delle spese processuali

Avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso sussistono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, per la condanna del ricorrente incidentale a pagare il raddoppio del contributo.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso principale, dichiara inammissibile l’incidentale condizionato, cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e rinvia alla Corte d’appello di Torino in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 5 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA