Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6090 del 09/03/2017

Cassazione civile, sez. lav., 09/03/2017, (ud. 02/12/2016, dep.09/03/2017),  n. 6090

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13935/2014 proposto da:

ERICSSON TELECOMUNICAZIONI S.P.A., P.I. 00886171008, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA DI RIPETTA 22, presso lo studio Legale GERARDO VESCI &

PARTNERS, rappresentata e difesa dall’avvocato GERARDO VESCI, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

C.M., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIALE GIULIO CESARE 14A/4, presso lo studio dell’avvocato GABRIELE

PAFUNDI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

ERNESTO LAVATELLI, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 121/2014 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 19/03/2014 R.G.N. 735/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/12/2016 dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;

udito l’Avvocato LEONARDO VESCI per delega Avvocato GERARDO VESCI;

udito l’Avvocato GABRIELE PAFUNDI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO Paola, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Corte d’appello di Genova, con sentenza del 19 marzo 2014, confermò la decisione del giudice di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto da C.M., diretto a ottenere dalla datrice di lavoro Ericsson Telecomunicazioni s.p.a. la restituzione della somma pagata all’Agenzia delle Entrate a titolo di tassazione separata sulle somme percepite in occasione della risoluzione del rapporto di lavoro intercorso con Marconi Sud s.p.a., oggi Ericsson Telecomunicazioni s.p.a..

2. La Corte territoriale ribadiva l’ammissibilità del ricorso, in ragione del fatto che la rinuncia ad ogni rivendicazione relativa al pregresso rapporto di lavoro, espressa dal C. con la sottoscrizione del verbale di conciliazione, non si estendeva anche ai crediti scaturenti dalla conciliazione medesima. Osservava che con la transazione in sede sindacale la società si era impegnata a pagare in favore del lavoratore una somma di denaro al netto, con la conseguenza che dal suddetto impegno doveva desumersi anche l’esistenza dell’obbligazione del datore di lavoro avente ad oggetto la maggior somma determinata al lordo. Precisava che le modalità della tassazione effettuata dall’azienda in qualità di sostituto d’imposta, caratterizzate dalla provvisorietà dell’importo inizialmente determinato e dalla successiva riliquidazione dell’imposta a distanza di alcuni anni, non valeva a far venir meno l’accordo tra le parti, le quali, pur essendo edotte di tale meccanismo al momento della stipula dell’accordo transattivo, avevano consapevolmente deciso di stabilire le somme dovute dalla parte datoriale al netto.

3. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione la società sulla base di tre motivi, illustrati con memorie. Il C. resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio: sull’inammissibilità delle domande e del ricorso introduttivo per intervenuta conciliazione sindacale. Rileva che i giudici del merito avevano superficialmente ed erroneamente motivato sul punto, costituente fatto decisivo, relativo all’inammissibilità dell’originario ricorso.

1.2. Va preliminarmente rilevato che si discute di un ricorso rientrante nella disciplina transitoria prevista dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 2 (trattasi, infatti, di giudizio in cui l’appello è stato introdotto con ricorso depositato dopo il trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, come può evincersi dalla data della sentenza di primo grado – 21 maggio 2013 – riportata nella sentenza impugnata). Trova applicazione, pertanto, la disposizione di cui dell’art. 348 ter c.p.c., comma 5, la quale prevede un’ipotesi di minore impugnabilità della c.d. doppia conforme, stabilendo che il ricorso per cassazione avverso la sentenza d’appello che conferma la decisione di primo grado può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4. In proposito questa Corte di legittimità ha avuto modo di affermare che presupposto per l’operatività della disposizione è che, nel confermare integralmente la sentenza del Tribunale, la Corte d’appello abbia aderito alla ricostruzione in fatto compiuta dal giudice di primo grado, talchè, per scongiurare l’applicazione della norma, parte ricorrente avrebbe dovuto dimostrare che il provvedimento impugnato non si fonda sulle stesse ragioni di fatto poste a base della decisione appellata (così Cass. Sez. 2, n. 5528 del 10/03/2014 (Rv. 630359 – 01) “Nell’ipotesi di “doppia conforme” prevista dell’art. 348 ter c.p.c., comma 5, il ricorrente in cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo di cui dell’art. 360 c.p.c., n. 5, deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse”, conforme Cass. Sez. 1, n. 26774 del 22/12/2016). Nella specie la ricorrente, oltre a non avere dedotto la diversità della questio facti a fondamento delle decisioni di merito, ha anzi affermato che “dapprima il Tribunale di Genova e poi la Corte territoriale, erroneamente ritenendo che il lavoratore avesse agito in giudizio per ottenere il corretto adempimento dell’accordo raggiunto in sede di conciliazione, rigettavano l’eccezione preliminare spiegata da questa difesa di inammissibilità della domanda”. Ne consegue che il primo motivo di ricorso, con il quale alla sentenza impugnata è addebitato il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della decisione, è inammissibile, poichè, nel regime processuale applicabile alla fattispecie, tale forma di censura non è consentita.

2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione o falsa applicazione degli artt. 17 e 19 del T.U.I.R., in relazione al verbale di conciliazione sottoscritto in data 1 settembre 2008. Osserva che l’azienda aveva correttamente pagato al lavoratore l’importo di Euro 195.000,00 al netto, come pattuito in sede di verbale di conciliazione, adottando l’unico sistema di trattenuta fiscale che poteva e doveva utilizzare all’atto dell’erogazione dell’incentivo all’esodo, come statuito dagli artt. 17 e 19 del T.U.I.R.. Osserva che l’eventuale aumento della tassazione in sede di riliquidazione non può essere posto a carico dell’azienda, la quale agisce come sostituto d’imposta nell’anno di riferimento del pagamento e non anche negli anni successivi.

2.2. Il motivo è inammissibile per manifesta infondatezza. L’intento delle parti, come emergente dalla conciliazione è, infatti, quello di disporre nel senso della determinazione al netto dell’importo da corrispondere al lavoratore. Da ciò consegue la fondatezza della pretesa nei confronti del datore di lavoro, dovendosi porre a carico di quest’ultimo gli importi che, pur attenendo a regolamentazione fiscale temporaneamente successiva, intervengono a determinare l’importo netto al quale si riferisce la conciliazione.

3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione o falsa applicazione della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17. Insufficiente motivazione sul punto. Osserva che la Corte d’appello, con una motivazione del tutto insufficiente, ha erroneamente ritenuto sussistenti le ragioni di cui alla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, per il raddoppio del contributo unificato a carico dell’azienda.

3.2. Anche tale l’ultimo motivo è inammissibile, poichè involge una statuizione attinente alla pretesa del contributo unificato, nell’ambito di un rapporto in cui legittimata passiva è l’amministrazione giudiziaria. Si tratta di doglianza che può essere fatta valere resistendo alla richiesta di pagamento del contributo avanzata dall’ufficio.

4. In base alle svolte argomentazioni il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 3.100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2017

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