Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6090 del 04/03/2021

Cassazione civile sez. lav., 04/03/2021, (ud. 26/11/2020, dep. 04/03/2021), n.6090

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TORRICE Amelia – Presidente –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16010-2015 proposto da:

R.B., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO

172, presso lo studio dell’avvocato PIERLUIGI PANICI, rappresentato

e difeso dall’avvocato TIZIANA AGOSTINI;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI LATINA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SALARIA n. 400, presso lo

studio dell’avvocato SILVIA SCOPELLITI, rappresentato e difeso

dall’avvocato FRANCESCO PAOLO CAVALCANTI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4920/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 21/06/2014 R.G.N. 4356/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/11/2020 dal Consigliere Dott. CATERINA MAROTTA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. la Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 4920/2014 del 21/6/2014, in accoglimento dell’impugnazione del Comune di Latina, in riforma della sentenza del Tribunale di Latina, respingeva la domanda proposta da R.B., dipendente del Comune, in forza di più contratti a termine, con mansioni di autista del trasporto pubblico locale, intesa ad ottenere – sulla base del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE – il medesimo trattamento economico dei dipendenti a tempo indeterminato con analoghe mansioni, ai quali il Comune di Latina applicava il c.c.n.l. Autoferrotranvieri;

2. la Corte territoriale osservava essere incontestato che al dipendente a termine era stato applicato dal Comune di Latina il c.c.n.l. Comparto Enti Locali (pag. 2 sentenza) mentre al personale con mansioni di autista assunto a tempo indeterminato veniva applicato il c.c.n.l. Autoferrotranvieri, che prevedeva un regime retributivo più favorevole;

3. evidenziava, tuttavia, che per i dipendenti di ruolo la applicazione del c.c.n.l. era stata necessitata dalla sentenza del Pretore di Latina del 12 dicembre 1983, passata in giudicato;

4. invece, la applicazione agli assunti a termine della contrattazione collettiva “dei dipendenti comunali (ANCI)” (così pag. 3 della sentenza) era corretta, alla luce dei principi espressi dalla giurisprudenza, sia amministrativa che di legittimità, secondo cui ove il servizio di trasporto pubblico locale venga espletato dal Comune direttamente (in economia), invece che attraverso la costituzione di una azienda speciale, il rapporto di lavoro degli addetti al servizio ha natura pubblicistica;

5. la necessità di rispettare il giudicato costituiva una “ragione oggettiva”, che escludeva la denunciata discriminazione;

6. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza R.B., affidato ad un unico motivo;

7. il Comune di Latina ha resistito con controricorso;

8. il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con l’unico motivo il ricorrente ha denunciato la nullità della sentenza – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 45, comma 2, nonchè della direttiva 1999/70/CE, clausola 4 dell’accordo quadro 18.3.1999;

2. ha dedotto che nel pubblico impiego privatizzato il principio della parità di trattamento contrattuale è sancito del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 45;

3. ha inoltre esposto che nella fattispecie di causa la applicazione ai dipendenti di ruolo del c.c.n.l. autoferrotranvieri era frutto non già della conformazione al giudicato ma di una determinazione volontariamente assunta dal Comune (Delib. Consiglio Comunale n. 46 del 1984);

4. ha censurato la sentenza per avere ritenuto sussistere una ragione oggettiva della accertata disparità di trattamento, ragione oggettiva che non poteva consistere nel giudicato;

5. il ricorso è infondato, per le ragioni di seguito esposte;

6. in primo luogo va ribadito in questa sede che qualora il servizio di trasporto pubblico sia espletato dal Comune mediante gestione diretta in economia – sicchè i dipendenti ad esso addetti vengano ad essere stabilmente inseriti nella organizzazione del Comune – il rapporto di lavoro ha natura pubblicistica e, a seguito della privatizzazione, ricade nella disciplina del D.Lgs. n. 165 del 2001 (v. Cass. 11 settembre 2012, n. 15167; Cass., Sez. Un., 28 giugno 2006, n. 14852; Cass., Sez. Un., 23 gennaio 2004, n. 1240; Cass., Sez. Un., 19 agosto 2003, n. 12097); soltanto qualora sia stata costituita un’azienda speciale, autonoma e distinta rispetto alla organizzazione pubblicistica del Comune, la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti della Azienda esula dall’ambito del pubblico impiego privatizzato, che non si applica agli enti pubblici economici e, quindi, alle Aziende di trasporto;

7. va, altresì, ribadito che il datore di lavoro pubblico – a differenza del datore di lavoro privato – non ha il potere di disporre dell’inquadramento dei lavoratori ma è obbligato ad attenersi alla disciplina della contrattazione del comparto; il legislatore della privatizzazione, infatti, sin dal primo intervento ha provveduto a riconoscere il ruolo della contrattazione collettiva come fonte direttamente regolativa dei rapporti di lavoro ed ha dettato una specifica disciplina delle sue parti e delle modalità di negoziazione;

8. in particolare, il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 2, comma 3, già D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 2, comma 3, stabilisce che i rapporti individuali di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono regolati contrattualmente e che i contratti collettivi sono stipulati secondo le modalità previste nel titolo III del medesimo D.Lgs.;

9. il successivo D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 45 già D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 49 ha rimesso alla contrattazione collettiva la disciplina del trattamento economico e, nel contempo, ha posto il principio di parità di trattamento contrattuale dei dipendenti;

10. è da tempo consolidata nella giurisprudenza di questa Corte l’affermazione secondo cui il principio di pari trattamento di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 45, vieta trattamenti individuali migliorativi o peggiorativi rispetto a quelli previsti dalla contrattazione collettiva (per tutte: Cass. 5 febbraio 2020, n. 2718 e giurisprudenza ivi citata) e l’adozione da parte della P.A. di un atto negoziale di diritto privato di gestione del rapporto, con il quale venga attribuito al lavoratore un determinato trattamento economico, non è sufficiente, di per sè, a costituire una posizione giuridica soggettiva in capo al lavoratore medesimo, giacchè la misura economica deve trovare necessario fondamento nella contrattazione collettiva, con la conseguenza che il diritto si stabilizza in capo al dipendente solo qualora l’atto sia conforme alla volontà delle parti collettive (v. Cass. 15 giugno 2018, n. 15902);

11. nella fattispecie di causa poichè è pacifico che il Comune di Latina gestiva in economia il servizio di trasporto pubblico, ai dipendenti addetti al servizio doveva essere applicato il c.c.n.l. del Comparto Regioni ed Autonomie Locali;

12. improprio è il riferimento contenuto nella sentenza impugnata (pagina 3) al c.c.n.l. ANCI come contratto collettivo applicabile ai dipendenti comunali: il c.c.n.l. ANCI disciplina il rapporto di lavoro dei dipendenti della Associazione Nazionale Comuni Italiani e non dei dipendenti del Comune, cui si applica, come sopra esposto, il c.c.n.l. del Comparto Regioni e Autonomie Locali, poi confluito nel Comparto Funzioni Locali;

13. all’odierno ricorrente, dipendente a termine, doveva essere dunque applicato detto contratto di Comparto e non il c.c.n.l. ANCI, che nel ricorso viene invece individuato quale contratto collettivo di disciplina dei plurimi rapporti intercorsi con il Comune;

14. lo stesso contratto collettivo doveva essere parimenti applicato a tutti i dipendenti a tempo indeterminato addetti al servizio pubblico di trasporto;

15. la sentenza impugnata ha ritenuto che legittimamente il Comune di Latina aveva applicato ai dipendenti di ruolo il c.c.n.l. Autoferrotranvieri, in quanto tenuto alla esecuzione del giudicato di cui alla sentenza del Pretore di Latina del 12 dicembre 1983, che aveva dichiarato il dritto degli allora ricorrenti alla applicazione di quel contratto;

ora, a prescindere dal rilievo del limite soggettivo di applicazione del giudicato – (che ha forza di legge, ex art. 2909 c.c., nei confronti delle sole parti del giudizio, dei loro eredi o aventi causa e non rispetto ai dipendenti di ruolo che non vi parteciparono, per scelta o perchè assunti in epoca successiva) -, tale conclusione non considera che la ultrattività del giudicato nei rapporti di durata incontra un generale limite oggettivo;

16. ed invero, per consolidata giurisprudenza di legittimità, se è vero che la pronuncia giudiziale inerente un rapporto di durata è destinata a proiettarsi in futuro – per cui tra le parti vale, anche per il tempo a venire, l’assetto degli interessi risultante dal dictum del giudice – la portata precettiva del giudicato esplica i suoi effetti nel tempo successivo alla sua emanazione “rebus sic stantibus” (Cass., Sez. Un., 7 luglio 1999, n. 383; Cass. 11 novembre 2003 n. 16959; Cass. 16 agosto 2004, n. 15931; Cass., Sez. Un., 16 giugno 2006, n. 13916; Cass. 23 luglio 2015, n. 15493; Cass. 21 aprile 2017, n. 10156);

17. pertanto, se con una determinata pronuncia si accerta l’esistenza di determinati diritti – e, correlativamente, di obblighi gravanti sulla controparte tale statuizione non può essere posta nel nulla “a situazione normativa e fattuale immutata” mentre un diverso assetto degli interessi coinvolti può essere disposto, senza violazione alcuna del principio dell’intangibilità del giudicato, qualora si accerti la modificazione di quella situazione per sopravvenienze, di fatto o di diritto, che mutino il contenuto materiale del rapporto o ne modifichino il regolamento;

18. nella fattispecie – pur a voler ipotizzare che tutti i dipendenti di ruolo addetti al servizio di trasporto nel periodo di causa (gennaio 2001 – gennaio 2005) erano stati parte del giudizio definito dal giudicato – sarebbe comunque evidente il mutamento della disciplina giuridica del rapporto di lavoro (svolto nell’ambito di una gestione diretta ed in economia del servizio di trasporto pubblico espletato dal Comune) prodotto dalla privatizzazione dell’anno 1993, che ne cambiava interamente la disciplina, le fonti regolatrici, la conformazione della relazione tra le parti;

19. in particolare, il vincolo del giudicato cessava di produrre effetti già in forza della disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 29 del 1993 il cui art. 2, comma 3 recitava: “I rapporti individuali di lavoro e di impiego di cui al comma 2 sono regolati contrattualmente. I contratti collettivi sono stipulati secondo i criteri e le modalità previste nel titolo III del presente decreto; i contratti individuali devono conformarsi ai principi di cui all’art. 49, comma 2”; tale norma, come sopra esposto, introduceva il principio di parità di trattamento contrattuale, con quanto ne consegue in punto di inderogabilità della disciplina del comparto;

20. deriva da quanto precede che il suddetto giudicato non poteva costituire una ragione oggettiva per attribuire un trattamento economico differenziato ai dipendenti di ruolo, perchè non era più quella la regula iuris del loro rapporto di lavoro;

21. fermo quanto sin qui esposto, il principio di non discriminazione non può essere tuttavia invocato per estendere ai dipendenti a termine un trattamento economico mantenuto illegittimamente ai dipendenti a tempo indeterminato;

22. il fattore protetto dal principio di non discriminazione di cui all’art. 4 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE è la natura a termine del rapporto di lavoro; non rientra nella sua orbita, dunque, la differenza di trattamento che non dipende dal fattore protetto – (la natura temporanea del rapporto di lavoro) – ma esclusivamente dalla applicazione ai dipendenti a tempo indeterminato di un trattamento contra legem;

23. la Amministrazione pubblica è infatti tenuta a recupere quanto corrisposto ai dipendenti in violazione delle previsioni del contratto di comparto, per quanto previsto dalla disposizione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 45 erroneamente invocata a sostegno del ricorso;

22. deve essere conclusivamente affermato che nel pubblico impiego privatizzato la non discriminazione del dipendente a termine sotto il profilo del trattamento economico va verificata rispetto al trattamento economico legittimamente riconosciuto dalla Amministrazione datrice di lavoro ai dipendenti di ruolo in applicazione del contratto collettivo del comparto di appartenenza, rispetto al quale il datore di lavoro pubblico non ha alcun potere di disposizione; la comparazione non può essere effettuata, invece, rispetto ad un trattamento economico diverso da quello della contrattazione collettiva del comparto, che sia stato riconosciuto ai dipendenti a tempo indeterminato in via di fatto;

23. il ricorso deve essere pertanto respinto, con correzione della motivazione della sentenza impugnata nei termini che precedono ai sensi dell’art. 384 c.p.c., u.c.;

24. le spese di causa, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza;

25. trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 (che ha aggiunto il comma 1 quater al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13) della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la impugnazione integralmente rigettata, se dovuto (Cass., Sez. Un., 20 febbraio 2020 n. 4315).

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore del Comune di Latina, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario in misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza Camerale, il 26 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2021

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