Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6089 del 12/03/2010

Cassazione civile sez. lav., 12/03/2010, (ud. 14/01/2010, dep. 12/03/2010), n.6089

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE LUCA Michele – Presidente –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso

lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la rappresenta e difende,

giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

S.I., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PANAMA 74,

presso lo studio dell’avvocato IACOBELLI GIANNI EMILIO, che lo

rappresenta e difende, giusta mandato a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3089/2006 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 13/04/2006 R.G.N. 4400/05;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

14/01/2010 dal Consigliere Dott. MAMMONE Giovanni;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del Tribunale di Roma era rigettata la domanda di S.I. di dichiarare nullo il termine apposto alla sua assunzione presso Poste Italiane s.p.a., motivata da esigenze eccezionali ex art. 8 del c.c.n.l. 26.11.94, come integrato dall’accordo 26.9.97, con conseguente dichiarazione dell’esistenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e condanna del datore alla corresponsione delle retribuzioni arretrate.

Proposto appello dall’attrice, costituitasi l’appellata Poste Italiane s.p.a., la Corte d’appello di Roma con sentenza 4 – 13.4.06, per quel che qui interessa, riteneva di essere investita dell’interpretazione della composita disciplina pattizia applicabile al rapporto di lavoro de quo ed ha proceduto ad accertamento pregiudiziale ai sensi dell’art. 420 bis c.p.c.. L’interpretazione accolta dalla Corte di merito delle norme contrattuali applicabili era nel senso che l’autonomia delle parti collettive regola i tipi di contratto a termine da essa negoziati, sicche’ determina la necessita’ che il contratto individuale a termine sia giustificato dalle specifiche e concrete esigenze che ne determinano la stipulazione in coerenza con le tipologie collettive, limitando altresi’ la possibilita’ di stipulate i contratti a tempo determinato per ristrutturazione e riorganizzazione aziendale al 30.5.98.

Con separato provvedimento la Corte disponeva la prosecuzione del processo.

Avverso questa sentenza la soc. Poste Italiane propone ricorso per Cassazione deducendo violazione della L. n. 230 del 1962, della L. n. 56 del 1987, art. 23 e dell’art. 1362 c.c. e segg. sostenendo che la sentenza si fonderebbe sull’erronea convinzione che detto art. 23 non consentirebbe all’autonomia collettiva di costruire fattispecie legittimanti le assunzioni a termine collegate a situazioni tipicamente aziendali, non direttamente collegate ad occasioni precarie di lavoro e, comunque, svincolate dalle fattispecie fissate dalla L. n. 230.

S. risponde con controricorso e memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente deve valutarsi se l’impugnata pronunzia sia inquadrabile nella fattispecie dell’art. 420 bis c.p.c. e se si versi nell’ipotesi dell’immediata ricorribilita’ per Cassazione di cui al secondo comma di detta disposizione e se il ricorso sia di conseguenza ammissibile.

La Sezione Lavoro di questa Corte si e’ gia’ espressa nel senso dell’inammissibilita’ (si vedano, tra le altre, le sentenze 19.2.07 n. 3770 e 7.3.07 n. 5230). Di seguito si riporta la sintetica rappresentazione delle argomentazioni su cui si fonda tale giurisprudenza.

1. – L’accertamento pregiudiziale previsto dall’art. 420 bis c.p.c. e’ istituto processuale riservato al primo grado e non all’appello, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, che ai fini della sua statuizione ha essenzialmente privilegiato il dato argomentativo desumibile dall’art. 359 c.p.c., per il quale in appello si osservano, se applicabili, le norme del giudizio di primo grado. A tale conclusione conducono elementi di carattere testuale, quali:

a) la circostanza che il giudice che promuove l’accertamento pregiudiziale impartisce “distinti provvedimenti per l’ulteriore istruzione”, il che fa pensare che l’accertamento stesso debba avvenire in limine litis, prima di ogni attivita’ istruttoria;

b) la previsione che la sentenza interpretativa possa essere impugnata “soltanto” per Cassazione, il che dimostra l’intento di limitare l’accertamento al primo grado, in quanto la sentenza di secondo grado e’ gia’ di per se’ impugnabile per cassazione;

c) la previsione appena indicata non costituisce una deroga al regime di non impugnabilita’ per cassazione delle sentenze non definitive che non definiscono il giudizio o parte di esso, desumibile dal combinato disposto degli artt. 360 c.p.c., comma 3, e art. 361 c.p.c., comma 1, in quanto tale eccezione contrasterebbe con un preciso principio direttivo della L. n. 80 del 2005 (art. 1, comma 3, lett. a).

2. – A questi argomenti si aggiunge il canone costituzionale della ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.) che, coniugato con quello dell’immediatezza della tutela giurisdizionale (art. 24 Cost.), comporta un bilanciamento tra il vantaggio di un piu’ rapido intervento in senso nomofilattico della Corte Suprema ed il ritardo della definizione della controversia. Il bilanciamento, con riferimento all’art. 420 bis c.p.c., e’ maggiormente attuabile in primo grado, ove il ritardo della definizione della lite e’ compensato dal piu’ rapido intervento della Corte di Cassazione, mentre in appello analoga compensazione non e’ realizzabile in quanto, essendo la sentenza di secondo grado gia’ di per se’ ricorribile, non ne deriverebbe il beneficio acceleratorio costituito dall’intervento omisso medio della Corte di Cassazione.

La sentenza impugnata, dunque, essendo resa in appello, non e’ riconducibile alla fattispecie dell’art. 420 bis c.p.c. e non e’ immediatamente ricorribile per cassazione ai sensi del comma 2 della norma in questione. In ragione della sua natura, non definitoria neppure in termini parziali del giudizio, essa ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 3, e art. 361 c.p.c., comma 1, non e’ ricorribile.

3. – Non puo’ ritenersi frustrato l’affidamento che le parti possono aver riposto nella decisione della Corte territoriale emessa nel contesto processuale dell’art. 420 bis c.p.c., atteso che l’interesse ad un giudizio di impugnazione sulla sentenza resa dal giudice di appello e’ salvaguardato dall’applicabilita’ dell’art. 360 c.p.c., comma 3, secondo periodo, nuovo testo, per il quale contro le sentenze non immediatamente impugnabili con ricorso per Cassazione perche’ non definiscono neppure parzialmente il giudizio, puo’ essere successivamente proposto il ricorso per Cassazione, senza necessita’ di riserva, allorche’ sia impugnata la sentenza (anche parzialmente) definitoria.

Condividendo il Collegio questa impostazione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Considerato che al tempo della proposizione del ricorso questa Corte non si era ancora pronunziata circa la ricorribilita’ per Cassazione delle sentenze pronunziate in appello ai sensi dell’art. 420 bis c.p.c. e che la questione poteva all’epoca considerarsi nuova, ricorrono giusti motivi per procedere alla compensazione delle spese del presente giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso principale e compensa le spese del giudizio di cassazione.

Cosi’ deciso in Roma, il 14 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA