Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6089 del 04/03/2020

Cassazione civile sez. II, 04/03/2020, (ud. 07/11/2019, dep. 04/03/2020), n.6089

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIUSTI Alberto – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 28797/2015 R.G. proposto da:

V.L.A., rappresentato e difeso dall’avv. Giorgio

Marzocchi, con domicilio eletto in Roma, Via Cosseria n. 2, presso

lo studio dell’avv. Placidi.

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO (OMISSIS), in persona dell’amministratore p.t.;

– intimato –

avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 6016/2015, pubblicata

in data 12.5.2015.

Udita la relazione svolta nell’udienza pubblica del giorno 7.11.2019

dal Consigliere Dott. Giuseppe Fortunato;

Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. SGROI Carmelo, che ha chiesto di rigettare il

ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Condominio (OMISSIS) ha ottenuto dal Giudice di pace di Milano il decreto ingiuntivo n. 52290/2012 nei confronti di V.L.A., per il pagamento di quote condominiali insolute. L’opposizione proposta dal ricorrente è stata dichiarata tardiva, con pronuncia confermata in appello.

Il tribunale ha anzitutto rilevato che il decreto ingiuntivo era stato notificato ai sensi dell’art. 140 c.p.c. e che la relativa raccomandata informativa, inviata in data 1.12.2012, era stata ritirata dal V. presso l’ufficio postale in data 5.12.2012.

Ha stabilito che la notifica si era perfezionata in tale data e non il 12.12.2012, allorquando il ricorrente aveva ritirato il plico contenente l’ingiunzione di pagamento e che quindi l’opposizione, proposta con citazione notificata in data 17.1.2013, era stata correttamente ritenuta tardiva ai sensi dell’art. 641 c.p.c..

Ha evidenziato che l’art. 140 c.p.c., laddove – per effetto della pronuncia della Corte Costituzionale n. 3/2010 – fa coincidere il perfezionamento della notifica con il ritiro della raccomandata informativa anzichè con il ritiro del piego raccomandato, non introduce un’ingiustificata disparità di trattamento rispetto al regime delle notifiche eseguite ai sensi della L. n. 890 del 1982, poichè con la ricezione di detta raccomandata, l’atto entra nella sfera di conoscibilità del destinatario, che ha solo l’onere di andarlo a ritirare. La diversa interpretazione proposta dal V. comporterebbe un’inammissibile incertezza dei tempi della notifica, condizionandone il perfezionamento ad un’attività che incombe sul destinatario.

La cassazione di questa sentenza è chiesta da V.L.A. con ricorso in tre motivi.

Il Condominio non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 140 c.p.c., L. n. 890 del 1982, art. 8, comma 4, artt. 3 e 24 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, sostenendo che, per effetto delle modifiche apportate alla L. n. 890 del 1982, art. 8,D.L. n. 35 del 2005, art. 2, convertito con L. n. 80 del 2005, la notifica si perfeziona, oltre che con il decorso di gg. 10 dalla spedizione della raccomandata informativa, solo dal ritiro del piego depositato, se anteriore, per tale dovendo intendersi quello contenente l’atto da notificare.

Assume il ricorrente che, poichè la spedizione della raccomandata informativa era avvenuta in data 3.12.2012 e poichè il ritiro del piego contenente l’ingiunzione di pagamento era avvenuta il 12.1.2013, l’opposizione, proposta il 17.1.2013, non poteva dichiararsi tardiva. Non sarebbe invocabile il principio enunciato dalla sentenza di questa Corte n. 4748/2011, che, al contrario di quanto sostenuto dal Tribunale, avrebbe identificato il perfezionamento della notifica con il ritiro dell’atto notificato e non con la consegna della raccomandata indirizzata al destinatario.

Analogo principio sarebbe stato sancito dalla sentenza n. 3/2010 della Corte costituzionale, che a parere del ricorrente, avrebbe uniformato la disciplina del perfezionamento delle notifiche in tutti i casi di irreperibilità relativa del destinatario per scongiurare una irragionevole disparità di trattamento.

Infine, ritenendo che la notifica ex art. 140 c.p.c., si perfezioni con il ritiro del piego presso l’ufficio postale (e non dal ricevimento della raccomandata informativa), non sarebbe configurabile alcuna incertezza circa i tempi della notifica, condizionandone il perfezionamento ad un’attività del destinatario, operando comunque il termine ultimativo di dieci gg. dalla spedizione della raccomandata.

Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 140 c.p.c. e la nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per aver la sentenza dichiarato inammissibile l’opposizione, benchè al momento della notifica della citazione, avvenuta il 17.1.2013, non fosse decorso di quaranta gg., computato dal momento del ritiro del plico contenente il decreto ingiuntivo presso la casa comunale.

Con il terzo motivo si solleva, subordinatamente al rigetto dei primi due motivi di ricorso, la questione di illegittimità costituzionale dell’art. 140 c.p.c., per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., ove la norma processuale venga interpretata nel senso che la notifica si perfeziona dal momento del ritiro della raccomandata informativa presso l’ufficio postale (se anteriore al decorso del termine di 10 gg. dalla spedizione), per l’ingiustificata disparità di trattamento rispetto al regime delle notifiche a mezzo posta.

Si assume che, ai sensi della L. n. 890 del 1980, art. 8, solo il ritiro del piego contenente l’atto notificato sarebbe idoneo a perfezionare la notifica, mentre l’art. 140 c.p.c., anticiperebbe detto perfezionamento al momento della consegna o del ritiro della raccomandata, senza garantire la conoscibilità dell’atto da parte del destinatario ed anzi gravando quest’ultimo dell’onere di recarsi presso il Comune per effettuarne il ritiro, con una ingiustificata e penalizzante contrazione dei termini per organizzare la difesa.

2. I tre motivi, che possono esaminarsi congiuntamente sono infondati.

L’art. 140 c.p.c., dispone che, se non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità o per incapacità o rifiuto delle persone cui l’atto deve essere consegnato, l’ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del Comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge un avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell’abitazione o dell’ufficio o dell’azienda del destinatario, dandone comunicazione al destinatario mediante lettera raccomandata.

Tale ulteriore adempimento informativo non era inizialmente contemplato dalla L. n. 892 del 1980, art. 8, comma 4, norma che si limitava a prescrivere – in caso di irreperibilità relativa del destinatario – il deposito dell’atto presso l’ufficio e il rilascio di un avviso al destinatario mediante affissione alla porta d’ingresso oppure mediante immissione nella cassetta della corrispondenza dell’abitazione, dell’ufficio o dell’azienda.

La notifica si aveva per eseguita decorsi dieci giorni dalla data del deposito (o da quella dell’eventuale ritiro del piego).

Com’è noto, l’art. 8, comma 4, è stato dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza 346/1998.

Difatti, diversamente da quanto disposto dall’art. 140 c.p.c., la mancanza dell’invio della raccomandata informativa rendeva la disciplina priva di ragionevolezza e lesiva del diritto di difesa, mancando un adempimento indispensabile per consentire “al notificatario di avere una effettiva possibilità di conoscenza dell’avvenuto deposito dell’atto, non essendo sufficiente l’affissione del relativo avviso alla porta d’ingresso o l’immissione nella cassetta della corrispondenza, essendo invece la successiva comunicazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento lo strumento idoneo a realizzare compiutamente lo scopo perseguito”.

L’art. 2, comma 4, lett. c), n. 1, ha integralmente sostituito i commi 2, 3 e 4, della L. n. 890 del 1982, art. 8, introducendo, anche per le notifiche postali, l’obbligo di avviso – al destinatario – del deposito dell’atto e delle formalità eseguite, stabilendo che la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al comma 2, ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore.

Come ricordato dal ricorrente, l’art. 140 c.p.c., è stato successivamente dichiarato parzialmente incostituzionale laddove, per come interpretato dal diritto vivente, prescriveva che la notifica si intendeva perfezionata con la spedizione della raccomandata informativa, anzichè con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione (cfr. Corte Cost. n. 3/2010).

Secondo il giudice delle leggi, la disposizione, facendo decorrere i termini per la tutela in giudizio del destinatario da un momento anteriore alla concreta conoscibilità dell’atto notificato, attuava un “non ragionevole bilanciamento tra gli interessi del notificante, su cui ormai non gravano più i rischi connessi ai tempi del procedimento notifica torio, e quelli del destinatario, in una materia nella quale le garanzie di difesa e di tutela del contraddittorio devono essere improntate a canoni di effettività e di parità”, dando luogo ad un’ingiustificata disparità di trattamento rispetto alla fattispecie, normativamente assimilabile, della notificazione di atti giudiziari a mezzo posta, disciplinata dalla L. n. 890 del 1982, art. 8″.

Ciò premesso, pur dovendo darsi atto di un percorso di tendenziale convergenza della disciplina delle notifiche in caso di irreperibilità relativa del destinatario, resta tuttavia che la sentenza n. 3/2010 ha chiaramente delineato, per le notifiche ex art. 140 c.p.c., un regime che si discosta da quello della L. n. 890 del 1982, art. 8, comma 4.

Mentre le notificazioni a mezzo del servizio postale si perfezionano decorsi dieci giorni dalla spedizione della raccomandata o al momento del ritiro del piego contenente l’atto da notificare, se anteriore (Cass. 28627/2017; Cass. 26088/2015; Cass. 3499/2012; Cass. 14606/2005), l’art. 140 c.p.c., come risultante dalla pronuncia additiva della Corte costituzionale, fa esplicitamente coincidere tale momento con il ricevimento della raccomandata informativa, reputato idoneo a realizzare (non l’effettiva conoscenza, ma) la conoscibilità del deposito dell’atto presso la casa comunale e a porre il destinatario in condizione di ottenere la consegna e di predisporre le proprie difese nel rispetto dei termini eventualmente pendenti per la reazione giudiziale.

Tale difformità non si espone ai dubbi di legittimità costituzionale sollevati dal ricorrente.

Come già ricordato dalla Corte costituzionale (sentenza n. 346/1998) non è predicabile un dovere costituzionale del legislatore ordinario di uniformare il trattamento processuale di situazioni assimilabili sul piano degli effetti e degli interessi della disciplina, essendo consentita una diversa conformazione degli istituti processuali (inclusa la disciplina delle notificazioni), a condizione che non siano lesi i diritti di difesa.

La normativa deve inderogabilmente consentire che “il notificatario abbia una effettiva possibilità di conoscenza dell’avvenuto deposito dell’atto”, sicchè, nel rispetto di tali esigenze, è legittima l’adozione di regimi differenziati, specie se giustificati dalle diverse modalità con cui deve essere effettuata la notifica stessa.

La L. n. 892 del 1980, art. 8, comma 4, non va quindi assunto a parametro imprescindibile per scrutinare la legittimità delle alternative contemplate dall’ordinamento riguardo al momento perfezionativo delle notifiche o per l’individuazione dei requisiti essenziali affinchè siano garantiti i diritti di difesa e la parità delle armi, evocati dal giudice delle leggi.

Appare ragionevole e non discriminatorio che la notifica si perfezioni con il ricevimento della raccomandata, poichè, come riconosciuto dalla Corte costituzionale, risultano in tal modo soddisfatte le esigenze di conoscibilità del deposito dell’atto, mentre l’ulteriore onere da cui è gravato il notificatario (ritiro dell’atto presso il Comune di residenza) riduce in misura minima i tempi e le opportunità di allestire le iniziative giudiziali da parte dell’interessato.

A tali conclusioni è giunta, più di recente, la stessa Corte costituzionale, che ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 140 c.p.c., censurato per violazione degli artt. 3,24 e 111 Cost., nella parte in cui fa decorrere gli effetti della notifica, per il destinatario della stessa, dalla data in cui l’ufficiale giudiziario, effettuate le formalità di deposito, gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento, anzichè prevedere che la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata, con la quale lo si avvisa dell’avvenuto deposito dell’atto presso la casa comunale, ovvero dalla data dell’effettivo ritiro della copia dell’atto, se anteriore, in modo analogo a quanto previsto dalla L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 8, comma 4, non essendo ammissibile porre a confronto situazioni comunque eterogenee (Corte Cost. 220/2016).

Deve – pertanto – darsi continuità all’orientamento secondo cui la notifica ai sensi dell’art. 140 c.p.c., si perfeziona per il destinatario dal momento del ricevimento della raccomandata informativa o comunque decorsi dieci giorni dalla sua spedizione (Cass. 5556/2019; Cass. 19772/2015).

In conclusione, correttamente il tribunale ha ritenuto tardiva l’opposizione ex art. 645 c.p.c., poichè dal momento in cui detta raccomandata è stata ritirata presso l’ufficio postale (5.12.2012) alla data di notifica dell’opposizione (17.1.2013) era decorso il termine di quaranta giorni previsto dall’art. 641 c.p.c..

Il ricorso è respinto.

Nulla sulle spese, non avendo il condominio svolto difese.

Si dà atto che sussistono le condizioni per dichiarare che il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Dà atto che sussistono le condizioni per dichiarare che il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2020

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