Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6088 del 12/03/2010

Cassazione civile sez. lav., 12/03/2010, (ud. 12/01/2010, dep. 12/03/2010), n.6088

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. VIDIRI Guido – rel. Consigliere –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, gia’ Ministero dell’Istruzione e

prima ancora Ministero dell’Istruzione, dell’Universita’ e della

Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, L’UFFICIO SCOLASTICO

REGIONALE PER IL (OMISSIS), in persona del Direttore Generale

pro

tempore e CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI PER IL (OMISSIS), in

persona

del Dirigente pro tempore, tutti domiciliati in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li

rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

V.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 54/2006 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO,

depositata il 09/05/2006 R.G.N. 361/05;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

12/01/2010 dal Consigliere Dott. VIDIRI Guido;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 29 marzo 2005 V.A. deduceva che aveva partecipato alle procedure di riqualificazione, indette dall’allora Ministero dell’istruzione, finalizzate alla copertura di 530 e 1084 posti nell’area funzionale (OMISSIS), posizione economica (OMISSIS) e che tutti i vincitori, collocati utilmente in graduatoria, avevano conseguito tale nuovo profilo. Il bando di concorso aveva previsto che l’inquadramento nel nuovo profilo professionale sarebbe avvenuto con decorrenza giuridica ed economica dal 1 ottobre 2001, data di pubblicazione del bando.

Con decreto del 19 marzo 2004 il riconoscimento del nuovo inquadramento era pero’ avvenuto solo dall’11 febbraio 2004, ossia in data successiva al termine delle operazioni concorsuali, a seguito di note della presidenza del Consiglio dei Ministri del 9 febbraio 2004, secondo le quali la nuova decorrenza risultava opportuna per garantire omogeneita’ di trattamento.

Cio’ premesso V.A. chiedeva che le venisse riconosciuto l’inquadramento nel nuovo profilo professionale nel termine di cui al bando di concorso, con tutte le conseguenze giuridiche ed economiche scaturenti dall’acquisito profilo.

Dopo la costituzione del contraddittorio, il Tribunale di Isernia accoglieva la domanda attrice e condannava il Ministero della pubblica istruzione al pagamento delle differenze stipendiali.

A seguito di gravame della parte soccombente, la Corte d’appello di Campobasso con sentenza del 9 maggio 2006 rigettava il gravame e condannava il Ministero al pagamento delle spese del giudizio.

Avverso tale sentenza il Ministero propone ricorso per Cassazione, affidato ad un unico articolato motivo V.A. non si e’ costituita in giudizio.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il ricorso il Ministero della pubblica istruzione denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 4 del contratto collettivo nazionale integrativo di amministrazione sottoscritto il (OMISSIS) e del D.Lgs. n. 487 del 1984, artt. 35, 40, 40 bis e 43 degli artt. 1321, 1322 e 1326 c.c. nonche’ insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. Piu’ specificamente il ricorrente lamenta che la Corte territoriale ha dato rilievo alle note della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 9 febbraio 2004, sulla base delle quali era stato disposta la modifica della decorrenza del nuovo inquadramento nonostante che dette note non fossero stato oggetto di esame ne’ nella comparsa di costituzione di cui al giudizio di primo grado ne’ in sede di gravame, Inoltre la sentenza impugnata aveva errato nel ritenere che il termine di cui al bando di concorso non potesse essere modificato per avere la V. acquisito con la vittoria al concorso un diritto non disponibile attraverso il contratto collettivo, perche’ la Pubblica amministrazione in materia di concorsi di pubblico impiego non poteva vincolarsi al rispetto della clausola del bando, che prevede l’inquadramento retroattivo dei vincitori. Cio’ infatti avrebbe finito per comportare costi non compatibili con il bilancio dello Stato, stante il riconoscimento ai vincitori del concorso delle differenze retributive anche in relazione al periodo in cui non erano state ancora superate le prove e non si erano neanche svolte di fatto le mansioni del nuovo profilo professionale. Inoltre non poteva trascurarsi la considerazione che la clausola del bando sul termine dello inquadramento non era altro che la trasposizione della clausola inserita nel contratto collettivo del 21 settembre 2000 e quindi nessun dubbio poteva permanere sulla possibilita’ di pervenire alla modifica della stessa cambiando la norma pattizia, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 165 del 2001, art. 40 proprio come era avvenuto nel caso di specie.

Il ricorso e’ infondato e, pertanto, va rigettato.

Come si e’ gia’ precisato, nel bando del pubblico concorso nel quale e’ stata dichiarata vincitrice V.A. era stato indicato – come risulta pacifico tra le parti – il giorno 1 ottobre 2001 come data in cui sarebbe avvenuto per i vincitori l’inquadramento nel nuovo profilo professionale con conseguente decorrenza degli effetti giuridici ed economici. Ed e’ altrettanto pacifico tra le parti che allorquando il Ministero con note del 9 febbraio 2004 ha spostato la decorrenza giuridica del nuovo inquadramento – sul dichiarato presupposto dei principi fissati dalla contrattazione collettiva del 2003 – la graduatoria del concorso era stata gia’ approvata ed erano stati, quindi, gia’ individuati i vincitori.

In questo contesto fattuale non puo’ dubitarsi che i vincitori del concorso in esame – cosi’ come ha ritenuto la Corte territoriale – avevano diritto a vedersi riconosciuto il nuovo inquadramento nei termini di cui al bando di concorso.

Questa Corte di Cassazione ha affermato di recente – in una fattispecie con profili di indubbia analogia con quella in esame – che in tema di lavoro pubblico privatizzato, ove la P.A. abbia manifestato la volonta’ di provvedere alla copertura di posti di una determinata qualifica attraverso il sistema del concorso interno ed abbia, a questo fine, pubblicato un bando che contenga tutti gli elementi essenziali (numero dei posti disponibili, qualifica, modalita’ del concorso, criteri di valutazione dei titoli, ecc), prevedendo, altresi’, il riconoscimento del diritto del vincitore del concorso di ricoprire la posizione di lavoro disponibile e la data a decorrere dalla quale e’ destinata ad operare giuridicamente l’attribuzione della nuova posizione, sono rinvenibili in un siffatto comportamento tutti gli estremi dell’offerta al pubblico, che impegna il datore di lavoro pubblico non solo al rispetto della norma con la quale esso stesso ha delimitato la propria discrezionalita’, ma anche ad adempiere l’obbligazione secondo correttezza e buona fede; ed ha anche precisato che il superamento del concorso, indipendentemente dalla successiva nomina, consolida nel patrimonio dell’interessato l’acquisizione di una situazione giuridica individuale, non disconoscibile alla stregua della natura del bando, ne’ espropriarle – in virtu’ dell’art. 2077 c.c., comma 2, – per effetto di diversa successiva disposizione generale volta, come nella specie, a posticipare la decorrenza giuridica ed economica dell’inquadramento (cosi’ in questi esatti termini : Cass. 19 giugno 2009 n. 14478 cui adde tra le altre per il medesimo indirizzo: Cass., Sez. Un., 29 agosto 1998 n. 8595 ed, in epoca successiva, Cass. 21 agosto 2004 n. 16501; Cass. 18 settembre 2001 n. 11743). Ne’ per andare in contrario avviso puo’ addursi, come e’ stato fatto in ricorso, che la sentenza impugnata conteneva una non esatta ricostruzione dei fatti di causa per non essersi operato cenno alcuno alla note del 21 ottobre 2004 ne’ nella memoria difensiva, con la quale si era inteso resistere alla domanda della V., ne’ nel giudizio di appello. Ed infatti ai fini decisori quello che conta e’ il momento di esaurimento della procedura concorsuale, sorgendo in tale momento il diritto del vincitore all’osservanza – come si e’ innanzi detto – di tutte le clausole del bando relative alla posizione lavorativa dei vincitori, e sorgendo in tale momento in capo al vincitore un diritto, come tale non disponibile attraverso la contrattazione collettiva.

Premesso che nei pubblici concorsi – come e’ stato puntualmente ricordato dal giudice d’appello – anche la pubblicazione della graduatoria provvisoria costituisce di per se’ atto terminale della procedura concorsuale (cfr. Cons. Stato 13 maggio 2003 n. 2529), la sopra ricordata censura del Ministero non puo’ trovare accoglimento perche’, a fronte di quanto contenuto nella sentenza impugnata, incombeva al Ministero – in osservanza al principio dell’autosufficienza del ricorso per Cassazione – indicare gli elementi capaci di provare che la modifica del termine di inquadramento nel nuovo profilo professionale fosse avvenuto prima dell’esaurimento dell’iter concorsuale. Per di piu’ contrariamente a quanto sostenuto nel ricorsoci termine non poteva essere modificato dalla contrattazione collettiva cui fa riferimento il Ministero atteso che questa Corte di Cassazione ha piu’ volte affermato che la semplice appartenenza di un lavoratore ad una rappresentanza sindacale non puo’ comportare di per se’ l’efficacia nei suoi confronti delle clausole degli accordi collettivi che siano state stipulate dalla medesima rappresentanza sindacale in deroga al principio della non disponibilita’, mediante contratto collettivo, dei diritti gia’ maturati ed entrati a far parte del patrimonio dei singoli lavoratori, se manca la prova della effettiva sottoscrizione dell’accordo da parte del lavoratore o di altre circostanze indicative di un suo specifico mandato o della sua personale adesione. all’accordo (cfr. in tali sensi Cass. 8 maggio 2003 n. 7037 e successivamente tra le altre Cass. 7 dicembre 2005 n. 26989).

La funzione nomofilattica di questa Corte di cassazione induce quindi a confermare quanto affermato da questa Corte con il sopra ricordato indirizzo, che ha ribadito – a conforto delle conclusioni ora in questa sede condivise – che a seguito della avvenuta riforma la pubblica amministrazione non esercita piu’, nel rapporto di pubblico impiego, poteri di supremazia speciale, ma opera con la capacita’ del datore di lavoro privato e nell’ambito di un rapporto contrattuale paritario, e che non configurandosi in capo ai dipendenti situazioni di interesse legittimo di diritto pubblico, la posizione degli stessi non e’ derogabile per effetto di atti unilaterali del datore di lavoro, per come per l’innanzi avveniva, allorche’ la tutela del lavoratore pubblico era riconducibile (ed era connessa) all’esercizio del potere amministrativo pubblico (cfr. in tali sensi in motivazione: Cass. 19 giugno 2009 n. 14478 cit).

Per concludere il ricorso va rigettato, non potendo trovare accoglimento proprio in ragione della avvenuta privatizzazione del pubblico impiego le censure mosse dal Ministero alla impugnata sentenza.

Nessuna statuizione sulle spese del presente giudizio di cassazione stante la mancata costituzione di V.A..

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso. Nulla sulle spese del presente giudizio di cassazione.

Cosi’ deciso in Roma, il 12 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2010

 

 

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