Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6088 del 09/03/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 09/03/2017, (ud. 30/11/2016, dep.09/03/2017),  n. 6088

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI

SUL LAVORO, c.f. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144,

presso lo studio degli avvocati LA PECCERELLA LUIGI, RAFFAELA FABBI,

che lo rappresentano e difendono giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 103/2010 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 24/02/2010 R.G.N. 1074/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/11/2016 dal Consigliere Dott. DANIELA CALAFIORE;

udito l’Avvocato EMILIA FAVATA per delega avvocato RAFFAELA FABBI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

La Corte d’appello di Catania, riformando parzialmente la sentenza del Tribunale di Modica e dopo aver rinnovato la consulenza medico legale sull’infortunato, ha accolto in parte l’appello proposto dall’Inail nei confronti di I.G. ed ha ridotto l’invalidità permanente riconosciuta dal Tribunale dal 12% al 7%, con decorrenza 25.10.05 condannando l’Inail a pagare la relativa rendita.

I.G., a seguito di infortunio sul lavoro occorsogli nel (OMISSIS), aveva ottenuto il riconoscimento di una invalidità permanente del 15% alla data del 25 ottobre 1995. A seguito di revisione, in data 25 ottobre 2005, la percentuale era stata dapprima ridotta al 5% e, poi, a seguito di altra visita del 27.4.2006, al 7%. Ritenendo erronea tale riduzione, I. aveva chiesto l’accertamento di una percentuale superiore ed il Tribunale di Modica, dopo aver espletato c.t.u., aveva riconosciuto una percentuale del 12% a decorrere dal 25.10.06.

Ricorre l’INAIL con un unico motivo.

I.G. non ha espletato attività difensiva.

Il Collegio ha autorizzato la redazione di motivazione semplificata come da decreto del Primo Presidente in data 14.09.2016.

Diritto

1. Con unico motivo di ricorso, l’Inail lamenta la violazione del D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 74 ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, rilevando che la fattispecie rientra nel regime del D.P.R. n. 1124 del 1965, mentre non trova applicazione ratione temporis il D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 13 che riconosce il risarcimento del danno biologico solo per gli infortuni denunziati dopo l’entrata in vigore del D.M. 12 luglio 2000. Ai sensi del D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 74 tuttavia, non sono indennizzabili i postumi che riducono l’attitudine al lavoro in misura inferiore al 10% del totale per cui, essendo stata accertata una riduzione al 7% dell’invalidità permanente, la domanda di I. doveva essere rigettata.

2. Il motivo va accolto. Il c.t.u. nominato in grado d’appello, le cui conclusioni sono state riportate dalla Corte territoriale alla pagina 2 della sentenza impugnata, ha riferito che le lesioni riportate ” allo stato attuale, possono ritenersi completamente stabilizzate; che, invece, residuano postumi di invalidità permanente che costituiscono compromissione della validità psicofisica del soggetto secondo le tabelle di cui al t.u. n. 1124 del 1965″.

Nonostante tali conclusioni, nelle quali il c.t.u. ha esplicitato che il giudizio espresso era relativo alle indicazioni delle tabelle di cui al t.u. n. 1124 del 1965, la Corte è incorsa nel vizio denunciato in ricorso in quanto ha valutato l’entità del danno per un evento occorso nel (OMISSIS) applicando le tabelle introdotte dal D.M. 12 luglio 2000, recante la “tabella dei coefficienti” relativi al danno biologico che, ai sensi del D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 13, comma 2 sono applicabili esclusivamente agli infortuni sul lavoro verificatisi, nonchè alle malattie professionali denunciate, a decorrere dalla data di entrata in vigore del suddetto D.M. 12 luglio 2000 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 25 luglio) mentre in caso di infortunio anteriore, l’invalidità dev’essere valutata in termini d’incidenza sull’attitudine al lavoro del richiedente, ai sensi del D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 74 e relative tabelle (Cass. n. 17089 del 21/07/2010, Cass. ord., n. 9956 del 05/05/2011, Cass. ord., n. 13574 del 2014; Cass. 990/2016).

3. Da tale erroneo inquadramento della fattispecie la Corte d’appello ha fatto derivare l’accoglimento parziale della originaria domanda proposta dall’assicurato che, invece) proprio per contestare la riduzione dell’invalidità al 7% aveva proposto il ricorso giudiziario. La Corte di merito ha, dunque, ritenuto che la percentuale di inabilità permanente accertata nella misura del 7% fosse sufficiente a fondare il diritto dello I. al mantenimento della rendita, laddove il D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 74 richiede il raggiungimento almeno della soglia dell’11%.

4. La sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa deve essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, con il rigetto della originaria domanda proposta da I.G..

5. Le spese dei gradi di merito vanno compensate in relazione alle diverse conclusioni degli accertamenti tecnici d’ufficio disposti dal Tribunale di Modica e dalla Corte d’appello di Catania. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rigetta la domanda proposta da I.G.. Condanna l’intimato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 1.600,00, di cui Euro 100,00 per spese ed oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori.

Compensa le spese dei gradi di merito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 30 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2017

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