Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6088 del 04/03/2021

Cassazione civile sez. lav., 04/03/2021, (ud. 24/11/2020, dep. 04/03/2021), n.6088

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. BOGHETIC Elena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1111-2020 proposto da:

D.A.D., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato PELLEGRINO CAVUOTO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso il decreto di rigetto n. cronologico 8541/2019 del TRIBUNALE

di NAPOLI, depositato il 13/11/2019 R.G.N. 17252/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/11/2020 dal Consigliere Dott. ELENA BOGHETICH.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. il Tribunale di Napoli, con decreto pubblicato il 13.11.2019, ha respinto il ricorso proposto da D.A.D., cittadino della (OMISSIS), di etnia (OMISSIS) e fede (OMISSIS), avverso il provvedimento con il quale la Commissione territoriale aveva, a sua volta, rigettato le istanze volte in via gradata al riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria;

2. il Tribunale ha ritenuto non credibile il racconto del richiedente (reso solamente alla Commissione territoriale, non avendo ritenuto di comparire in udienza) fuggito, nel 2012, dal paese di origine in quanto minacciato di morte dalla comunità (OMISSIS) a seguito di rifiuto di cedere il terreno ereditato dal padre per la costruzione di una moschea, poi effettivamente eretta, e riparato dapprima in Costa d’Avorio (dove avrebbe riportato la frattura di un braccio), poi in Burkina Faso, in Niger e infine in Libia – evidenziando la genericità e la contraddittorietà dell’episodio narrato (sia in ordine alle minacce di morte sia alla rottura del braccio), l’inverosimiglianza del mancato intervento delle autorità locali e la dissonanza con le notizie reperite sulle condizioni di sicurezza e socio-economiche della (OMISSIS), da cui risulta una stabilizzazione, sin dal 2016, della situazione politica del paese (e dunque l’assenza di conflitti armati generalizzati) nonchè cessata l’emergenza della patologia “Ebola” (e dunque la mancanza di una situazione di particolare vulnerabilità correlata a condizioni di salute);

3. il ricorso di D.A.D. domanda la cassazione del suddetto provvedimento per tre motivi illustrati da memoria;

4. il Ministero dell’Interno è rimasto intimato.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. con il primo motivo si denuncia violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 avendo, – il Tribunale – trascurato di pronunciarsi sulle angherie fisiche e morali subite dal richiedente e culminate nella rottura del braccio nondhè sulle minacce di morte ricevute dalla comunità (OMISSIS) del suo villaggio;

2. con il secondo motivo si denuncia nullità, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, del decreto, essendosi – il Tribunale – sottratto all’obbligo di cooperazione istruttoria;

3. con il terzo motivo si deduce vizio di motivazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, avendo – il Tribunale – omesso una fedele analisi della situazione socio-politica della (OMISSIS), ove imperversano gruppi islamici fondamentalisti e gruppi di banditi nomadi, e – pur se l’O.M.S. ha annunciato la fine dell’emergenza Ebola al 1.6.2016 – essendoci il rischio di una recrudescenza del viur Ebola;

4. l’esame di tali motivi risulta precluso dall’inammissibilità del ricorso per cassazione in ragione della nullità della procura speciale rilasciata su foglio separato, che non reca data alcuna;

5. invero, nel presente giudizio si applica il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, là dove dispone che: “La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima”;

6. in generale la procura per il ricorso per cassazione deve essere speciale (art. 365 c.p.c.) e, in quanto tale, necessariamente successiva al provvedimento impugnato, nonchè anteriore alla notifica del ricorso medesimo (art. 366 c.p.c., n. 5); se la procura è senza data, la sua posterità rispetto al provvedimento impugnato si ricava dal ricorso cui accede (in calce o a margine), mentre la sua anteriorità risulta dal contenuto della copia notificata (cfr., da ultimo e per tutte, Cass. n. 34259/19);

7. tuttavia, nel caso specifico della materia della protezione internazionale, il cit. D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, richiede qualcosa d’ulteriore rispetto, alla specialità (che si desume dal riferimento al provvedimento impugnato), alla posteriorità e all’anteriorità della procura (rispettivamente, in confronto al provvedimento impugnato e alla data di notifica del ricorso per cassazione): richiede la certificazione della data esatta di quando è stata rilasciata la procura medesima, data che deve essere non semplicemente posteriore al provvedimento impugnato, ma posteriore anche alla sua comunicazione;

8. la richiesta di siffatta certificazione della data è un quid pluris appositamente previsto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, ed estraneo all’ordinario sistema, cioè estraneo al combinato disposto dell’art. 365 c.p.c. e art. 366 c.p.c., n. 5, atteso che, diversamente opinando, si dovrebbe concludere che l’art. 35-bis cit. sarebbe urla norma apparente, ma ciò va escluso, vuoi dall’esame dei lavori preparatori, vuoi dal particolare rilievo pubblicistico del ricorso per cassazione in tema di protezione internazionale, vuoi dalla necessità che essa venga chiesta da chi sia nel territorio dello Stato (diversamente non vi sarebbe più o non vi sarebbe ancora interesse ad agire e neppure giurisdizione del giudice italiano);

9. in tal senso va condiviso il principio stabilito di recente da Cass. n. 1043 del 2020, secondo cui: “In materia di protezione internazionale, la data del conferimento della procura alle liti per proporre il ricorso per cassazione, al fine di assolvere al requisito della posteriorità alla comunicazione del decreto impugnato ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, deve essere certificata dal difensore, titolare di una speciale potestà asseverativa conferita “ex lege”; ne consegue che è inammissibile il ricorso nel quale la procura (nella specie, apposta a margine dell’atto) non indichi la data in cui essa è stata conferita, non assolvendo alla funzione certificatoria la sola autentica della firma, nè il citato requisito potendo discendere dalla mera inerenza all’atto steso a fianco o dalla sequenza notificatoria” (successiva conf. Cass. n. 2342 del 2020); in motRiàzione tale precedente afferma che “… la specialità della norma deriva dalla peculiare connotazione pubblicistica che la certificazione, quale demandata al difensore, viene ad assumere nel contesto del conferimento della procura; per esso, non si ha invero mera declinazione modale del sistema già congegnato all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 3 e art. 125 c.p.c., comma 3, demandandosi invece ai difensore un atto di fidefacienza, con peculiare valore di riscontro, che il conferimento della procura è avvenuto posteriormente alla comunicazione del decreto impugnato; ne deriva che tale certificazione implica di necessità l’asseverazione qualificata – possibile solo in capo al difensore investito del mandato ad impugnare per cassazione e a ciò abilitato – della presenza del richiedente protezione – di regola – nel territorio dello Stato, così formandosi un documento firmato, a sua volta, in presenza i del difensore e nel preventivo accertamento dell’identità del sottoscrittore; la locuzione impiegata (certificazione), rinviando in modo specifico ad un unico soggetto autore della condotta, e alla correlativa responsabilità, appare invero strettamente connessa ad un modo predeterminato, scelto dalla legge, di far risultare la posteriorità del mandato rispetto alla comunicazione del decreto, perciò integrando direttamente, accanto ad una funzione di controllo – come visto – della sottoscrizione e della sua provenienza (e, con essa, della volontà di impugnare, ex art. 83 c.p.c.), una speciale potestà asseverativa, di fidefacienza, conferita ex lege al difensore abilitato”;

10. In definitiva, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso.

11. Nulla per le spese, in considerazione del fatto che l’atto notificato da parte del Ministero intimato nel presente giudizio di legittimità non presenta i requisiti minimi del controricorso.

12. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell’avv. Pellegrino Cavuoto (Cass. Sez. Un. N. 10706 del 2006, Cass. N. 13055 del 2018, Cass. N. 15305 del 2018, Cass. N. 25304 del 2020), dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Legge di stabilità 2013) pari a quello – ove dovuto – per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell’avv. Pellegrino Cavuoto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo, unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 24 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2021

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA