Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6087 del 12/03/2010

Cassazione civile sez. lav., 12/03/2010, (ud. 22/12/2009, dep. 12/03/2010), n.6087

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE LUCA Michele – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 27244/2006 proposto da:

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A., in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, PIAZZA G. VERDI, presso lo studio dell’ avvocato TURCO Chiara,

(c/o l’Ufficio della Funzione Affari Legali e Societari), che lo

rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

M.R.;

– intimato –

sul ricorso 28773/2006 proposto da:

M.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE

MILIZIE 38, presso lo studio dell’avvocato ANGELOZZI GIOVANNI, che

lo rappresenta e difende, giusta mandato a margine del controricorso

e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3343/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 11/10/2005 r.g.n. 6273/02;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

22/12/2009 dal Consigliere Dott. MAURA LA TERZA;

udito l’Avvocato ANGELOZZI GIOVANNI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino, che ha concluso per il rigetto di entrambi i

ricorsi.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza in epigrafe indicata dell’11 ottobre 2005 la Corte d’appello di Roma, all’esito di consulenza contabile, accoglieva la domanda proposta da M.R. nei confronti del Istituto Poligrafico, sul diritto alla inclusione dei compensi percepiti per lavoro straordinario nella base di calcolo sia dell’indennità di anzianità e del TFR, sia delle mensilità aggiuntive e delle ferie, e condannava l’Istituto Poligrafico al pagamento della somma di Euro 11.469,96.

La Corte Territoriale, escludeva preliminarmente la nullità del ricorso introduttivo sul rilievo che questo conteneva l’indicazione dell’oggetto della domanda, la durata del rapporto, delle ore di lavoro straordinario svolte annualmente che, risultando dalle buste paga, consentivano una istruttoria puramente documentale con l’ausilio di consulenza contabile; peraltro nelle note di appello del Poligrafico si dava atto che i dati esposti dal CTU coincidevano con quelli dell’ufficio, salvo il dissenso sulle ragioni di diritto fatte valere. La Corte adita aggiungeva che pacificamente il rapporto di lavoro era cessato il 31 marzo 2000 e che il diritto al ricalcolo del TFR non era prescritto, mentre, in relazione alle gratifiche annuali ed alla retribuzione per il periodo feriale, la eccezione di prescrizione non poteva essere accolta in quanto sollevata solo in appello. I Giudici di merito rigettavano altresì la eccezione di compensazione proposta dal Poligrafico in relazione all’accordo aziendale del 1974, in cui, era stato erogato un miglioramento retributivo pari a 60 minuti della retribuzione dell’operaio litografo di primo livello, precisandosi che detto compenso era “assorbibile in caso di vertenze comunque proposte dal personale dipendente che possano ricollegarvisi” sul rilievo tra l’altro, che la normativa sul TFR non era derogabile dalla contrattazione collettiva, cui era consentito solo di fissare una base di calcolo diversa da quella prefigurata dalla legge. Nel merito la Corte affermava che il compenso per lavoro straordinario, reso come nella specie con periodicità ed abitualità, deve essere computato nella indennità di anzianità maturata fino al 31 maggio 1982 e nel TFR, nonchè nelle mensilità aggiuntive e nella retribuzione feriale.

Avverso detta sentenza propone ricorso l’Istituto Poligrafico, con sei motivi, mentre resiste con controricorso e ricorso incidentale condizionato con un motivo il lavoratore.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente disposta la riunione dei ricorsi ex art. 335 cod. proc. civ..

Con il primo motivo del ricorso principale il Poligrafico denunzia violazione degli artt. 414, 164 e 156 cod. proc. civ., per avere la Corte d’appello negato la nullità del ricorso introduttivo.

La censura non può essere accolta.

Il giudice di appello ha infatti ritenuto sufficientemente enucleabili nel ricorso sia il petitum che la causa petendi, traendo conforto alla sua interpretazione dell’atto introduttivo dalla circostanza che parte convenuta avesse svolto compiute difese di merito circa le richieste di controparte. La valutazione della nullità del ricorso introduttivo per indeterminatezza dell’oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto sulle quali questa si fonda, implica una interpretazione dell’atto introduttivo della lite riservata al giudice del merito, censurabile in cassazione solo per vizi di motivazione. Essendo le ragioni esposte nella sentenza in esame per affermare che il ricorso introduttivo non era affetto dal vizio denunciato congruamente e logicamente articolate, deve rigettarsi il motivo.

Con il secondo motivo, lamentando il difetto di motivazione, ci si duole che sia stata rigettata la domanda riconvenzionale – eccezione di compensazione procedendo ad una errata interpretazione dell’accordo del 1974, sul rilievo che nessuna azienda si sarebbe indotta ad erogare un’ora di retribuzione dal 1974 senza ricevere alcuna prestazione lavorativa, nè l’assorbibilità valeva solo in caso di vertenze connesse alla produttività, ma per quelle relative al lavoro straordinario.

Il motivo è infondato.

Secondo parte ricorrente la menzionata clausola di assorbibilità avrebbe dovuto dar luogo alla non computabilità dei compensi per lavoro straordinario negli istituti per cui è causa o, quantomeno, in caso di diversa conclusione circa la computabilità, avrebbe dovuto far nascere il diritto alla restituzione degli importi corrisposti alla controparte in esecuzione del contratto aziendale. Sotto un primo profilo, è contestata l’affermazione che la clausola di assorbibilità prevista dall’accordo del 1974 sia riferibile solo ai compensi previsti per aumento della produttività e non anche a quelli conseguenti all’effettuazione dello straordinario, in quanto porta all’illogica conclusione che il datore avrebbe corrisposto l’aumento senza nessuna contropartita sul piano della prestazione, a fronte di una semplice disponibilità ad aumentare la produttività. TI giudice di merito avrebbe dovuto, invece, valutare l’accordo nella sua interezza, tenendo conto che il suo obiettivo era anche quello di evitare che in futuro potessero nascere controversie in punto di inclusione nel calcolo dell’i.d.a. e del t.f.r. dello straordinario. Si contesta quindi l’interpretazione data dal giudice di merito all’accordo sindacale del 1974.

La censura è inammissibile sia sotto il profilo dell’erronea interpretazione, in quanto non specifica quali sarebbero i canoni di ermeneutica negoziale che il giudice di merito avrebbe violato, sia sotto il profilo della carenza di motivazione in quanto non sono indicati vizi logici o difetti di indagine in cui sarebbe incorso il secondo giudice.

E’ altresì infondata al riguardo la censura in punto di violazione della normativa di legge in materia di trattamento di fine rapporto contenuta nella L. n. 297 del 1982. Deve rilevarsi che ai fini del calcolo del t.f.r. i criteri di quantificazione della retribuzione annua fissati dall’art. 2120 c.c., nuovo testo, possono essere derogati solo dalla normativa collettiva intervenuta successivamente all’entrata in vigore della norma di legge e che tale deroga non può essere effettuata mediante il richiamo a norme pattizie previgenti. Tali norme sono, infatti, mille in quanto la disciplina fissata dalla L. n. 297 è di carattere legislativo, di modo che la loro nullità prescinde dalla difformità o conformità rispetto alla nuova disciplina legislativa. La reviviscenza di dette clausole contrattuali mille può derivare solo da una “manifestazione di volontà delle parti contraenti che evidenzi una previsione diversa, rispetto a quella legale, circa il criterio specifico per l’individuazione della base di computo del trattamento di fine rapporto” (Cass. 24.6.95 n. 7185). Tale reviviscenza non è qui prospettata per l’accordo aziendale del 1974, atteso che parte ricorrente, pur tacendo riferimento ad una generica rinegoziazione, nulla ha dedotto circa uno specifico intervento successivo in tema di calcolo del t.f.r.. (nello stesso senso Cass. 2614/2008).

Con il terzo motivo ci si duole del rigetto dell’eccezione di prescrizione, dovendosi distinguere la fase delle esigibilità del diritto al TFR e la data della sua maturazione.

Il motivo è infondato, in quanto la giurisprudenza di questa Corte ha già chiarito che la scadenza delle annualità idonee al calcolo delle quote di accantonamento degli istituti di fine rapporto e la ricezione delle comunicazioni datoriali in punto di accantonamenti utili sono inidonee ad eliminare la situazione di incertezza circa la quantificazione dell’importo spettante, che – continuando a sussistere – legittima il lavoratore a richiedere l’accertamento giudiziale del diritto. Perchè possa decorrere il termine di prescrizione è necessario che il diritto sia incontroverso e, dato che la maturazione del t.f.r. non è istantanea, non è dato identificare un unico momento destinato a costituire il dies a quo della prescrizione dell’azione di accertamento. Ne consegue che la relazione ravvisabile fra azione di mero accertamento del diritto ed azione diretta alla sua concreta attuazione opera in senso esattamente inverso a quello preteso da parte ricorrente, perchè, mentre la mancata sperimentazione della prima, non soggetta a termini di prescrizione, risulta del tutto irrilevante ai fini della persistente sperimentabilità della seconda, è la possibile prescrizione di questa che può precludere l’azione di mero accertamento, per difetto di interesse, in quanto, una volta estinto il diritto, con conseguente impossibilità di realizzazione pratica del suo contenuto, viene meno, di norma, ogni utilità dell’accertamento della sua mera esistenza, così difettando il ricordato presupposto dell’invocazione dell’officium judicis (cfr. Cass. 9.4.03 n. 9575 e da ultimo, proprio in relazione a fattispecie analoga Cass. n. 2781 del 06/02/2008).

Con il quarto mezzo ci si duole del ricalcolo degli istituti collaterali.

Con il quinto motivo ci si duole che non sia stato affrontata la questione della esclusione del compenso per lavoro straordinario nel TFR dopo l’entrata in vigore del CCNL del 1992.

Il quarto ed il quinto motivo sono fondati come già deciso dalle sentenze di questa Corte n. 2781/2008 e 2614/2008.

Deve rilevarsi che in ragione della disciplina fissata, ai fini del calcolo del t.f.r. dall’art. 2120 c.c. (“Salvo diversa previsione dei contratti collettivi la retribuzione annua, ai fini del comma precedente, comprende tutte le somme, compreso l’equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese”, comma 2), alle parti contrattuali in sede di esercizio dell’autonomia negoziale collettiva è riconosciuta la facoltà di stabilire eccezioni alla regola generale della onnicomprensività della retribuzione annua da prendere in considerazione (“tutte le somme… corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale…”). La norma collettiva deve essere, tuttavia, formulata in termini chiari ed univoci, atteso che “anche le relazioni sindacali, come i rapporti negoziali, devono ispirarsi a buona fede”, per cui, atteso che la deroga al criterio dell’onnicomprensività rappresenta un condizionamento del diritto del lavoratore che cessa dal rapporto di lavoro, “questa limitazione non può essere introdotta in modo indiretto e quasi surrettizio, ma richiede… che la deroga sia dichiarata espressamente o sia comunque desumibile in modo chiaro ed univoco” (v. Cass. 18.9.07 n. 19350, in motivazione).

Sul punto manca, tuttavia, una valutazione della norma collettiva in punto di univocità e chiarezza, che tenga conto della disciplina contrattuale nella sua completezza, non solo, quindi, dell’art. 21 del C.C.N.L. 1992, ma anche dell’art. 34, comma 3, che disciplina il trattamento di fine rapporto e reca la testuale espressione “per quanto non previsto dal presente articolo si fa riferimento alle norme della L. 29 maggio 1982, n. 297”. A tanto dovrà provvedere il giudice di rinvio.

E’ fondato anche il quinto motivo attinente il computo dei compensi percepiti per straordinario ai fini della determinazione degli istituti collaterali presi in considerazione (tredicesima e quattordicesima mensilità e retribuzione delle ferie).

La sentenza impugnata ritiene che l’incidenza dello straordinario continuativamente prestato su tali istituti derivi dall’art. 21 del C.C.N.L. del 1989 il quale darebbe della retribuzione una nozione onnicomprensiva, senza che nello stesso contratto esistano altri parametri che consentano di scorporare da tale nozione alcuno degli elementi retributivi percepiti. Ad analoga conclusione giunge a proposito del successivo C.C.N.L. del 1992, ove la diversa formulazione della nozione data dall’art. 21 (“retribuzione è quanto complessivamente percepito dal lavoratore per la sua prestazione lavorativa nell’orario normale”) viene interpretata nel senso che retribuzione sarebbe quanto percepito non solo per l’orario contrattuale, ma anche per lo straordinario fisso e continuativo (che come tale entrerebbe a far parte nello “orario normale”). Tale ricostruzione è del tutto carente, in quanto manca l’esame delle disposizioni dedicate agli istituti retributivi in parola dai due contratti collettivi in esame, nonchè dal regolamento del personale, che dedica specifiche norme alle modalità di determinazione della tredicesima e quattordicesima mensilità e ne fissa il computo in maniera fissa ed invariabile. Tale difetto di indagine comporta la violazione del canone ermeneutico della valutazione complessiva delle clausole contrattuali (art. 1363 c.c.), che la giurisprudenza di questa Corte ritiene di particolare rilievo nell’interpretazione dei contratti collettivi (Cass. 5.6.04 n. 10721 ed altre conformi).

Stante l’accoglimento del quarto e quinto motivo, resta assorbito il sesto, con cui si denunzia la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato perchè il M. avrebbe limitato la inclusione dei compensi per lavoro straordinario nella indennità di anzianità e nel TFR sino all’anno 1994, mentre la sentenza impugnata aveva incluso i medesimi fino al 2000.

Con il ricorso incidentale condizionato si chiede che il presunto credito dell’Istituto, in forza dell’accordo del 1974, portato in compensazione, venga dichiarato inesistente, ovvero prescritto e che venga dichiarata la decadenza dalla proponibilità dell’azione di annullamento.

Il ricorso incidentale, sia pur proposto in via condizionata, è inammissibile, per mancanza di soccombenza, giacchè il lavoratore risulta totalmente vittorioso nel giudizio di merito.

In conclusione, debbono essere rigettati il primo e il secondo e il terzo motivo del ricorso principale mentre vanno accolti il quarto e il quinto e va dichiarato assorbito il sesto, il ricorso incidentale condizionato va dichiarato inammissibile.

Di conseguenza l’impugnata sentenza deve essere cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio al giudice indicato in dispositivo perchè proceda a nuovo esame circa i punti sopra indicati e provveda anche sulle spese del presente giudizio.

PQM

La Corte riunisce i ricorsi, accoglie il quarto e quinto motivo del ricorso principale, rigetta il primo, il secondo e il terzo, dichiara assorbito il sesto; dichiara inammissibile il ricorso incidentale condizionato; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia anche per le spese alla Corte di appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 22 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2010

 

 

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