Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6087 del 04/03/2020

Cassazione civile sez. II, 04/03/2020, (ud. 30/10/2019, dep. 04/03/2020), n.6087

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28627/2015 proposto da:

G.F., rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE

BAVARESCO;

– ricorrente principale e incidentale –

contro

G.R., GR.FR., GR.RO.,

G.S., G.E., G.A., G.G.,

G.M., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FRANCESCO ORESTANO

21, presso lo studio dell’avvocato FABIO PONTESILLI, rappresentati e

difesi dall’avvocato SILVIA QUERINI;

– controricorrenti al ricorso principale e incidentale –

avverso la sentenza n. 630/2015 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 15/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

30/10/2019 dal Consigliere Dott. SERGIO GORJAN.

Fatto

FATTI DI CAUSA

G.F. ebbe ad avviare lite avverso i consorti G. per sentir accertare che parte del fondo sito in (OMISSIS) particella (OMISSIS), assegnatogli a seguito del rogito notarile di divisione dell’originario predio in comunione, fosse occupato dai convenuti senza titolo e di conseguenza instava per l’ordine ai convenuti di restituzione.

La questione traeva origine da contratto di divisione,intervenuto tra i G. – attore e convenuti – stante la discrasia di latitudine del bene assegnato a G.F. tra quanto previsto nella scrittura privata stipulata nel 2009 e quanto stabilito nel rogito notarile del 13.2.2012, cui era allegato apposito piano di frazionamento.

Il Tribunale di Pordenone sez. (OMISSIS) accolse la domanda di G.F. ritenendo prevalente quanto stabilito nel rogito notarile, con allegato frazionamento,mentre la Corte d’Appello di Trieste, adita dai consorti G., ebbe a ritenere prevalente la volontà espressa nel patto di divisione del 2009, redatto in forma di scrittura privata, in assenza di alcun elemento per dedurre esser intervenuta nuova manifestazione di volontà negoziale innovativa nel rogito del 2012.

Avverso detta sentenza G.F. ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi.

I consorti G. hanno resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto da G.F. s’appalesa infondato e va rigettato.

In limine deve la Corte rilevare l’infondatezza dell’eccezione di improcedibilità del ricorso poichè non depositata anche la sentenza impugnata notificata via p.e.c., circa la quale in ricorso il G. non opera cenno.

La sentenza impugnata risulta depositata in Cancelleria il 15.10.2015 ed il ricorso per cassazione avviato alla notifica il 21.11.2015, ossia entro i sessanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento impugnato.

Inoltre – Cass. sez. 3 n. 11376/10 – parte impugnante nel suo ricorso non opera cenno all’intervenuta notifica della sentenza impugnata e, comunque – Cass. SU n. 10648/17 -,la sentenza portante la relata di notifica a mezzo p.e.c. risulta versata in causa dalla parte resistente costituita.

Con il primo mezzo d’impugnazione G.F. deduce sostanzialmente omesso esame ex art. 360 c.p.c., n. 5, di fatti rilevanti individuati nella differenza di latitudine – per sensibile superficie – tra il bene immobile a lui assegnato nella scrittura privata del 2009 e nel rogito notarile del 2012 e l’accertamento peritale che al fondo, sub particella catastale (OMISSIS) lui per toccato, mancavano mq. 219 di superficie rispetto all’indicazione in frazionamento catastale allegato al rogito.

Con la seconda doglianza il G. lamenta che la Corte triestina erroneamente abbia ritenuto che il rogito notarile del 2012 non configurasse una nuova pattuizione tra le parti a superamento di quella adottata nel 2009, bensì sia da qualificare siccome mero accordo di accertamento e confezione di contratto atto alla trascrizione ed un tanto ha fatto nonostante la sua precisa contestazione sul punto espressa nelle scritture del procedimento d’appello.

Non concorrono le censure mosse dal ricorrente, che possono esser esaminate congiuntamente, poichè attingono da profili diversi la medesima questione sostanziale, ossia la valenza da assegnare ai due contratti di divisione afferenti il medesimo bene stipulati tra le parti.

E’ dato oramai acquisto, anche perchè specificatamente affermato dai Giudici d’appello e riconosciuto dal G. in ricorso, che la scrittura privata del 2009 è da qualificarsi siccome contratto di divisione e,non già, mero preliminare che ha portato al definitivo con il rogito notarile del 2012.

A ciò consegue che l’individuazione della prevalenza della disciplina pattizia, a regolamento della divisione portata in uno dei detti contratti, è questione attinente all’individuazione della volontà delle parti ossia questio facti.

La Corte giuliana ha evidenziato come il rogito notarile era funzionale alla necessità di trascrizione del patto ed alla evidenziazione in catasto della costituzione delle nuove particelle, e come la volontà pattizia era stata puntualmente estrinsecata nella scrittura privata del 2009, cui era allegata anche apposita planimetria sottoscritta da tutte le parti portante la dividente tra i lotti, con esatta rappresentazione del fondo in concreto assegnato al ricorrente in godimento esclusivo ad esito del patto.

Quindi non concorre alcun omesso esame di fatti rilevati, poichè la Corte territoriale ebbe a valutare la diversa posizione della dividente tra i lotti presente negli allegati dei due atti contrattuali e motivatamente ritenne che la dividente presente nel frazionamento catastale rappresentava un errore in difetto di ogni elemento fattuale per ritenere superata la volontà pattiziia già formatasi e palesata nell’atto del 2009.

Nemmeno il richiamo al dato ponderale di superficie catastale mancante alla particella a lui assegnata conforta la tesi del ricorrente, posto che questi in ricorso nemmeno ha cennato all’esistenza di dato positivo, acquisito in atti, lumeggiante la corrispondenza tra al superficie catastale della particella e quella effettiva del bene pertoccato in sua signoria, come anche ricorda parte resistente – il frazionamento eseguito espressamente scontava l’incertezza dei confini dell’originario predio da frazionare -.

Quanto poi alla violazione di legge individuata nella prevalenza assegnata alle pattuizioni portate in scrittura del 2009 rispetto a quanto desumibile dal rogito notarile – in buona sostanza la mera differenza della posizionamento della linea dividente negli allegati agli atti contrattuali – in effetto l’argomento critico svolto si compendia nella mera formulazione di tesi interpretativa alternativa che assegna valenza prevalente dal rogito sulla scrittura privata valorizzata, invece, dalla Corte di merito.

L’argomento critico svolto si limita a contestare quanto statuito dalla Corte triestina senza in effetti confrontarsi con la motivazione di sentenza, nella quale viene sottolineata l’assenza assoluta nel rogito di ogni cenno alla comune volontà di superare le precedenti pattuizioni – mutuo dissenso -, volontà di certo non desumibile dall’unico elemento fattuale rappresentato dalla diversa rappresentazione grafica della partizione del originario unico fondo comune ed al cenno della superficie catastale di mq 1.300 contro l’indicazione di circa mq 1.228 presente nella scrittura privata del 2009.

Difatti,come rilevato dalla Corte giuliana, la diversità cennata ben poteva ascriversi ad errore a fronte della precisa previsione dei contraenti della futura stipulazione del rogito al fine di procedere alla trascrizione e l’argomento critico svolto in ricorso non individua aporia di detto apprezzamento meritale tipizzata ex art. 360 c.p.c., bensì mera valutazione alternativa.

Al rigetto del ricorso segue la condanna di G.F. a rifondere ai consorti G. resistenti le spese di questo procedimento di legittimità,tassate in Euro 1.700,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge e rimborso forfetario ex tariffa forense.

Concorrono in capo ai ricorrente le condizioni processuali per l’ulteriore pagamento del contributo unificato.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere ai resistenti G., in solido fra loro, le spese di questo giudizio di legittimità,liquidate in Euro 1.700,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge e rimborso forfetario ex tariffa forense nella misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza di Camera di consiglio, il 30 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2020

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