Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6085 del 12/03/2010

Cassazione civile sez. lav., 12/03/2010, (ud. 16/12/2009, dep. 12/03/2010), n.6085

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso

lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, rappresentata e difesa

dall’avvocato TOSI PAOLO, giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GLORIOSO

13, presso lo studio dell’avvocato BUSSA LIVIO, che lo rappresenta e

difende unitamente agli avvocati VITALE ALIDA, RAFFONE NINO, giusta

mandato a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 510/2005 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 04/04/2005 R.G.N. 1714/04;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

16/12/2009 dal Consigliere Dott. MORCAVALLO Ulpiano;

udito l’Avvocato DE MARINIS NICOLA per delega FIORILLO LUIGI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso per

quanto di ragione.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe specificata la Corte d’appello di Torino, in relazione alla domanda proposta da C.A. intesa ad ottenere la declaratoria di nullita’ del termine apposto a successivi contratti a termine con i quali era stato assunto dalle Poste Italiane s.p.a., a decorrere dal 1 dicembre 1999, a conferma della decisione di primo grado ha accertato la nullita’ della clausola di apposizione del termine relativa al primo di tale contratti – giustificata dalla societa’ in ragione di esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione e rimodulazione degli assetti occupazionali connessa alla privatizzazione dell’ente – e, per l’effetto, ha dichiarato che fra le parti si e’ instaurato un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza dalla predetta data, condannando la societa’ convenuta alla riammissione in servizio e al pagamento delle retribuzioni maturate dal momento di offerta della prestazione lavorativa dopo la disdetta, e cioe’ dalla data di ricevimento della lettera contenente la richiesta di tentativo di conciliazione inoltrata all’ufficio provinciale del lavoro.

2. La societa’ propone ricorso per Cassazione, con un unico motivo, illustrato con successiva memoria, deducendo che il contratto a termine doveva ritenersi legittimo alla stregua dell’accordo collettivo 25 settembre 1997, integrativo dell’art. 8 del c.c.n.l.

del 1994, da intendersi – secondo la giurisprudenza di legittimita’ – espressione della autonomia collettiva, autorizzata, ai sensi della L. n. 56 del 1987, art. 23 a introdurre ipotesi diverse di contratto a termine, in ragione delle esigenze connesse alla ristrutturazione dell’ente, senza necessita’ di provare che la singola posizione lavorativa fosse assegnata a termine perche’ coinvolta nella detta ristrutturazione. Il lavoratore resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso va respinto, previa correzione della decisione impugnata ai sensi dell’art. 384 c.p.c..

Come questa Corte ha piu’ volte affermato, e come va anche qui enunciato, in materia di assunzioni a termine di dipendenti postali, con l’accordo sindacale del 25 settembre 1997, integrativo dell’art. 8 del c.c.n.l. 26 novembre 1994, e con il successivo accordo attuativo, sottoscritto in data 16 gennaio 1998, le parti hanno convenuto di riconoscere la sussistenza della situazione straordinaria, relativa alla trasformazione giuridica dell’ente ed alla conseguente ristrutturazione aziendale e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso di attuazione, fino alla data del 30 aprile 1998; ne consegue che deve escludersi la legittimita’ delle assunzioni a termine cadute dopo il 30 aprile 1998, per carenza del presupposto normativo derogatorio, con la ulteriore conseguenza della trasformazione degli stessi contratti a tempo indeterminato, in forza della L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 1 (v., fra le altre, Cass. 1/10/2007 n. 20608, 27/3/2008 n. 7979, 18378 del 2006).

In base a tale principio, va quindi confermata la declaratoria di nullita’ del termine apposto al contratto de quo, essendo invece irrilevante la sussistenza, o meno, della prova di esigenze giustificative dell’apposizione del termine, sulla cui carenza la decisione impugnata ha invece fondato la sua statuizione.

Il ricorso va dunque respinto e la societa’ ricorrente va condannata al pagamento delle spese del giudizio, liquidate come in dispositivo.

PQM

LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in Euro 39,00 per esborsi e in Euro duemila per onorari, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge.

Cosi’ deciso in Roma, il 16 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2010

 

 

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