Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6085 del 09/03/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 09/03/2017, (ud. 19/04/2016, dep.09/03/2017),  n. 6085

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLE TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17838-2013 proposto da:

AUCHAN S.P.A. P.I. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GERMANICO 96,

presso lo studio dell’avvocato LUCA DI PAOLO, rappresentata e difesa

dall’avvocato FRANCESCO SAVERIO FRASCA, giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

S.S. C.F. (OMISSIS), domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato CARLO MARIA PARATORE, giusta

delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 386/2013 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 02/04/2013 r.g.n. 616/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/04/2016 dal Consigliere Dott. LEO GIUSEPPINA;

udito l’Avvocato PARATORE CARLO MARIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI RENATO, che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso per quanto di ragione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di Appello di Catania, con sentenza depositata il 2/4/2013, riformava parzialmente la sentenza di prime cure del 5/4/2008 con la quale era stato riconosciuto l’inquadramento di S.S. nelle mansioni superiori di secondo livello del CCNL ed era stata pronunziata la condanna di Auchan S.p.A. al pagamento delle differenze retributive ed al risarcimento del danno da dequalificazione professionale nella misura di Euro 8.000,00 con accertamento della sussistenza del mobbing. Confermando la sentenza di prima istanza in ordine ai predetti profili, la Corte territoriale condannava ulteriormente Auchan a corrispondere a titolo di risarcimento del danno conseguente al demansionamento la somma di Euro 12.391,00, oltre accessori.

Per la cassazione della sentenza Auchan S.p.A. propone ricorso articolato in due motivi.

La S. resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo l parte ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 2103 e 2697 c.c., l’erronea interpretazione delle norme contrattuali CCNL Terziario e Servizi in materia di classificazione e servizi in materia di classificazione del personale, inquadramenti e mansioni, nonchè, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, omesso esame di elementi decisivi alla risoluzione della controversia, lamentando che la motivazione della sentenza della Corte di merito sarebbe palesemente lacunosa ed errata in quanto la Corte d’Appello avrebbe errato nella valutazione dell’accertamento giudiziale della domanda di inquadramento superiore e non avrebbe correttamente considerato che la S. non avrebbe provato di svolgere le proprie mansioni di concetto in modo autonomo.

2. Con il secondo motivo si censura la violazione e falsa applicazione degli artt. 2103, 1218 e 2697 c.c.; artt. 115 e 432 c.p.c., nonchè contraddittorietà della motivazione in relazione all’asserito demansionamento ed alla somma liquidata a titolo di risarcimento danni.

3. I motivi, contenenti entrambi più censure, non sono meritevoli di accoglimento, in quanto non idonei a scalfire il corretto iter motivazionale seguito dai giudici di secondo grado che, adeguatamente e motivatamente delibate tutte le risultanze istruttorie in merito alle mansioni ed alle spettanze economiche della S., perviene alla decisione nel rispetto della normativa di cui all’art. 2103 c.c., e di quella contrattuale collettiva di settore.

Deve, più in particolare, rilevarsi che attraverso la censura della motivazione e della violazione di legge, in realtà, in più punti, con i mezzi di impugnazione spiegati, si tende ad un riesame del merito cui in questa sede non si può accedere.

Inoltre, come sottolineato dalle Sezioni Unite di questa Corte (con la sentenza n. 8053 del 2014), per effetto della riforma del 2012, per un verso, è denunciabile in Cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione); per l’altro verso, è stato introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia).

Orbene, poichè la sentenza oggetto del giudizio di legittimità è stata pubblicata, come riferito in narrativa, il 2 aprile 2013, nella fattispecie si applica, ratione temporis, il nuovo testo dell’art. 360, comma 1, n. 5), come sostituito dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, a norma del quale la sentenza può essere impugnata con ricorso per cassazione per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Ma nel caso in esame, il motivo di ricorso che denuncia il vizio motivazionale indica in modo del tutto generico il fatto storico (Cass. n. 21152 del 2014), con carattere di decisività, che sarebbe stato oggetto di discussione tra le parti e che la Corte di Appello avrebbe omesso di esaminare; nè, tanto meno, fa riferimento, alla stregua della pronunzia delle Sezioni Unite, ad un vizio della sentenza “così radicale da comportare” in linea con “quanto previsto dall’art. 132 c.p.c., n. 4, la nullità della sentenza per mancanza di motivazione”.

E, dunque, non potendosi più censurare, dopo la riforma del 2012, la motivazione relativamente al parametro della sufficienza, rimane il controllo di legittimità sulla esistenza e sulla coerenza del percorso motivazionale del giudice di merito (cfr., tra le molte, Cass. n. 25229 del 2015) che, nella specie, è stato condotto dalla Corte territoriale con argomentazioni logico – giuridiche del tutto congrue in ordine alle differenze retributive ed alle mansioni riconosciute alla lavoratrice a seguito di delibazione istruttoria sorretta da una motivazione assolutamente congrua e rispettosa anche della valutazione dei consolidati arresti giurisprudenziali della Corte di legittimità riguardo al c.d. procedimento trifasico. Ed invero, “nel procedimento logico – giuridico diretto alla determinazione dell’inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da tre fasi successive: l’accertamento del fatto delle attività lavorative in concreto svolte; l’individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria ed il raffronto tra il risultato della prima indagine ed i requisiti previsti dalla normativa contrattuale individuati nella seconda” (cfr., tra le molte, Cass., Sez. lav. nn. 18122/14; 2642/04; 12785/03; 5684/08).

Da quanto innanzi rilevato consegue altresì la corretta sussunzione, da parte dei giudici di secondo grado, della fattispecie nella normativa che si assume violata.

Il ricorso va pertanto respinto.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 3.600,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, il 3 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2017

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