Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6085 del 04/03/2021

Cassazione civile sez. lav., 04/03/2021, (ud. 10/11/2020, dep. 04/03/2021), n.6085

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAIMONDI Guido – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3616-2019 proposto da:

Z.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TARANTO

44, presso lo studio dell’avvocato FELICE FAZIO, che lo rappresenta

e difende;

– ricorrente –

contro

FE.NI.G. S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANAPO 19, presso lo studio

dell’avvocato ROBERTO BORLE’ GIOPPI, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4321/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 16/11/2018 R.G.N. 957/2018;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/11/2020 dal Consigliere Dott. FABRIZIA GARRI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO RITA, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato DANIELE DEL BO, per delega verbale Avvocato FELICE

FAZIO;

udito l’Avvocato ALFREDO SAMENGO, per delega verbale Avvocato ROBERTO

BORLE’ GIOPPI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Z.M. impugnò il licenziamento intimatogli dalla Fenig s.r.l. per giustificato motivo oggettivo eccependo la fittizietà della motivazione postane a fondamento e denunciandone la natura ritorsiva.

1.2. Il Tribunale, all’esito della fase sommaria, ritenne che il recesso avesse carattere ritorsivo, mentre all’esito dell’opposizione ne venne accertata l’illegittimità e, dichiarato risolto il rapporto, la società fu condannata al pagamento di un’ indennità risarcitoria, ai sensi della L. n. 300 del 1970 e ss.mm., art. 18, comma 5 quantificata in diciotto mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto percepita.

2. La Corte di appello di Roma, investita del reclamo principale da parte della società e di quello incidentale del lavoratore, ha accolto il primo e, respinto il reclamo incidentale, in riforma della sentenza impugnata, ha rigettato la domanda originariamente proposta.

2.1. Il giudice del gravame ha riepilogato le vicende che avevano visto coinvolta la società la quale nel (OMISSIS), per effetto di disposizioni regionali che avevano determinato la soppressione dell’Unità Organizzativa di Medicina, aveva avviato una procedura di mobilità per 48 lavoratori non medici cui erano seguite, nel corso del 2015, due ulteriori procedure indirizzate al personale medico. All’esito della prima, successivamente al nuovo accreditamento della struttura da parte della Regione Lazio nel mese di giugno 2015, le parti avevano raggiunto un accordo con una rimodulazione dell’orario. Con la seconda procedura, nel dicembre 2015, si era pervenuti alla risoluzione del rapporto col Dott. Z. poichè era stata ulteriormente ridotta l’attività dell’Unità di medicina generale; era stato soppresso il posto da lui ricoperto e non era stata ravvisata alcuna possibilità di ricollocarlo diversamente.

2.2. La Corte di appello ha ritenuto infatti che era risultato dimostrato il progressivo deterioramento della situazione economica della società nell’ambito del quale si era inserita la rimodulazione della convenzione da parte della Regione Lazio, con una drastica riduzione del budget che aveva portato alla soppressione di posti letto nel reparto di assegnazione del Dott. Z. ed alle riduzioni di personale, medico e non, assegnato alle stesse. A compromettere la situazione economica della società era poi sopravvenuta la richiesta della Regione di pagamento delle somme oggetto della sentenza della Corte dei Conti n. 13 del 2013 per un importo di Euro 7.612.037,18.

2.3. In relazione a tale ultima circostanza la Corte di appello ha ritenuto che il Dott. Z. non avesse ritualmente contestato, in modo chiaro e circostanziato come prescritto dall’art. 2719 c.c., la conformità all’originale della documentazione versata in copia dalla società che risultava, peraltro, confermata dalla qualifica dei firmatari, dalla data apposta oltre che dal carteggio successivamente intervenuto tra la Fenig s.r.l. e la Regione Lazio, del pari depositato in atti, dal quale si evinceva che solo nel (OMISSIS) la Regione aveva messo in esecuzione la sentenza, aveva bloccato le fatturazioni in favore della società e si era così determinata l’urgente necessità di ridurre i costi e procedere ad una riorganizzazione dell’assetto aziendale.

2.4. Con la sentenza impugnata, poi, è stato escluso che la società nell’individuare i soggetti da licenziare fosse tenuta ad applicare in via analogica i criteri fissati dalla L. n. 223 del 1991, art. 5 per i licenziamenti collettivi estendendo l’ambito di valutazione anche al personale non medico. Inoltre è stata ritenuta insindacabile, perchè ragionevole e rispondente a criteri di correttezza e buona fede, la scelta di trattenere in servizio tra i medici solo un chirurgo ed un’anestesista, addetti anche al blocco operatorio, preferiti rispetto al Dott. Z. che non era specializzato e perciò non poteva operare in sala.

2.5. Quanto all’obbligo di repechage il giudice del reclamo, diversamente da quello di primo grado, ha ritenuto che l’assunzione a distanza di tre mesi dal licenziamento e con contratto a termine di un assistente sanitario, qualifica inferiore rispetto a quella rivestita dal Dott. Z., non fosse rilevante per accertare la concreta possibilità di reimpiego del lavoratore. Da un canto il modello contrattuale era differente (contratto a termine in luogo del contratto a tempo indeterminato e richiama Cass. 21715 del 2018); dall’altro il profilo di assunzione (assistente socio sanitario livello B2, personale non medico di supporto all’infermiere) era del tutto diverso da quello del medico, di cui non costituisce una “mansione inferiore” valutabile, in ipotesi, anche in relazione al nuovo testo dell’art. 2113 c.c. e, se ritenuto applicabile, anche al repechage.

2.6. Da ultimo la Corte di merito ha escluso che la società fosse tenuta a considerare la possibilità di ricollocarlo presso la Merinvest s.r.l. evidenziando che non vi era alcuna prova di un rapporto di codatorialità e che comunque non era stata neppure allegata, dal lavoratore che ne era onerato, l’esistenza di un medesimo centro d’imputazione.

3. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il Dott. Z.M. affidato a dieci motivi ai quali resiste con controricorso la Fenig s.r.l.. Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4. E’ infondato il primo motivo di ricorso con il quale è denunciata la nullità parziale della sentenza, per violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, poichè il capo della decisione riformato – avente ad oggetto la mancata prova del repechage – non era stato oggetto di specifica impugnazione e dunque era coperto da giudicato.

4.1. Come risulta dalla lettura del motivo di appello riportato nel ricorso la società ha complessivamente investito la decisione che aveva ritenuto che non fosse stato assolto l’obbligo di provare il repechage e lo ha fatto sotto un duplice profilo: a) ha ritenuto che la società avesse provato che non vi erano altri posti a cui adibire il ricorrente; b) ha evidenziato che il posto resosi disponibile quattro mesi dopo non poteva essere assegnato al lavoratore poichè non costituiva una mansione riconducibile a quella di medico ma atteneva ad una professionalità diversa oltre che inferiore.

4.2. Sulla base di queste premesse, senza incorrere nel vizio di ultrapetizione denunciato, la Corte ha effettuato la sua indagine ed è pervenuta al convincimento che non era stato violato l’obbligo di repechage. Peraltro in tema di appello, la mancata impugnazione di una o più affermazioni contenute nella sentenza può dar luogo alla formazione del giudicato interno soltanto se le stesse siano configurabili come capi completamente autonomi, avendo risolto questioni controverse che, in quanto dotate di propria individualità ed autonomia, integrino una decisione del tutto indipendente. Non sono idonee a passare in giudicato, per contro le argomentazioni ovvero la valutazione di presupposti necessari di fatto che, unitamente ad altri, concorrano a formare un capo unico della decisione (cfr. Cass. 18/09/2017 n. 21566 e anche Cass. n. 4732 del 2012 e n. 24358 del 2018).

5. Con il secondo motivo di ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione della L. n. 604 del 1966, art. 3 con riguardo all’accertata sussistenza di un giustificato motivo oggettivo di licenziamento.

5.1. Osserva il ricorrente che il licenziamento per giustificato motivo oggettivo costituisce l’estrema ratio a fronte di una situazione produttivo organizzativa che nella sua oggettività non consente l’ulteriore impiego del lavoratore. Si deve trattare di una situazione avente carattere non contingente e tale da imporre una effettiva riduzione dei costi del personale e/o esigere una riorganizzazione aziendale. Deduce che la Corte territoriale non avrebbe verificato in concreto l’effettività delle motivazioni addotte e della riorganizzazione operata, la loro esistenza al momento del recesso, il nesso di causalità e la riferibilità del motivo economico alla posizione lavorativa del ricorrente. In particolare il Collegio non avrebbe verificato se nel dicembre 2015 vi era stato un aggravamento della situazione ed anzi ha erroneamente ritenuto che tale verifica non fosse necessaria. In tal modo il giudice di appello avrebbe trascurato di accertare l’effettività del motivo posto a base del recesso.

6. Con il terzo motivo di ricorso, poi, ci si duole dell’omesso esame del fatto decisivo che, successivamente al licenziamento, erano state effettuate nuove assunzioni ed inoltre che, con la prima procedura, si era addivenuti ad un accordo per la rimodulazione dell’orario da full time a part time.

7. Le due censure, da trattare congiuntamente poichè investono l’accertamento dell’esistenza della causa di risoluzione del rapporto, non possono trovare accoglimento.

7.1. Va qui rammentato che ai fini del licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, la L. n. 604 del 1966, art. 3 richiede: a) la soppressione del settore lavorativo o del reparto o del posto cui era addetto il dipendente, senza che sia necessaria la soppressione di tutte le mansioni in precedenza attribuite allo stesso; b) la riferibilità della soppressione a progetti o scelte datoriali – insindacabili dal giudice quanto ai profili di congruità e opportunità, purchè effettivi e non simulati – diretti ad incidere sulla struttura e sull’organizzazione dell’impresa, ovvero sui suoi processi produttivi, compresi quelli finalizzati ad una migliore efficienza ovvero ad incremento di redditività; c) l’impossibilità di reimpiego del lavoratore in mansioni diverse, elemento che, inespresso a livello normativo, trova giustificazione sia nella tutela costituzionale del lavoro che nel carattere necessariamente effettivo e non pretestuoso della scelta datoriale, che non può essere condizionata da finalità espulsive legate alla persona del lavoratore (Cass. n. 24882 del 2017). Evidentemente l’onere di provare la sussistenza di questi presupposti è a carico del datore di lavoro ma questi può assolverlo anche mediante ricorso a presunzioni. Resta evidentemente escluso che sul lavoratore incomba un onere di allegazione dei posti assegnabili.

7.2. Nel caso in esame il giudice di appello ha applicato correttamente i principi dettati dalla giurisprudenza di questa Corte in tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo ed ha individuato nella crisi economica in cui versava la società l’esigenza di procedere ad una riorganizzazione realizzata attraverso la soppressione del posto di lavoro dell’odierno ricorrente, unico medico rimasto privo di specializzazione al quale era precluso l’esercizio di attività operatoria in sala oramai sola rimasta attiva per effetto della modifica della convenzione con la Regione. Nel verificare l’effettività e l’aderenza delle misure adottate all’esigenza organizzativa perseguita il giudice di appello ha tenuto conto delle caratteristiche della nuova assunzione intervenuta (che ha accertato essere riferibile ad un profilo sanitario ma non medico). Ha tenuto del pari conto delle ragioni per le quali era emerso che la rimodulazione dell’orario oggetto del primo accordo, a distanza di qualche mese dall’adozione di tale accorgimento, era divenuta insufficiente. In particolare la sentenza ha verificato che effettivamente per effetto di fatti sopravvenuti il rimedio adottato era divenuto inidoneo e si era reso necessario procedere ad un’ulteriore riduzione del personale.

7.3. Si tratta all’evidenza di una ricostruzione fattuale che è riservata al giudice del merito e può essere censurata davanti a questa Corte solo nei limiti ristretti del vizio di motivazione, nella specie non ravvisabili poichè i fatti di cui è denunciato l’omesso esame sono stati, al contrario, tutti presi in esame dalla Corte di appello.

8. Analoghe considerazioni vanno svolte con riguardo alle censure oggetto del quarto e del quinto motivo di ricorso.

8.1. Non v’è dubbio che, ai sensi della L. n. 604 del 1966, art. 3 se il motivo del licenziamento per giustificato motivo oggettivo consiste nella generica esigenza di riduzione di personale omogeneo e fungibile, la scelta del dipendente (o dei dipendenti) da licenziare per il datore di lavoro non è totalmente libera ma comunque limitata, oltre che dal divieto di atti discriminatori, dalle regole di correttezza ex artt. 1175 e 1375 c.c., potendo farsi riferimento, a tal fine, ai criteri di cui alla L. n. 223 del 1991, art. 5 quali standard particolarmente idonei a consentire al datore di lavoro di esercitare il suo potere selettivo coerentemente con gli interessi del lavoratore e con quello aziendale (cfr. Cass. 07/08/2020 n. 16856).

8.2. Rileva tuttavia il Collegio che ove, come nel caso in esame, sia accertato in fatto che l’ambito in cui eseguire la riduzione era stato ragionevolmente individuato tra le professionalità omogenee dei medici, si deve ribadire che quella scelta appartiene al datore di lavoro cui compete in via esclusiva l’individuazione delle modalità organizzative dell’attività. E’ ben vero che l’art. 5, comma 1 invocato prescrive che ” l’individuazione dei lavoratori da collocare in modalità deve avvenire in relazione alle esigenze tecnico-produttive, ed organizzative del complesso aziendale, nel rispetto dei criteri previsti da contratti collettivi stipulati con i sindacati di cui all’art. 4, comma 2, ovvero in mancanza di questi contratti nel rispetto dei seguenti criteri in concorso tra loro: a) carichi di famiglia; b) anzianità; c) esigenze tecnico produttive ed organizzative” e tuttavia la scelta organizzativa appartiene in via esclusiva al datore di lavoro e non può essere censurata dal giudice che ne deve prendere atto con l’unico limite della sua assoluta irragionevolezza.

8.3. Nel caso in esame, pertanto, correttamente la Corte ha accertato che l’organizzazione ridisegnata aveva reso necessaria la permanenza del personale medico che poteva andare in sala operatoria (anestesista e chirurgo) e che la possibilità di un confronto tra posizioni analoghe dei medici non specializzati residuati era venuta meno per effetto di cessazioni volontarie dal servizio. Ancora una volta si tratta di censura che radica la sua ragione d’essere nell’opinabilità, non criticabile, della scelta imprenditoriale.

9. Non è ravvisabile poi la denunciata violazione e falsa applicazione dell’art. 2719 c.c. per avere la Corte disatteso il disconoscimento della documentazione prodotta in copia e relativa alla richiesta di pagamento effettuata dalla Corte dei Conti.

9.1. Il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell’art. 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all’originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all’originale. Non è invece sufficiente il ricorso a clausole di stile o a generiche asserzioni (cfr. Cass. 30/10/2018 n. 27633 e successivamente anche Cass. n. 16557 del 2019).

9.2. Correttamente allora la Corte ha accertato che la contestazione formulata era del tutto generica senza inoltre sottrarsi ad una verifica, sulla base di una serie di indici presuntivi, della riferibilità alla Regione del documento. Ancora una volta la sentenza si sottrae alla critica che le viene mossa.

10. Con riguardo poi alla denunciata violazione e falsa applicazione della L. n. 604 del 1966, art. 3 e dell’art. 7 c.c.n.l. del personale delle case di cura e IRCCS in relazione all’inadempimento dell’obbligo di repechage si osserva che nel valutare le possibilità di ricollocazione del lavoratore il datore di lavoro, pur nella vigenza dell’art. 2103 c.c. come modificato dalla L. n. 81 del 2015, non può certo giungere al punto di considerare come posizione utile ai fini del repechage quella che in nessun modo è riferibile alla professionalità posseduta. La Corte territoriale ha accertato in fatto che le mansioni oggetto del contratto stipulato dalla società successivamente al licenziamento dell’odierno ricorrente oltre a non essere in paragonabile a quello che legava il Dott. Z. alla Fenig s.r.l. (contratto a termine il primo e a tempo indeterminato il secondo) non era riferibile alla medesima categoria professionale. La sentenza, analizzate le mansioni e le declaratorie contrattuali ha posto in rilievo l’estraneità dei compiti affidati all’assistente sanitario (funzione di supporto all’infermiere) con quelle medico, per quando non specializzato. Si tratta in sostanza di figure che non appartengono alla medesima categoria legale e dunque non sono suscettibili di essere prese in esame laddove per effetto di una modifica degli assetti organizzativi aziendali che incida sulla posizione del lavoratore questo non possa, ai fini della salvaguardia della sua posizione lavorativa, che essere assegnato a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore.

11. Quanto alla esistenza di un gruppo societario ed alla sua rilevanza ai fini della ricollocazione del lavoratore da licenziare, oggetto dell’ottavo motivo di appello con il quale è denunciata ancora una volta la violazione e falsa applicazione della L. n. 604 del 1966, art. 3 va rilevato che correttamente il giudice di appello ha ritenuto non percorribile la stata di un ricollocamento presso l’altra società sul rilievo che non era stata neppure allegata l’esistenza di un centro di imputazione di interessi unico che dimostrasse un collegamento societario. La sentenza precisa che a tal fine avrebbe potuto avere rilievo l’accertamento dell’esistenza di una situazione di codatorialità che, tuttavia, nella specie non era stata neppure allegata. Tale specifica affermazione della Corte territoriale non è stato specificatamente censurato con la conseguenza che la questione non può essere in questa sede esaminata.

12. Con il nono motivo di ricorso in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 è denunciata la violazione dell’art. 112 c.p.c. per avere la Corte omesso di pronunciare sulla domanda di accertamento della natura ritorsiva e/o discriminatoria del licenziamento.

12.1. Al riguardo si osserva che, sebbene effettivamente la sentenza nulla dica al riguardo, tuttavia occorre ricordare che quando la motivazione della sentenza accolga una tesi incompatibile con quella prospettata, implicandone il rigetto, e fornisce una spiegazione logica ed adeguata della decisione adottata, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero la carenza di esse, non è necessaria una analitica confutazione delle tesi non accolte o la particolare disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi (cfr. Cass. 30/01/2020 n. 2153 e 02/04/ 2020n. 7662).

12.2. Orbene, nel caso in esame, la Corte di merito ha escluso l’illegittimità del licenziamento sotto tutti gli aspetti. Ha ritenuto sussistente sia la crisi che la riorganizzazione; ha accertato la soppressione del posto di lavoro, ha verificato che non vi erano altri lavoratori che svolgessero le stesse mansioni ed avessero le stesse caratteristiche del Dott. Z. ed infine ha escluso che sussistesse qualsivoglia posizione per ricollocarlo altrimenti.

12.3. Così facendo, pur non rispondendo esplicitamente alla censura formulata col ricorso incidentale relativamente ad un’omessa pronuncia della sentenza di primo grado sul carattere ritorsivo del licenziamento, che peraltro è onere del lavoratore dimostrare nei suoi tratti caratteristici (cfr. Cass. 07/11/2018 n. 28453), ne ha logicamente escluso la fondatezza.

13. L’ultimo motivo di ricorso ha ad oggetto il capo della decisione con il quale la Corte, accogliendo il reclamo principale della società e rigettando quello incidentale del lavoratore, ha condannato quest’ultimo al pagamento delle spese del giudizio.

13.1. Va qui ribadito che il giudice di appello, allorchè riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d’ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l’esito complessivo della lite. La valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale. Correttamente perciò la Corte le ha poste a carico della parte che è risultata soccombente sulla domanda avanzata. Peraltro va rammentato che ai fini della compensazione trova applicazione nella specie l’art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal D.L. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, e dunque questa può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca nella specie insussistente), soltanto nell’eventualità, neppure prospettata, di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall’art. 92 c.p.c., comma 2, (cfr. recentemente Cass. 18/02/2020 n. 3977).

14. In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato e le spese, liquidate in dispositivo, vanno poste a carico del soccombente. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art. 13, comma 1 bis citato D.P.R., se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 6000,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie oltre agli accessori dovuti per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art. 13, comma 1 bis citato D.P.R., se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 10 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2021

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